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Blocco degli stipendi dei dipendenti statali prorogato fino al 31 dicembre 2014

Arriva la proroga del blocco fino al 2014 della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici. Gli stipendi degli statali restano bloccati agli aumenti dell’anno 2010. Inoltre, nessuna indennità di vacanza contrattuale, la contrattazione può riguardare solo la parte normativa e non la parte economica, senza possibilità di recupero delle somme non erogate. Le disposizioni riguardano anche il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, della scuola nonché magistrati, Avvocati dello Stato e Forze di polizia.
A cura di Antonio Barbato
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stipendi statali

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2013 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 che contiene il “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”. Gli stipendi, anche per il 2014, restano bloccati al 2010, niente crescita. Quelli del personale della scuola bloccati anche per il 2013. La contrattazione collettiva potrà disciplinare solo la parte normativa, ma non potrà disciplinare la parte economica con recupero delle somme non erogate. Sono queste le disposizioni contenute nella proroga.

Escluse dalla proroga solo le disposizioni abrogate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato illegittimo il 2,5% del 80% della retribuzione trattenuto a titolo di TFS  e che ha portato alla cancellazione del passaggio al TFR dei dipendenti pubblici dal gennaio 2011, nonché il contributo di solidarietà.

Coinvolti nelle disposizioni anche il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Vediamo nel dettaglio il Decreto che proroga il blocco degli stipendi dei dipendenti del settore pubblico e quali emolumenti sono interessati.

Proroga del blocco degli stipendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 all’art. 1 prevede: “In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma  1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella  parte vigente, 2-bis e 21 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 (blocco stipendi dipendenti statali, magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e forze di polizia);

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 (blocco stipendi personale della scuola).

Si tratta quindi di due proroghe di quanto previsto dal Decreto Legge 78 del 2010, effettuata a norma di un altro Decreto Legge, il n. 98 del 2011. Vediamo cosa prevedono questi decreti.

Il Regolamento in materia di proroga è a norma dell’art. 16, commi 1, 2, 3 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111. Si tratta della Manovra correttiva del 2011 la quale contiene norme per il “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”. Tale norma prevede nei punti a), b) e c) del comma 1 dell’art. 16, tre possibilità per il contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni:

  • la  proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione alle facoltà di assunzione per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco, per le  agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per  gli  enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori del  personale delle pubbliche  amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
  • la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 si è inteso applicare gli ultimi due punti, tenuto conto che la proroga delle limitazioni della facoltà di operare delle assunzioni nel pubblico impiego è stata già attuata con il Decreto Legge n. 95 del 2012.

Chiarito ciò, vediamo nel dettaglio le due proroghe, una fino a dicembre 2013 e l’altra fino a dicembre 2014 che sono state disposte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013.

Blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici alle retribuzioni dell’anno 2010

La prima proroga, fino al 31 dicembre 2014, riguarda le disposizione dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 2010.  Il comma 1 recita: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 (ed ora 2014 con la proroga) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010 ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14.

Il comma 2 prevede l’applicazione del contributo di solidarietà per le pensioni d’oro, che come vedremo non è oggetto di proroga, ma anche la riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento. Il comma 2-bis recita “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del  personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in Servizio”. Anche questa disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

Blocco per magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e Forze di polizia

Il comma 21 dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 2010 anch’esso è oggetto di proroga fino al 2014. Vediamo la proroga del blocco quali categorie e emolumenti riguarda.

Il comma 21 nella prima parte recita: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 (e ora anche 2014 dopo proroga) ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi”.  L’art. 3 del D. Lgs. 165 del 2001 citato riguarda il personale in regime di diritto pubblico, ossia i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ecc.

Inoltre l’art. 21 continua sempre per gli stessi soggetti “Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 (e ora 2014) non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”.

Infine: “Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 (e ora 2014) hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni dì carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 (e ora 2014) hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Blocco maturazione incrementi economici per il personale della Scuola

Arriva la proroga fino al 31 dicembre 2013 anche della disposizione contenuta nel comma 23 dell’art. 9 del D. L. 78 del 2010 che recita “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 (e ora 2013) non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14 (sarebbero le risorse contrattuali stanziate per iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola)”.

Esclusioni dalla proroga del blocco

Il Decreto del Presidente della Repubblica Napolitano nel Decreto richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 con la quale:

Gli effetti della sentenza nel Decreto blocca stipendi del Presidente della Repubblica: “Sono pertanto escluse  da tale  proroga,  per  effetto  della  declaratoria  di  illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma  2,  nella  parte  in  cui  viene disposta la  riduzione  dei  trattamenti  economici  complessivi  dei singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3  dell'articolo  1  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento  per  la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e  del  10  per  cento  per quella superiore a 150.000 euro lordi annui”.

Le procedure di rinnovo contatti senza possibilità di recupero della parte economica

La lettera c) dell’art. 1 del Decreto del Presidente n. 122 del 2013 contiene una disposizione che vieta alla contrattazione collettiva di recuperare le somme bloccate fino al 2014, concedendo la possibilità di negoziazione solo sulla parte normativa del contratto collettivo: “Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali  ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.  Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011”.

Nessuna indennità di vacanza contrattuale fino al 2014. Mancava solo “la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017” come punto da disciplinare, ed il Decreto la prevede. La lettera d) dell’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 prevede: “ in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge  22  dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013  e  2014  non  si  dà  luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità  di  vacanza   contrattuale   che   continua   ad   essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78. L'indennità  di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio contrattuale  2015-2017  è  calcolata  secondo  le  modalità  ed  i parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente periodo”.

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