Attività nelle quali il contratto a progetto è vietato: ecco l’elenco del Ministero
La riforma del contratto a progetto è partita dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero. Da allora per poter stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è necessario rispettare alcuni requisiti relativi alla genuinità del progetto inserito nel contratto.
Il progetto deve essere specifico, inoltre è necessario che sia funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, quindi viene posto l’accento sull’ottenimento di un risultato. Inoltre è necessaria una descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, quindi una indicazione più dettagliata nel progetto da allegare al contratto.
Ancora, l’attività oggetto del contratto a progetto non deve coincidere con l’oggetto sociale del committente, ossia non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Quindi il collaboratore a progetto deve lavorare con autonomia, anche operativa.
Alla luce di queste restrizioni previste dalla legge n. 92 del 2012, la riforma Fornero, il Ministero del lavoro ha pubblicato nella circolare n. 29 del 2012 dei chiarimenti sui principi dettati dalla riforma Fornero per il contratto a progetto, i principi appena descritti. Inoltre ha indicato quelle che sono le attività vietate, o per meglio dire le attività
Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 29 del 11 dicembre 2012 indica “a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di lavoro di natura autonoma”.
La black list del contratto a progetto. Le attività riconducibili nell’alveo della subordinazione (ossia considerate rapporto di lavoro dipendente), e quindi per le quali il contratto a progetto è vietato, riguardano i seguenti soggetti e le seguenti mansioni:
- gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- gli addetti alle agenzie ippiche;
- gli addetti alle pulizie;
- gli autisti e gli autotrasportatori;
- i baristi ed i camerieri;
- i commessi e gli addetti alle vendite;
- i custodi ed i portieri;
- le estetiste ed i parrucchieri;
- i facchini;
- gli istruttori di autoscuola;
- i letturisti di contatori;
- i magazzinieri;
- i manutentori;
- i muratori e le altre qualifiche operaie dell'edilizia;
- i piloti e gli assistenti di volo;
- i prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti;
- gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
- le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.
Pertanto, rispetto alle figure di seguito elencate il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adattando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale (costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata ed a tempo indeterminato).
Ricordiamo che si tratta di un elenco esemplificativo e soprattutto non esaustivo. Ossia, sulla base dei criteri stabiliti dalla riforma del lavoro, possono essere valutati in black list anche altre attività. Vediamo ora l'approfondimento su quali sono gli elementi che gli ispettori del lavoro devono considerare per valutare la genuinità di un progetto e di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.