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Bonus bebé 2018: requisiti, ISEE, normativa sull’assegno di natalità [GUIDA]

Per ogni figlio nato o adottato nel 2018, ma anche dal 1 gennaio al 31 dicembre degli anni 2015, 2016 e 2017, è possibile richiedere il bonus bebè, un assegno a sostegno della natalità di 80 euro al mese per 1 anno (12 mesi per i nati nel 2018) o 3 anni (36 mesi per i nati dal 2015 al 2017) erogato dall’Inps. Necessario un ISEE fino a 25.000 euro. E per chi ha un indicatore fino a 7.000 euro spettano 160 euro al mese. Dopo il decreto attuativo, una serie di circolari e messaggi Inps hanno chiarito in questi anni tutto su requisiti, modalità di presentazione della domanda, domanda ISEE e DSU e cosa fare in caso di bonus bebé sospeso o in decadenza.
A cura di Antonio Barbato
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bonus 80 euro per nascita figlio

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato confermato il Bonus Bebé, l'assegno di natalità spettante per la nascita o l'adozione di un figlio nell'anno 2018. La novità più importante è che per le nascite dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 spettano 960 euro totali erogati in 12 mensilità.

L'assegno di 960 euro (80 euro al mese) spetta infatti fino al primo anno di età del bambino e non più fino ai tre anni di vita del bambino come era previsto per i figli nati o adottati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Per ottenere il bonus Bebé o assegno di natalità nell'anno 2018 bisogna considerare i requisiti e i limiti di reddito già previsti per il periodo 2015-2017, ossia un ISEE fino a 25.000 euro.

Coloro che che hanno un ISEE fino a 7.000 euro, il bonus raddoppia a 160 euro per 12 mesi per un totale di 1.920 euro.

Dopo il decreto attuativo che introdusse, l’Inps ha emesso una circolare nel 2015 per disciplinare l'erogazione dell'assegno di natalità nella quale precisava le modalità e termini di presentazione della domanda, poi nel corso degli anni l'Istituto è intervenuto più volte e nel 2018 ha emesso un'altra circolare per riepilogare le novità del 2018 e la normativa sul bonus bebè.

Ecco quindi la guida completa sulla normativa sul bonus bebè – assegno a sostegno della natalità (D.P.C.M. 27 febbraio 2015circolare Inps n. 93 del 08/05/2015 e circolare Inps n. 50 del 19 marzo 2018). Disciplinano la misura anche i messaggi 4845/2015 (relativo al rilascio della procedura di gestione dell’assegno), il messaggio n. 5145/2015 (contenente precisazioni), i messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017 contenenti, tra l’altro, le istruzioni per le domande sospese per mancanza/irregolarità del modello SR163 e la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE, nonché i messaggi n. 4255/2016 e n. 4476/2017 sul rinnovo annuale della DSU.

Bonus Bebè 2018: le novità

Le novità per il 2018 relativamente al bonus bebé sono per certi versi negative, il rinnovo della misura per i nati nel 2018 è avvenuto ma con un cambiamento della durata.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), all'art. 1 comma 248, ha ridotto il diritto al bonus bebé fino al primo anno di vita o di adozione del bambino:

"L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della  legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al  compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione".

E' questa quindi la nuova normativa sul bonus bebé o assegno di natalità dal 2018.

Risorse per assegno di natalità 2018. La stessa Legge affida all'Inps la gestione del bonus bebé e prevede la spesa di:

  • 185 milioni di euro per il 2018;
  • 218 milioni di euro per l'anno 2019.

Nel caso vi siano scostamenti rispetto a tali spese, la legge prevede che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e con il Ministro della salute, si provvede a  rideterminare  l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,  comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″.

La legge si limita a rideterminare quindi la misura del bonus bebé e quindi l'Inps nella circolare n. 50 del 2018 riepiloga tutta la misura, definendo gli adempimenti per i nati o adottati nel 2018, ma rinviando alla normativa prevista dalla sua stessa circolare n. 93/2015 per quanto riguarda requisiti, limiti di reddito e quant'altro.

La legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) si pone, quindi, in continuità temporale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), istitutiva dell’assegno di natalità e tuttora in vigore, rispetto alla quale presenta alcune differenziazioni opportunamente precisate con la circolare n. 50/2018.

Bonus bebé: cosa non cambia

Dal delineato quadro normativo, ed in particolare dal richiamo alla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) contenuto nella legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), deriva che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015.

Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:

  • corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);
  • status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
  • residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;
  • importo dell’assegno (da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui);
  • termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro 90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);
  • pagamento mensile dell’assegno;
  • normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

L’assegno spetta, dunque, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.

Bonus bebé: quanto spetta anno per anno

Dal 1° gennaio 2018, dunque, l’assegno di natalità trova la sua disciplina in due distinte leggi: la legge n. 205/2017, relativa agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale, e la legge n. 190/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione.

E' opportuno quindi riepilogare brevemente quanto spetta anno per anno alle famiglie in termini di assegno di natalità:

  • Bonus bebè 2015 – 2016- 2017: 960 euro all'anno per 3 anni (80 euro per 36 mesi) per i nati o adottati nell'anno 2015 o anno 2016 o anno 2017, se l'ISEE della famiglia è fino a 25.000 euro;
  • 1.920 euro all'anno per 3 anni (160 euro per 36 mesi) per i nati o adottati nell'anno 2015 o anno 2016 o anno 2017, se l'ISEE della famiglia è fino a 7.000 euro;
  • Bonus bebè 2018: 960 euro all'anno per 1 anno (80 euro per 12 mesi) per i nati o adottati nell'anno 2018, se l'ISEE della famiglia è fino a 25.000 euro;
  • 1.920 euro all'anno per 1 anno (160 euro per 12 mesi) per i nati o adottati nell'anno 2018, se l'ISEE della famiglia è fino a 7.000 euro.

A chi spetta

Il bonus bebè, l’assegno di natalità è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari:

  • per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018 esclusivamente fino al  compimento del primo anno di età ovvero del  primo  anno  di  ingresso  nel  nucleo familiare a seguito dell'adozione;
  • per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo (“ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”) nel nucleo familiare a seguito dell’adozione (data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva).

Quindi l'agevolazione spetta non solo come assegno per il primo figlio nato nel 2018, ma anche per tutti gli altri figli nati o che nasceranno dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Trattasi infatti di una delle agevolazioni sulle nascita nel 2018, ma anche nel 2015, nel 2016 e nel 2017.

Una delle domande più ricorrenti riguarda il diritto al bonus bebé per conviventi e se il bonus bebé 2018 spetta per il secondo figlio. La risposta è positiva, l'agevolazione spetta come bonus per il primo figlio ma anche per l'eventuale secondo figlio nato nel periodo.

Requisiti

Per quanto riguarda il bonus bebè, i requisiti del soggetto richiedente, la domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti del bonus bebé devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Chi presenta la domanda per bonus bebé? La domanda deve essere quindi presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei requisiti di cui sopra.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

I predetti requisiti (valore ISEE, cittadinanza, ecc.) devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

In particolare, i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica. Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Riguardo ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) è necessario che il richiedente, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

Bonus bebé e ISEE

L'assegno di natalità spetta solo in presenza di una condizione che riguarda il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Necessario un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Viene posta un’importante condizione reddituale. Il comma 125 stabilisce che l’assegno è corrisposto “a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui”.

Tale condizione reddituale è confermata per il bonus bebé 2018, così com'era presente per il bonus bebè per i figli nati o adottati dal 2015 al 2017.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui.

160 euro mensili per chi ha un ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Il bonus bebè raddoppia in caso di famiglie con condizioni reddituali basse. Il comma 125 si conclude in questo modo: “Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015- 2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

ISEE: per richiedere il bonus ci vuole la D.S.U.

Ai fini dell’erogazione del bonus bebè, il valore dell’ISEE (fino a 25.000 euro o fino a 7.000 euro) è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. I minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Come precisato con il messaggio Inps n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto delineato con la circolare n. 171/2014, paragrafo 7.

Per poter richiedere l’assegno bonus bebè è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo.

Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.

Esempio 1: in caso di DSU presentata a gennaio 2018 e nascita del bambino a marzo 2018, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.

Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento mensile dell’assegno, qualora il requisito dell’ISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.

Esempio 3: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile dell’assegno è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell’ISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell’assegno con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).

L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno.

Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa, così come illustrato nei messaggi Inps n. 261/2017 e n. 1806/2017.

DSU da rinnovare per ogni anno

Come precisato con i messaggi Inps n. 4255/2016 e n. 4476/2017, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.

Tale precisazione operata dall'Inps vale ovviamente solo per coloro che hanno richiesto il bonus bebé per i nati dal 2015 al 2017, mentre per i nati dal 2018, essendo la prestazione spettante per un solo anno, essa va presentata una volta.

