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Bonus assunzione giovani: i chiarimenti dell’Inps sull’incentivo fino a 650 euro

L’Inps detta le condizioni per il riconoscimento dell’incentivo sulle assunzioni, e trasformazioni, con contratto a tempo indeterminato di giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o di un diploma. Vediamo quali sono le condizioni di spettanza, dal Durc positivo al requisito dell’incremento occupazionale netto, fino alla compatibilità con il mercato interno.
A cura di Antonio Barbato
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condizioni inps per incentivo assunzione giovani under 30

Il Decreto Legge n. 76 del 2013, meglio conosciuto come Decreto Lavoro, ha introdotto al primo articolo un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Trattasi di un importante bonus giovani riconosciuto ai datori di lavoro, che arriva fino a 650 euro mensili. Per l’ottenimento bisogna inoltrare una richiesta, dal 1 ottobre 2013, e per il riconoscimento bisogna rispettare determinate condizioni, dettagliate dall’Inps nella circolare n. 131 del 17 settembre.

Per quanto riguarda l’entità economica, l’articolo 1 del decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione, nella misura mensile massima di € 650, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi. L’incentivo, però, può essere autorizzato fino all’ esaurimento delle risorse specificamente stanziate.  Vediamo ora i chiarimenti dell’Inps. 

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo: dai 18 anni ai 30 non compiuti. La locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età”, contenuta nell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 76 del 2013, comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.

La locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013; si vedano al riguardo anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e il messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013. Per maggiori informazioni vediamo lo status di lavoratore svantaggiato privo di impiego regolarmente retribuito. 

La circolare poi indica quali sono i rapporti incentivati. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti di lavoro a termine con un contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. L’incentivo non spetta invece per le assunzioni di lavoratori domestici.

L’incentivo spetta per l’assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto. Ma in questo caso, l’incentivo spetta nei limiti che vedremo in seguito, espressamente indicati dalla circolare n. 131 del 2013.

Incentivo escluso per lavoro intermittente o ripartito. La circolare spiega il perché: In considerazione della circostanza che, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 1, del dl 76/2013 e in conformità con l’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008, cui il decreto legge rinvia, l’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. In considerazione della circostanza che l’incentivo è finalizzato a promuovere l’occupazione e che la sua misura è determinata in riferimento alla retribuzione del lavoratore, l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore.

Infatti, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato, almeno ai fini dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. inoltre l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio, perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa, per cui manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.

Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).

L’incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità, analogamente a quanto già detto circa l’assunzione a tempo indeterminato.

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il valore mensile dell'incentivo, però, non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore. Per quanto riguarda la durata dell’incentivo sull’assunzione del giovane under 30, essa dipende dal contratto:

  • In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

Assunzione o trasformazione nel contratto di somministrazione di lavoro. In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, quindi con il lavoratore somministrato da un’agenzia per il lavoro,  l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità (che viene percepita dal lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato nei periodi in cui non lavora presso un datore di lavoro utilizzatore).

L’Inps chiarisce nella circolare che tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio. Esempio: il 1° ottobre 2013 l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l’agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015.

Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento. In tali casi, qualora sia necessario rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.

Esempio: Assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650.

Incentivo in caso di apprendistato. In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore, caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro, l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista.

Esempio: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale.

Decorrenza delle assunzioni incentivabili. Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione. Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né comunque per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015. Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.

L’ente comunque consente al datore di lavoro di attivare l’iter prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro, il quale è stipulabile dopo la comunicazione ricevuta dall’Inps riguardo la disponibilità delle risorse stanziate che, secondo la procedura, arriva in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta dell’incentivo. Per maggiori informazioni vediamo domanda, modalità e tempi per il riconoscimento dell’incentivo.

Le condizioni di spettanza e le cause ostative

L’incentivo è subordinato ad una serie di condizioni previste dal Decreto Lavoro e ribadite dalla circolare n. 131 dell’Inps. Si tratta in parte delle stesse condizioni per il riconoscimento dell’incentivo per l’assunzione di donne e over 50 previsto nel 2012 dalla Riforma Fornero.

Gli incentivi sono subordinati alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli incentivi sono altresì subordinati:

  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  • alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
  • alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Per maggiori informazioni sulle condizioni elencate, vediamo l’approfondimento sulle condizioni da rispettare per ottenere il bonus giovani.

Domanda all’Inps, modalità e tempi di riconoscimento

Come per altri incentivi previsti dall’Inps e dalla riforma Fornero (e precedenti riforme), anche questo incentivo destinato alle assunzioni di giovani under 30 è soggetto all’esaurimento dei fondi, distribuiti su base regionale. Le risorse sono destinate ai datori di lavoro sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda all’Inps, ma rispetto agli altri incentivi, questo incentivo introdotto dal Decreto Lavoro, prevede un iter diverso.

Va presentata prima la richiesta, l’Inps risponde entro 3 giorni circa la disponibilità delle risorse nella regione indicata, e poi entro 7 giorni dalla risposta dell’Ente, pervenuta per via telematica al datore di lavoro, quest’ultimo deve stipulare il contratto di lavoro e comunicarlo all’Inps, che nel frattempo opera una riserva di somme pari all’ammontare della richiesta. L’Ente poi procede all’assegnazione degli incentivi sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Un iter che tutela maggiormente i datori di lavoro rispetto al passato. Per maggiori informazioni vediamo la domanda all’Inps, modalità e tempi di riconoscimento dell’incentivo.

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