Bonus verde 2018: detrazione del 36% fino a 5.000 euro nella Legge di Bilancio
Tra le misure relative alla casa previste dalla Legge di Bilancio 2018 è stata prevista una detrazione per le spese relative alla sistemazione degli spazi verdi e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. E’ stata battezzata Bonus verde 2018 e si tratta di una detrazione Irpef relativa a spese sostenute per il verde privato, quindi ad esempio la detrazione per giardini e terrazzi che vengono risistemati e coperti.
La misura, meglio conosciuta come Bonus verde, permette di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche il 36 per cento della spesa effettuata su un limite massimo di spesa di 5.000 euro. Quindi se un ipotetico signor Rossi spende 5.000 euro per la sistemazione del suo giardino potrà beneficiare di una detrazione di 1.800 euro in 10 quote annuali costanti.
Nelle spese di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili si comprendono anche le spese di progettazione e manutenzione del lavoro effettuato.
Il bonus verde 2018 spetta anche nel caso in cui le spese siano sostenute per parti comuni di edifici, in relazione alla quota che ogni condomino versa al condominio.
L’agevolazione spetta per ogni immobile posseduto o detenuto dal contribuente ed è cumulabile con altre agevolazioni.
Vediamo nello specifico come funziona il bonus verde 2018 per giardini e terrazzi, a chi spetta, a quanto ammonta e come accedervi.
- 1Bonus verde 2018 normativa
- 2Bonus verde spetta a proprietari e inquilini
- 3Bonus verde 2018 a chi spetta e quali spese sono detraibili
- 4Bonus verde: detrazione da ripartire in 10 anni
- 5Bonus verde 2018 condominio
- 6Calcolo bonus verde 2018: detrazione fino a 1800 euro per immobile
- 7Bonus verde al 50% per professionisti e esercenti arti
Bonus verde 2018 normativa
Con la Legge di Bilancio 2018 il Governo ha voluto inserire tra le detrazioni relative alla casa, la possibilità di godere di una detrazione IRPEF in caso di sistemazione e/o copertura di spazi verdi ad uso privato di ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo.
La norma inserita nel testo ufficiale della Legge di Bilancio 2018 è la seguente:
4. "Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
5. La detrazione di cui al comma 4 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6. Tra le spese indicate nei commi 4 e 5 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
7. La detrazione di cui ai commi da 4 a 6 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16- bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Bonus verde fruibile nel 730 con un limite di spesa di 5000 euro. Si tratta quindi di una detrazione d’imposta Irpef del 36% che si aggiunge alle altre detrazioni fiscali spettanti e fruibili attraverso il modello 730 o il modello Redditi PF (ex modello Unico).
La detrazione per sua natura spetta ai contribuenti capienti, quindi il Bonus verde è escluso per gli incapienti.
Poi va sottolineato che le spese devono essere documentate e c’è un limite di 5.000 euro ma riferito ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo (ad ogni casa).
La detrazione dovrà essere scaricata in 10 anni con quote annuali di pari importo.
Bonus verde spetta a proprietari e inquilini
Le spese per essere detraibili devono essere rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene la casa. Quindi dal tenore della norma, la spesa è detraibile anche per chi ha l’abitazione in affitto o usufrutto.
E’ importante che il contribuente abbia un titolo idoneo dimostrabile che attesti il possesso o la detenzione dell’immobile.
Bonus verde 2018 a chi spetta e quali spese sono detraibili
La norma è chiara e limita la fruibilità della detrazione fiscale, in favore dei contribuenti persone fisiche, per determinati interventi
La detrazione del 36 per cento su un importo massimo di spesa di 5.000 euro per immobile spetta se le spese sono state sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione per giardini, terrazzi, spazi verdi di tipo privato rientra tra le agevolazioni per la casa previste dalla Legge di Stabilità 2018 e non ha solo il fine di migliorare esteticamente il verde privato ma ha anche lo scopo di mitigare e compensare l’impatto ambientale della continua cementificazione.
Quindi per sistemazione a verde si può proprio intendere il miglioramento, la risistemazione di uno spazio, quale ad esempio un giardino, un terrazzo facenti parte di un’unità immobiliare o di pertinenza della stessa. Nonché la realizzazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi.
Inoltre la detrazione del 36 per cento spetta anche qualora si decida di realizzare coperture a verde dell’edificio attraverso la realizzazione ad esempio di tetti verdi e anche di giardini pensili.