Esempio : nascita o ingresso in famiglia del figlio a novembre 2016 – con DSU presentata a dicembre 2016 – domanda di assegno presentata il 16 gennaio 2017 senza che sia stata presentata nuova DSU nel 2017. La domanda è respinta per ISEE non reperito  in quanto la DSU presentata a dicembre 2016 è valida fino al 15 gennaio 2017.

Si puntualizza inoltre che, ai fini dell’assegno di natalità, è necessario che nel nucleo familiare indicato nella predetta DSU (nel quadro a) sia indicato il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU, che sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.

Esempio: DSU presentata a gennaio 2017 e nascita del bambino a settembre 2017: per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio ma occorre presentare un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio.

Misura e decorrenza dell’assegno

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 l’assegno spetta esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo (L. n. 205/2017). Ne deriva che la durata massima bonus bebé 2018  è di 12 mensilità.

Durata di 36 mensilità per i nati o adottati dal 2015 al 2017: 80 euro al mese per 3 anni consecutivi. Il comma 125 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 detta la durata le condizioni di spettanza del bonus bebè di 80 euro. Riguardo alla durata viene stabilito che “L’assegno di 80 euro mensili o bonus bebè è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno”.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Bonus bebé quando pagano? L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita), l’assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.

Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20 luglio 2016), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell’esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio 2016 a giugno 2016).

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare.

Sul bonus bebé non si paga l’Irpef

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all’articolo 1, comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Pertanto si tratta di 80 o 160 euro netti al mese.

Termini presentazione domanda telematica

La domanda di assegno deve essere presentata in via telematica, sulla base delle istruzioni ed entro i termini di cui alla circolare Inps n. 93/2015, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. La stessa disposizione riguardava la domanda di assegno per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

Come già detto, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica.

Domanda entro 90 giorni dalla nascita o adozione. Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Bonus bebé spetta e decorre dalla nascita del figlio. Nel caso di cui sopra, l'Inps precisa che "la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013)".

Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015).  In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Come si calcolano i 90 giorni. Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 della legge n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Bonus bebè: invio domanda

Vediamo ora le istruzioni Inps per la presentazione della domanda telematica per il bonus bebè.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè. Ecco dove presentare la domanda.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Bonus bebé e modello SR163

In fase di invio della domanda di assegno di natalità l’utente può indicare, tra le modalità di pagamento attraverso le quali ricevere le rate di assegno, il bonifico domiciliato allo sportello postale oppure l’accredito su un conto con iban (circolare n. 93/2015). L’utente che opta per tale seconda modalità è tenuto a presentare anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

La domanda telematica deve essere quindi corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

Come presentare il modello SR163 per bonus bebé. Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati” ((tale funzione si trova nell’ultima schermata riepilogativa, sopra il tasto di conferma dell’invio della domanda);
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Ove tale documento sia mancante o incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa” così come specificato nei messaggi Inps n. 261/2017 e n. 1806/2017.

E’ possibile, comunque, acquisire documenti sia contemporaneamente  alla trasmissione della domanda sia successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare informazioni utili al completamento dell’istruttoria.

Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’iban stesso si riferisce, e pertanto è funzionale alla corretta erogazione dell’assegno a favore del richiedente. A tale fine quindi nel mod. SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice iban, riferito al rapporto finanziario del  richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

In ordine agli aspetti operativi si precisa che:

1)  se l’utente dichiara nella domanda di assegno di aver già presentato il mod. SR163 (ad esempio per l’erogazione di un’altra prestazione dell’INPS), la procedura attiva le verifiche e, in caso di esito positivo, definirà l’istruttoria della domanda, mentre in caso di esito negativo sospenderà la domanda di assegno e invierà in automatico la richiesta del suddetto modello all’indirizzo di PEC/email indicato in domanda. In mancanza, l’operatore si attiverà con la richiesta del modello SR163 per il completamento dell’istruttoria;

2)  se l’utente dichiara di inviare il mod. SR163 contestualmente alla domanda, dovrà scannerizzare ed allegare, il modello SR163 alla domanda stessa avvalendosi della funzione ”allega documento” ;

3) se l’utente, a causa di impedimenti tecnici, dichiara di produrre il mod. SR163 successivamente all’invio della domanda lo stesso dovrà provvedere ad inviare il modulo scannerizzato avvalendosi dell’apposita funzione ”allega documento”  oppure avvalendosi del patronato. Resta ferma la possibilità di provvedere all’invio, utilizzando la casella PEC della sede Inps competente per territorio (con allegata la copia del documento di identità in corso di validità).

L’utente che non sia in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare il modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio.

Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”.

Resta fermo che, nel caso di impedimento all’invio on-line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Si ricorda che, in ogni caso, il pagamento della domanda rimane sospeso fino alla presentazione del modello SR163.

E' importante che il richiedente del bonus bebé sappia che il modello SR163 è stato modificato, inserendo il codice fiscale del richiedente la prestazione anche nella seconda pagina, in cui la Banca/Posta appone timbro e firma per la validazione del codice IBAN; occorre verificare l’effettivo utilizzo della nuova versione del modello SR163. L'utente deve verificare che in tale documento sia specificata la modalità di pagamento, già indicata nella domanda di assegno di natalità, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca. Si rinvia a quanto previsto nel messaggio n.1652/2016 per le ipotesi di banche on line.

L'operatore Inps verificherà la corrispondenza dei seguenti dati tra il modello SR163 e la domanda: modalità di pagamento, codice IBAN e codice fiscale dell’intestatario dell’iban. Si ricorda che in caso di domanda presentata da legale rappresentante di genitore minorenne/incapace il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore minorenne/incapace. Quindi in tale ipotesi, occorre verificare che il codice fiscale indicato nell’SR163 corrisponda al codice fiscale del genitore incapace indicato in domanda, consultando l’apposito pannello.

Le causali di sospensione della domanda bonus bebè per modello SR163.

Essendo divenuta necessaria l’allegazione del modello SR163 da parte degli utenti e la verifica dello stesso da parte dell’operatore. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, si trovano in stato "SOSPESA":

  • le domande presentate prive del modello SR163;
  • le domande corredate da tale modello fino a che l’operatore non effettua le verifiche che in seguito dettaglieremo e dà conferma del buon esito dell’istruttoria al termine dei controlli svolti.

Come l’Inps comunica l’accoglimento della domanda

Ora è importante rispondere alla domanda: bonus bebé quando pagano?

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.

L’Inps sottopone le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS ad istruttoria automatizzata centralizzata. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato secondo le modalità indicate in domanda dal richiedente.

In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico.

Nel caso in cui è necessario un approfondimento dell’istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Sede Inps territorialmente competente per la loro definizione. Gli operatori INPS delle Strutture territoriali possono visualizzare tutti i dati della domanda e conoscerne lo stato di avanzamento. 

Domanda sospesa bonus bebé: perché e cosa fare

Vi sono molteplici cause che possono portare alla sospensione della domanda per il bonus bebé. Una afferisce sicuramente alla presentazione del modello SR163. Ma vi sono altre cause che determinano lo stato di domanda  stato "Sospesa”. E le dettaglia il messaggio Inps n.1806 del 28 aprile 2017.

Si tratta delle seguenti cause:

  • Domanda duplicata;
  • Isee con omissioni/difformità;
  • Istruttoria sr163: Verifica del Modello SR163;
  • Mancanza del Modello SR163;
  • Titolarità dell’IBAN non verificata.

 

Domanda duplicata bonus bebé. Tale ipotesi di sospensione si verifica quando è presente in procedura più di una domanda per lo stesso minore: in tale ipotesi occorre stabilire quale domanda debba essere accolta, ed a operare tale scelta è l’operatore Inps.

In questo caso l’operatore avrà a disposizione l’elenco delle domande duplicate, cioè di tutte le domande che si riferiscono allo stesso codice fiscale del minore. L’operatore deve condurre preliminarmente un’istruttoria volta a individuare quale è la domanda da accogliere. Una volta stabilita la domanda che deve essere accolta, dovrà selezionare la domanda o le domande che intende eliminare, in modo da lasciarne in essere solo una: quella da accogliere.

Domanda bonus bebè sospesa per Isee con omissioni/difformità. Come abbiamo ampiamente visto, può capitare che si via necessità di fornire una nuova DSU o presentare giustificazioni all’Inps.

Se l’utente presenta una nuova DSU, o ha rettificato la DSU che riportava omissioni/difformità, l’operazione da scegliere è nuova DSU e la procedura cercherà in automatico la nuova DSU e darà inizio all’istruttoria.

