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Bonus mobili 2016 e detrazione giovani coppie [GUIDA]

Con la legge di Stabilità è arrivata la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici, la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili post ristrutturazione edilizia, e l’introduzione di una nuova detrazione ribattezzata “bonus mobili giovani coppie”, una detrazione del 50% per i giovani sposati o conviventi fino a 35 anni che acquistano dei mobili dopo aver acquistato un abitazione principale. Vediamo tutte le informazioni sulle due agevolazioni fiscali.
A cura di Antonio Barbato
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bonus detrazioni mobili elettrodomestici

Con la legge di Stabilità 2016 sono arrivate due buone notizie per i contribuenti che acquistano o ristrutturano la propria abitazione principale e acquistano anche dei mobili ed elettrodomestici. E’ arrivata infatti la proroga del bonus mobili per chi ha ristrutturato un immobile dal 26 febbraio 2012 in poi e l’introduzione di una nuova detrazione battezzata “bonus mobili giovani coppie” per i giovani under 35 anni che acquistano dei mobili dopo aver comprato la propria abitazione principale.

Le due misure, bonus mobili e detrazione bonus mobili giovani coppie, possono essere confuse o ritenute erroneamente la stessa cosa. Invece bisogna subito precisare che trattasi di due differenti agevolazioni fiscali.

Il bonus mobili è per chi ristruttura la propria casa e poi investe nell’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, mentre la detrazione per giovani coppie (bonus mobili giovani coppie) è una nuova detrazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 che consente alle giovani coppie under 35 anni di beneficiare di un agevolazione fiscale per le spese sostenute per i mobili per arredare la loro nuova casa.

Le differenze sono sostanziali. Il bonus mobili è legato alla ristrutturazione edilizia della propria casa di proprietà mentre il bonus arredi per giovani coppie è collegato l’acquisto di un abitazione principale.

Vediamo quindi le due normative differenti sulle due agevolazioni fiscali.

Bonus mobili giovani coppie

Il comma 75 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il bonus mobile per giovani coppie. Si tratta di una nuova detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un'unità da adibire ad abitazione principale, come detto, alquanto simile al cd “bonus mobili”, ma con presupposti e limite di spesa diversi.

Il comma 75 è il seguente: “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio  che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”

I requisiti del bonus mobili per giovani coppie. La nuova detrazione quindi è:

  • è riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio);
  • che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
  • in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età;
  • e che sono acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (nella norma non sono indicati i termini temporali relativi a tale acquisto).

Cosa significa conviventi more uxorio. Significa che trattasi di una convivenza “secondo il costume matrimoniale”, ossia le coppie di fatto con figli. Detto in termini giuridici, la convivenza more uxorio è una coabitazione caratterizzata da legami affettivi fra i partners e da una stabile organizzazione comune.

A quanto ammonta la detrazione. Secondo la norma “La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro”.

Quindi si può “scaricare” le spese sostenute per tutto il 2016 per l’acquisto di mobili ed arredto nella misura del 50% fino ad un massimo di 16.000 euro.  Quindi la detrazione massima che può spettare è di 8.000 euro (50% di 16.000 euro), da ripartire in 10 anni in quote di pari importo (massimo 800 euro di detrazione all’anno, da “scaricare” nella dichiarazione dei redditi).

Nel corso del Telefisco 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolati dal bonus mobili giovani coppie gli acquisti di mobili e arredi effettuati nel 2016 anche se l’acquisto dell’abitazione principale è stata effettuata prima del 2016.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, si consiglia di pagare i mobili acquistati nel 2016 con il bonificio parlante, indicando come causale del bonifico quella per ristrutturazioni edilizie. Per altri aspetti si attende la consueta circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Incumulabilità tra bonus mobile e detrazione giovani coppie. La norma stabilisce che ill beneficio non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74”. Quindi il bonus mobile giovani coppie non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (il bonus ristrutturazioni del 50%) ed anche con il bonus mobili di cui parleremo ora).

Bonus mobili ed elettrodomestici: proroga anche nel 2016

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato il bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2016. La misura  del bonus arredi è pari al 50% della spesa sostenuta, da detrarre sull’imposta Irpef lorda pagata annualmente dal contribuente. Possibile fruire dell’agevolazione fiscale solo per gli acquisti destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione, destinatari della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%). Vediamo tutti gli aspetti.

La proroga della detrazione fiscale per spese di recupero edilizio. L’art. 16, comma 1, del Decreto Legge n. 63/2013 (Decreto Energia), come modificato dall’art. 1, comma 74, lettera c) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede l’innalzamento della misura della detrazione per le spese documentate per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36% al 50% per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. La detrazione del 50% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La proroga del bonus mobili. In base al comma 2, dell’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (Decreto Energia), sempre come modificato dall’art. 1, comma 74, lettera c) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai contribuenti che beneficiano della detrazione per gli interventi del patrimonio edilizio come sopra descritto (quindi detrazione per ristrutturazioni edilizie del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle “ulteriori spese documentate”, rispetto a quelle sostenute per la ristrutturazione, ed effettuate entro il 31 dicembre 2016 “per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Dalla lettura della norma, come confermato anche in occasione del Telefisco 2016, il bonus mobili spetta anche per le spese per mobili e grandi elettrodomestici sostenute entro il 2016, correlate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) le cui spese sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 (quindi è possibile ad esempio beneficiare del bonus mobili anche se la ristrutturazione è stata fatta nella seconda parte del 2012, nell’anno 2013 o nel 2014 o nel 2015), fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10000 euro.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di bonus mobili ed elettrodomestici, le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni relative al bonus ristrutturazioni (o detrazioni per ristrutturazioni edilizie).