Bonus verde: detrazione da ripartire in 10 anni
La norma non consente al contribuente di recuperare la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa, ma purtroppo in 10 anni d’imposta, così come avviene per il bonus ristrutturazioni e il bonus risparmio energetico.
La norma infatti non solo stabilisce che i pagamenti devono essere tracciati “La detrazione di cui ai commi da 4 a 6 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni” ma stabilisce anche che la detrazione fiscale deve essere “ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”.
Bonus verde 2018 condominio
La Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che il bonus verde spetta i condomini per le spese condominiali, infatti spetta anche in caso di lavori effettuati sulle parti comuni di ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo. Quindi il diritto alla detrazione nasce anche qualora si sostengano spese di rifacimento del verde di spazi condominiali e la spesa sia ripartita tra i vari condomini in relazione alle singole unità immobiliari.
Infatti la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che “la detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
La detrazione in caso di condominio spetterà per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comune esterne condominiali, il limite massimo di spesa resta fissato a 5.000 euro per unità.
In caso di condominio però la detrazione spetta al singolo condomino, per la quota a lui imputabile a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quali sono gli spazi comuni. In tema di spazi comuni interviene il codice civile. Gli artt. 1117 e 1117 bis del c.c. stabiliscono rispettivamente che:
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche".
E che: “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117”.
Calcolo bonus verde 2018: detrazione fino a 1800 euro per immobile
Come abbiamo visto, la detrazione è fissata nella misura del 36 per cento della spesa con un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. Nel limite dei 5.000 euro sono comprese anche le spese di progettazione e manutenzione relative alla realizzazione dei lavori effettuati.
La logica conseguenza è che è detraibile un massimo pari al 36% di 5.000 euro, ossia 1.800 euro. Chiaramente il contribuente che ad esempio spende 100 euro per la sistemazione del giardino, potrà portare in detrazione in dichiarazione dei redditi un totale di 36 euro.
Facciamo un esempio pratico. Quindi se nel 2018 il contribuente decide di effettuare lavori di sistemazione del giardino pertinente la propria abitazione, e spende ad esempio 2.500 euro tra lavori effettivi e spese di manutenzione, potrà detrarsi dalla sua IRPEF 900 euro in 10 anni, cioè 90 euro per ogni anno successivo al 2018 fino a 10.
La detrazione totale che spetta al contribuente potrà infatti essere scaricata dalle tasse in 10 quote annuali di pari importo.
In caso di più immobili. Viene comunque da chiedersi cosa accade nel caso in cui il soggetto sia proprietario o comunque detenga più immoli destinati ad uso abitativo. In questo caso va fatto riferimento alla norma. Infatti la detrazione per il verde privato, come specificato dalla Legge di Bilancio 2018, spetta per unità immobiliare e non per persona, quindi qualora uno stesso contribuente possegga o detenga più immobili adibiti ad uso abitativo e per le varie proprietà effettui lavori di sistemazione del verde, creazione di impianti di irrigazione o realizzazione di coperture verdi e giardini pensili, potrà beneficiare di più detrazioni diverse relative ai diversi immobili da lui posseduti o detenuti.
In questo caso il limite di spesa di 5.000 euro vale per le singole unità immobiliari.
Un’ulteriore condizione per vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione per le spese relative al verde privato è che per tali spese il pagamento avvenga attraverso sistemi di pagamento tracciabili come ad esempio il bonifico.
Bonus verde al 50% per professionisti e esercenti arti
La Legge di Bilancio oltre a stabilire che la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti che garantiscano la tracciabilità e che la detrazione è ripartita per quote costanti in 10 anni dalla data di sostenimento della spesa e per i successivi prevede l’applicazione della detrazione in alcuni casi particolari.
La norma prevede che al Bonus Verde 2018 “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16- bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La norma infatti riprende le previsioni di cui ai commi 5,6 e 8 dell’articolo 16-bis del TUIR in materia, rispettivamente, di spettanza della detrazione nell’ipotesi di uso promiscuo dell’unità immobiliare, di cumulabilità delle agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo e di trasferimento del diritto alla detrazione in caso di vendita dell’unità immobiliare o di decesso dell’avente diritto e prevede che le stesse se compatibili vengano applicate.
Si ricorda a tal fine che l’art. 16 bis ai commi 5, 6 e 8 stabilisce quanto sotto riportato:
“5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.
“6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento”.
“8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.