Se l’utente presenta una documentazione giustificativa:

  • qualora vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dall’utente e la documentazione prodotta, l’operatore dovrà selezionare l’operazione ‘Documentazione giustificativa valida per ISEE prot.(…) e confermarla; in questo modo si porrà fine alla sospensione e, a seconda dei casi, si completerà l’istruttoria della nuova domanda o si riprenderà il pagamento dell’assegno (incluse eventuali mensilità non ancora pagate per via della sospensione);
  • qualora invece, non essendovi corrispondenza tra i rapporti finanziari dichiarati e la documentazione prodotta, risultasse confermata l’omissione o la difformità, l’operatore dovrà selezionare l’operazione "Documentazione giustificativa NON valida" per ISEE prot.(…) e confermarla;
  • in automatico la procedura produrrà apposita comunicazione (analoga a quella relativa alla sospensione) con cui l’utente verrà informato della possibilità di presentare nello stesso anno di presentazione della DSU, recante le omissioni difformità, una nuova DSU. La domanda rimarrà sospesa fino a che il richiedente non presenterà una nuova DSU senza omissioni o difformità, oppure produca altra documentazione idonea

Verifica del Modello SR163. Questa situazione si verifica quando il richiedente invia il modello contestualmente alla domanda di assegno, oppure è stato allegato in un momento successivo tramite l’apposita funzione di allegazione documenti disponibile nella procedura di invio delle domande oppure con le modalità indicate nel messaggio n.1652/2016. La domanda rimane sospesa fino alle verifiche da parte dell’operatore Inps. Se vengono riscontrate anomalie, l’operatore dare esito negativo e da quel momento la domanda rimarrà sospesa e la procedura invierà in automatico una Pec/raccomandata al richiedente per informarlo della mancata validazione del modello e invitarlo a presentarne uno conforme o completo.

Analogamente, se il modello viene prodotto via pec, raccomandata o a mano dal richiedente e la verifiche hanno esito negativo l’operatore dovrà procedere con l’invio di una pec/raccomandata al richiedente per informarlo della mancata validazione del modello e invitarlo a presentarne uno conforme o completo.

Mancanza del Modello SR163. Questa situazione si verifica quando, al momento dell’istruttoria, il modello non risulta allegato. La domanda rimane sospesa fino alla produzione di SR163 da parte del richiedente, che può presentare il modello oltre che in via telematica anche via pec, raccomandata o consegna manuale.

Titolarità dell’IBAN non verificata. Tale causale si verifica quando l’utente, in fase di invio della domanda di assegno, ha dichiarato di avere già in pagamento una prestazione con lo stesso Iban indicato in domanda (e pertanto non ha allegato il modello) e tuttavia dai controlli automatici tale circostanza non risulta verificata. La domanda rimane sospesa fino alla produzione del modello SR163 ed alla validazione dello stesso da parte dell’operatore. Si fa presente che la procedura invia una pec o una raccomandata informando l'utente che manca il modello SR163.

La procedura andrà a verificare se la coppia codice fiscale-iban sia presente e sia validata nel sistema Scup. Se l’esito di tale verifica è positivo la domanda viene avviata al pagamento, viceversa, se l’accoppiamento non è verificato, ed è questa l’ipotesi di sospensione in esame, la domanda rimane in stato Sospesa. Anche in tal caso la procedura invia una comunicazione Pec o raccomandata con l’invito a presentare un modello SR163 con le modalità previste dal messaggio n.1652/2016.

In ogni caso, può accadere che una stessa domanda sia sospesa per più causali contemporaneamente.

Bonus bebè e pagamenti indebiti

Nei casi in cui l’operatore venga a conoscenza d’ufficio o a seguito di segnalazione che sono state erogate mensilità per l’importo doppio rispetto a quello spettante (160 € anziché 80 €) o non dovute per qualche altro motivo, è possibile cancellare il pagamento delle mensilità future fino all’esaurimento del debito. Occorre a tal fine entrare nel tabDATI PAGAMENTO ed utilizzare la funzione SOSPENDI RATE.

Nelle note vanno specificati i motivi di tale cancellazione. Esaurito il debito, in presenza di tutti i requisiti, il pagamento riprenderà regolarmente con la prima mensilità utile.

Esempio : nel mese di febbraio risulta che sono stati pagati per la mensilità di gennaio 160 euro in luogo degli 80 spettanti, occorre pertanto cancellare la rata di febbraio ed il pagamento dell’assegno riprenderà automaticamente dalla mensilità di marzo.

Nei casi in cui risulti che l’assegno corrisposto non era spettante, ad esempio titolo di soggiorno non idoneo, la domanda deve essere annullata e occorre creare l’indebito con l’apposita funzione.

Nei casi in cui, a seguito di decadenza o annullamento della domanda, l’operatore riscontri che sono state erogate mensilità non dovute, non essendo più possibile intervenire sulle mensilità future è necessario creare un indebito che verrà inviato automaticamente alla procedura Gestione Indebiti.