Il bonus mobili ed elettrodomestici come detrazione del 50% era già stata prorogata per gli anni 2013, 2014 e 2015.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito tutti gli aspetti relativi a questo bonus arredi concesso ai contribuenti italiani.

L’articolo del Decreto Legge che introduce questo bonus è l’art. 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013. Tale articolo, al comma 2, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia) è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 giugno 2013) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

La legge di Stabilità 2014 ha prorogato il bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2014. La legge di Stabilità 2015 ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre 2015. Mentre la legge di Stabilità 2016 ha prorogato il bonus mobili fino al 31 dicembre 2016.

Elenco mobili ed elettrodomestici per i quali spetta il bonus

E’ bene ora precisare quali sono i beni agevolabili dal bonus mobili, ossia la detrazione del 50% spettante su un importo massimo di spesa di 10.000 euro (ossia se si spendono 10.000 euro di mobili, si può “scaricare” con il 730, per 10 anni, 5.000 euro da ripartire in quote di 500 euro ad anno).

Alcuni esempi di acquisto di mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni anche in parquet, tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.

Alcuni esempi di acquisto di grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori ed altri apparecchi per il condizionamento.

Per questi grandi elettrodomestici è necessario che siano dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni). L’acquisto di grandi elettrodomestici senza etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri completamenti di arredo.

Tra le spese agevolate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. In ogni caso, il 31 dicembre 2016 è la data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per poter fruire della detrazione.

Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

Soggetti che possono beneficiare della detrazione. Quindi un primo chiarimento è che la misura della detrazione è del 50% della spesa documentata ed il secondo aspetto è che i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono individuati indirettamente dal comma 2, mediante riconoscimento della detrazione “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui 16 all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.

La ripartizione in 10 anni della detrazione. Il medesimo comma 2 che introduce il bonus arredi stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”. Questo limite di 10.000 euro è riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto sia di mobili che di grandi elettrodomestici.

Per il meccanismo di calcolo dell’Irpef, che viene calcolata nel suo ammontare lordo in base alle aliquote sugli scaglioni di reddito, la detrazione fiscale opera fino ad abbattimento dell’Irpef lorda, quindi se quest’ultima è di importo inferiore alla detrazione, il contribuente non matura un credito nei confronti dell’Erario. Dato il possibile azzeramento dell’imposta da pagare annualmente, il legislatore ha previsto che è possibile fruire della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, pertanto il contribuente può abbattere l’Irpef da pagare per 10 anni consecutivi con la quota annuale pari ad un decimo del 50% del costo di acquisto del mobile o grande elettrodomestico oggetto di agevolazione fiscale.

Un ulteriore indicazione della norma riguarda il limite a 10.000 euro di spesa ammessa in detrazione. Pertanto il massimo ottenibile è 5.000 euro (il 50%). Questo limite è riferibile alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Ne consegue che il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione. Il comma 2 richiede, tuttavia, anche altri requisiti, in quanto i contribuenti in questione devono sostenere “ulteriori spese documentate”, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Quindi per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Quindi c’è una stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile. Per parti comuni, come espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrante, si intende ad esempio anche le guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc..

Lavori di ristrutturazione condominiale e bonus arredi. Tuttavia, l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. Quindi il bonus è riservato ai condomini solo se acquistano bene destinati all’arredamento della guardiola del portiere o l’appartamento, ma non per la propria abitazione.

Questo incentivo è del tutto simile a quello del 2009 e la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate lo conferma. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali, come chiarito dalla circolare n. 35/e del 2009.

Ulteriori interventi edilizi che consentono la detrazione per mobili ed elettrodomestici. Tra gli interventi edilizi agevolabili anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. In questo specifico secondo caso, la detrazione per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. Al medesimo contribuente compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013.

Elenco degli interventi di ristrutturazione edile collegati al bonus arredi

La circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco sintetico di interventi edilizi ai quali è collegata la possibilità di fruire della detrazione d’imposta del 50% per bonus arredi ed elettrodomestici. Sono i seguenti interventi:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. 

Con la circolare ministeriale n. 11/E del 21 maggio 2014 è stato precisato che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui sopra che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici non possono essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione principale. Il bonus mobili è infatti collegato ad interventi di ristrutturazione effettuati su immobili già esistenti e non anche per interventi edili per la realizzazione di nuove costruzioni.

Data di avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 2 dell’art. 16 del decreto, a differenza dell’analoga agevolazione operante nel 2009, non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi.

In ogni caso per ottenere il bonus arredi è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quello in cui si acquistano i beni. La circolare chiarisce però che i i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012.

Quindi l’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

In ogni caso la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

La prova della data di avvio. La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Adempimenti e modalità di pagamento del mobile o elettrodomestico

Come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio fiscale in esame è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio. Ciò comporta che il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando i presupposti e gli adempimenti previsti dall’art. 16-bis del TUIR, dal regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, nonché dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

A tal riguardo si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall’indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall’obbligo della conservazione della documentazione individuata dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Rimane fermo, invece, l’obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mediante l’apposito bonifico bancario o postale, salve talune specificate eccezioni, tra le quali il pagamento relativo all’acquisto degli immobili da imprese che hanno eseguito la ristrutturazione di un intero fabbricato.

Pagamento tramite bonifico. Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, ossia con il bonifico parlante. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

I documenti da conservare. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato, infine, che lo scontrino non riportante il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione bonus mobili se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

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