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Aziende funebri: possibile assumere con il lavoro a chiamata, senza limiti

Le aziende funebri possono assumere necrofori e portantini ricorrendo al contratto di lavoro a chiamata o intermittente senza i limiti di età previsti dalla norma sul lavoro a chiamata. Il Ministero in un interpello ha chiarito quali sono le motivazioni, vediamole.
A cura di Antonio Barbato
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Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello chiarendo che le aziende funebri possono assumere necrofori e portantini addetti ai servizi funebri facendo ricorso al lavoro a chiamata o intermittente. Per questi lavoratori non ci sono i limiti imposti dalla Riforma Fornero sul lavoro a chiamata in quanto rientrano tra le attività a carattere discontinuo per le quali è sempre possibile ricorrere al lavoro intermittente, aldilà dell’età del lavoratore.

Per la maggior parte dei datori di lavoro, infatti, è possibile ricorrere al lavoro intermittente solo con soggetti con più di 55 anni e con lavoratori con meno di 24 anni di età. La norma prevede che invece per le attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657 del 1923 non sono necessari questi requisiti di età e il ricorso al lavoro a chiamata è libero.

Il lavoro intermittente prevede la possibilità per il datore di lavoro di chiamare a lavorare il lavoratore ogni volta ne abbia effettivamente bisogno, per periodi non continuativi e per prestazioni a carattere discontinuo. Sostanzialmente ogni tanto e per alcune ore di lavoro.

Vediamo ora l’interpello con il quale il Ministero equipara le figure dei lavoratori nelle aziende funebri agli operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose e quindi consentendo così il libero utilizzo del lavoro intermittente nel settore delle onoranze funebri.

L’interpello n. 9 del 25 marzo 2014

A proporre l’interpello è il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura intermittente in relazione alla figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri.

E più precisamente la domanda è: se il suddetto personale, impiegato presso aziende operanti nello specifico settore, possa essere assimilato alle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, indicate al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.

La risposta del Ministero:

Dalla lettura del n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente risulta contemplata, come anticipato dall’istante, quella espletata dagli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.

Sulla base di tale nozione, non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.

Pertanto, in risposta alla questione sollevata si può ritenere che, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003, la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall’interpellante, in quanto rientranti nell’ambito delle figure declinate al n. 46 della tabella allegata al citato R.D”.

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