Domande respinte: ecco cosa fare

L’Inps, con il messaggio n. 5145 del 3 agosto 2015, fornisce alcune precisazioni sulla procedura di gestione delle domande di assegno di natalità. E soprattutto l’ente previdenziale indica come comportarsi se le domande sono state respinte per le seguenti motivazioni:

  • non è stato reperito un ISEE valido”,
  • oppure “dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno”.

In questi casi è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa.

Inoltre, ove in tali ipotesi il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l’assegno verrà corrisposto con tutte le mensilità arretrate spettanti.

Accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, è a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande già inviate (ad esempio, variazione o correzione del codice iban, variazione della modalità di pagamento, variazione di recapiti eccetera).

In particolare, tale funzione è accessibile seguendo il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè ->invio comunicazioni.

Con riferimento alle domande da istruire, rende noto che a breve verrà implementata la procedura di gestione dell’assegno di natalità nell’ambito delle informazioni già presenti sullo “stato della domanda”.

In particolare, saranno visualizzabili i motivi per i quali è necessario un approfondimento istruttorio (ad esempio permesso di soggiorno non trovato,  permesso di soggiorno scaduto, evento adozione).

E’ noto che a partire dall’anno 2015, l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità in oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.

Mancata presentazione DSU e perdità mensilità bonus bebé arretrati

E' capitato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno nel corso del 2015, non hanno provveduto per l’anno 2016 alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016. Ciò ha comportato per i predetti utenti, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016. Tali utenti avevano l'obbligo di presentare la DSU entro il 31 dicembre 2016. La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. Al verificarsi di questa eventualità, l’utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione avevano la possibilità di presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2015. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2015 e la domanda di assegno a luglio 2015 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2015.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2016 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2016. Sono prospettabili due casi esemplificativi.

Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2016 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2016 ha validità fino al 15 gennaio 2017 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016.

Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015 decade e le mensilità dell’anno 2016 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2017; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2017, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2016.

Di analogo tenore è il messaggio n. 4476 del 2017 che ricorda tali obblighi e segnala che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.

Tali richiedenti avevano tempo per presentare la DSU entro il 31 dicembre 2017 e questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015).

All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.

Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.

Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.

Pagamento bonus bebé Inps a rate mensili

Vediamo ora come viene pagato il bonus bebè, l'assegno per i bambini nati nel 2015-2017 e nell'anno 2018.

Come viene erogato il bonus bebè?

L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello SR163 (cf. precedente paragrafo 5, messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017).

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 5), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 – comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) – ISEE inferiore a 7.000 euro – assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini – l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

Bonus bebè e parto gemellare o adozioni plurime

Come precisato con messaggio Inps n. 261/2017, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

E spetta il bonus bebé per entrambi i figli, quindi due rate mensili di 80 o 160 euro per 12 mesi, in caso di parto gemellare nell'anno 2018, o per 36 mesi, in caso di parto gemellare nel periodo dal 2015 al 2017.

Pertanto, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati o adottati).

A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

Cause di decadenza: quando si perde il diritto al bonus bebé 

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dell'anno (nati nel o adottati 2018) o dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo per i nati dal 2015 al 2017) – al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all’art. 5 del D.P.C.M. nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge.

Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini che in seguito vedremo. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato. 

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età (nati nel 2018) o tre anni di età (nati nel periodo 2015-2017), compimento di un anno (adottati 2018) o di tre anni (adottati 2015-2017) dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, comma 7 della legge n. 184/1983);
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente .

L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge di cui sopra o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25 co. 7, legge 184/1983.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell’Inps.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. Vediamo in questi casi i termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno.

Quando la domanda può essere presentata due volte

Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi l’assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo. 

Affidamento esclusivo ad un genitore. Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

Nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa.

L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. 

Adozione e assegno di natalità

Con riferimento all’evento adozione, premesso che è prevista la possibilità di presentare la domanda per il bonus bebé anche in occasione dell’affidamento preadottivo, occorre avere presente che:

1) i genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;

2) i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione. Si precisa che, una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all’assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, se la domanda è presentata tempestivamente  cosi’ come disposto al paragrafo 5 della citata circolare n.93/2015.

Si precisa che in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi.

Con riferimento all’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario.

Si ribadisce al riguardo che l’assegno è richiesto e concesso ora ai genitori ora all’affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario. Quindi è possibile che:

1) i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue. Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;

2) i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento temporaneo.

L'assegno di natalità spetta anche se il minore è nato negli anni precedenti ma viene affidato nel periodo dal 2015 al 2018.

Esempio 1. bambino nato nel 2014 ed in affido preadottivo nel 2016, la prestazione spetta in quanto l’affido preadottivo (evento tutelato) si è verificato nel triennio 2015-2017.

Esempio 2. bambino nato nel 2014 ed in affido temporaneo nel 2016, la prestazione non spetta in quanto la nascita (evento tutelato) non si è verificata nel triennio 2015-2017.

Bonus bebé e affidamento temporaneo

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 27 febbraio 2015) la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola.

In tale ipotesi, data la natura provvisoria di questo istituto giuridico, sarà necessario fare riferimento all’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nel caso in esame, resta fermo che occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve cadere nell’anno 2018 (cfr. messaggio Inps n. 261/2017).

Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017: mancanza del presupposto per la concessione dell’assegno.

nel caso in cui la domanda di assegno sia presentata da persona che ha il minore in affidamento temporaneo (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo), data la natura provvisoria di questo istituto giuridico che ben potrebbe essere limitato ad un breve periodo e porsi anche in continuità rispetto all’erogazione dell’assegno di natalità al genitore naturale del bambino, occorre verificare sempre l’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nel caso in esame, resta fermo che occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve essere avvenuta nel triennio di riferimento ossia tra il  1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

Infatti, anche questo in caso, l’evento tutelato rimane la nascita o l’adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel predetto triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l’assegno non potrà essere concesso, benché l’affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

Esempio 1. bambino nato nel 2014 ed in affido preadottivo nel 2016, la prestazione spetta in quanto l’affido preadottivo (evento tutelato) si è verificato nel triennio 2015-2017.

Esempio 2. bambino nato nel 2014 ed in affido temporaneo nel 2016, la prestazione non spetta in quanto la nascita (evento tutelato) non si è verificata nel triennio 2015-2017.

 

 

Bonus bebé e attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare

La procedura di gestione delle domande è stata recentemente implementata con una nuova funzionalità volta ad intercettare automaticamente le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità sui rapporti finanziari.

Al riguardo, si ricorda che l’Istituto determina l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, dei dati acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi (D.P.C.M. n.159/2013). In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, del citato D.P.C.M.).

Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti,  l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.

Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:

1) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;

2) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, la procedura intercetta le attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari, sospendendo in automatico l’istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all’utente una comunicazione per l’avviso:

  • dell’avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU;
  • della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, di produrre alla Struttura INPS la documentazione dell’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’INPS, quale Ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata. Tale documentazione dovrà essere prodotta alle Strutture dell’Istituto da parte dell’utente entro dodici mesi dalla data di attestazione della DSU viziata dalle omissioni/difformità.

La predetta comunicazione è effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato  nella domanda (PEC dell’utente o del Patronato) o, in mancanza, all’indirizzo di residenza/domicilio del richiedente tramite  racc.ta A/R postale.

La sospensione perdurerà fino a quando l’utente non si sarà attivato, secondo una delle due predette opzioni (nuova DSU o esibizione di idonea documentazione), per consentire alla Struttura INPS competente di procedere al completamento dell’istruttoria.

Per le DSU che verranno presentate dal 2017 nel corso degli ultimi mesi dell’anno, preme sin da ora richiamare l’attenzione sulla circostanza che la tempistica per sanare, con la presentazione della nuova DSU, l’eventuale presenza di omissioni e difformità, si conclude necessariamente entro la fine dell’anno. Infatti, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, qualora la nuova DSU sia presentata nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU viziata da omissioni o difformità, non sarà più possibile con la “nuova DSU” indicare quelle informazioni omesse o difformi riferite all’anno precedente e le mensilità dell’anno a cui si riferiva tale DSU viziata non potranno più essere recuperate (Vedi esempio n. 2).

Diversamente, la nuova DSU effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della DSU viziata consentirà di ottenere l’erogazione delle mensilità di assegno riferite all’anno medesimo.

Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche:

Esempio 1 – Nuova domanda di assegno  e DSU presentate ad ottobre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino presenta una nuova DSU entro novembre 2017 – la domanda di assegno è accolta e pertanto le mensilità da ottobre a dicembre 2017 sono erogate – nell’anno 2018 va presentata una nuova DSU

Esempio 2 – Nuova domanda di assegno e DSU presentata ad ottobre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino presenta una nuova DSU il 10 gennaio 2018 – Tale DSU varrà per il 2018, ma non potrà essere utile per l’erogazione delle mensilità l’anno 2017.

Esempio 3 – Nuova domanda di assegno e DSU presentata a dicembre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino produce a gennaio 2018 la documentazione dell’intermediario idonea a giustificare le omissioni/difformità riscontrate – La DSU presentata a dicembre 2017 giustificata consentirà l’erogazione della mensilità di dicembre 2017 – nell’anno 2018 va presentata una nuova DSU

Per l’attività delle Strutture dell’Istituto, si precisa, per quanto ovvio, che la nuova DSU è idonea a sanare quella viziata da omissioni o difformità se e solo se risulta in linea con i dati e le informazioni dell’Agenzia delle Entrate ovvero è anch’essa priva di omissioni e/o difformità.

L’utente, una volta acquisita questa documentazione, la produrrà alla struttura Inps territorialmente competente attraverso uno dei seguenti canali: posta elettronica certificata, raccomandata postale A/R, sportello avendo cura di indicare il protocollo della DSU alla quale la documentazione si riferisce.

Tutti gli indirizzi delle Strutture Inps sono reperibili dal sito istituzionale www.inps.it (le sedi INPS).

La Struttura interessata esaminerà la predetta documentazione individuando, all’interno della lista dei rapporti finanziari presente nelle annotazioni dell’attestazione ISEE, i rapporti finanziari  omessi o difformi rispetto a quelli dichiarati nella DSU (quadro FC2); tali rapporti finanziari (omessi o difformi) dovranno essere quindi verificati alla luce della documentazione appositamente prodotta.

All’esito della verifica:

a) qualora vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dall’utente e la documentazione prodotta, si porrà fine alla sospensione e, a seconda dei casi, si completerà l’istruttoria della nuova domanda o si riprenderà il pagamento dell’assegno (incluse eventuali mensilità non ancora pagate per via della sospensione);

b) qualora invece, non essendovi corrispondenza tra i rapporti finanziari dichiarati e la documentazione prodotta, risultasse confermata l’omissione o la difformità, la sede inserirà tale esito in procedura (documentazione non giustificativa/non idonea) e la domanda rimarrà sospesa fino alla produzione di idonea documentazione giustificativa  alla struttura territorialmente competente comunque entro i dodici mesi dalla attestazione con omissioni/difformità.

Tale esito sarà comunicato all’indirizzo PEC indicato in domanda e comunque sarà visualizzabile in procedura accedendo al proprio profilo.

Dal 1° gennaio 2017 le omissioni/difformità possono riguardare anche i redditi autodichiarati dal cittadino nel Quadro FC8, sezione II della DSU, nei casi in cui per il componente sia stata barrata la casella per indicare l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la situazione di sospensione degli adempimenti tributari.

Anche in tali casi il cittadino può presentare una nuova DSU oppure la documentazione per giustificarsi (CU, UNICO, 730) con le stesse modalità previste dal messaggio n.261/2017.

Nella procedura di gestione dell’assegno di natalità è possibile rinvenire l’informazione sulla presenza di omissioni/difformità, nel riquadro dell’ISEE, all’interno del quale, accanto al campo "ISEE difforme", viene riportata l’indicazione "SI/ NO".

Si chiarisce quindi che in caso di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE la domanda viene automaticamente sospesa dalla procedura fino a che non viene presentata una nuova DSU o una documentazione giustificativa idonea. In entrambe le ipotesi, l’operatore dovrà gestire la domanda sospesa secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 4.

Bonus bebè ISEE corrente: validità e rinnovo

L’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Si rammenta che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo, secondo le indicazioni riportate nel par. 9 della circolare Inps n. 171/2014 alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento.

Ciò detto, è possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore  non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

Ogni nuovo ISEE, infatti, viene individuato in automatico dalla procedura di gestione dell’assegno.

L’ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU Modulo sostitutivo.

Altrimenti, scaduto l’ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa  a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Ciò comporta che :

  • ove l’ISEE ordinario risulti superiore alla soglia di legge, la domanda sarà sospesa per la perdita del requisito reddituale e la procedura ne darà comunicazione all’utente;
  • ove invece l’ISEE ordinario risulti compreso tra i 7.000 euro ed i 25.000 euro l’importo della mensilità di assegno spettante verrà rideterminato in 80 euro mensili.

All’atto della presentazione di una nuova DSU ordinaria o di una DSU Modulo sostitutivo verrà preso a riferimento l’indicatore derivante da tale DSU sia per riattivare eventualmente l’erogazione dell’assegno sia per determinare l’importo della rata mensile spettante.

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