Busta paga commercio gennaio 2023: calcolo una tantum
Nella busta paga del settore commercio di gennaio 2023 spetta ai lavoratori l’erogazione dell’una tantum prevista dal Protocollo straordinario stipulato il 12 dicembre 2022 in vista del rinnovo del CCNL commercio. L'importo dell'una tantum, effettivamente percepito, dipendente dal livello di inquadramento. L'una tantum è lorda ed assoggettata a contributi previdenziali e tassazione separata.
Si tratta della prima tranche, l'altra tranche sarà erogata con la busta paga di marzo 2023.
I lavoratori, in sede di controllo dell’una tantum erogata in busta paga dai datori di lavoro, potrebbero trovarsi una cifra diversa da quella attesa.
La motivazione sta nel calcolo dell’una tantum commercio previsto dal Protocollo.
L’importo dell'una tantum commercio, infatti, cambia secondo tutti i seguenti parametri:
- il livello di inquadramento;
- i mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo 2020-2022;
- nonché sulla base di specifiche assenze da lavoro negli anni 2020, 2021, 2022.
Inoltre, l’una tantum del settore commercio è un importo lordo ed è soggetta a contribuzione previdenziale ed a tassazione separata Irpef quale emolumento arretrato di retribuzione, pertanto il sistema di calcolo dell’imposta, e quindi dell'una tantum netta, è diverso dall’ordinaria tassazione Irpef.
Vediamo quindi come funziona il calcolo.
Una tantum commercio gennaio 2023: importi per livello
Il protocollo prevede, che “Ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 deve essere corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento”.
L’una tantum è erogata in due soluzioni:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023”.
Le cifre dell’una tantum di cui sopra sono di fatto teoriche perché spettano al quarto livello ma solo nel caso in cui il lavoratore sia stato in forza dal 2020 al 2022 senza assenze da lavoro senza diritto alla retribuzione.
Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli importi dell'una tantum commercio di gennaio 2023 in base al livello di inquadramento sono i seguenti:
- Quadri 347,22 euro;
- Primo livello 312,78 euro;
- Secondo livello: 270,56 euro;
- Terzo livello: 231,25 euro;
- Quarto livello: 200 euro;
- Quinto livello: 180,69 euro;
- Sesto livello: 162,22 euro;
- Settimo livello: 138,89 euro.
Operatori di vendita:
- Prima categoria: 188,79 euro;
- Seconda categoria: 158,50 euro.
Calcolo importo una tantum in base all’anzianità 2020-2022
Gli importi appena descritti non sono definitivi ma teorici.
Infatti, cambiano in base al livello di inquadramento, ma anche in base ai mesi di anzianità del lavoratore e alle assenze da lavoro negli anni 2020, 2021 e 2022.
Il Protocollo al punto 4 infatti prevede che gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.
Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità:
- i periodi di servizio militare,
- aspettative non retribuite,
- nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Questi periodi, quindi, danno diritto all’una tantum.
Gli importi di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto (TFR).
Lavoratori esclusi. Alla luce di quanto sopra esposto, per capire come funziona il calcolo dell’una tantum, bisogna prima considerare che spetta solo ai lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, quindi chi è assunto negli anni 2020, 2021 e 2022 ma ha cessato il rapporto di lavoro prima del 12 dicembre, non avrà diritto all’una tantum commercio né a gennaio 2023 né nella seconda tranche a marzo 2023.
Chiarito ciò, nei fatti la somma dell’una tantum spettante al lavoratore viene calcolata sulla base di 36 quote mensili (da gennaio 2020 a dicembre 2022), determinate sulla base dei ratei di ulteriore mensilità (tredicesima e quattordicesima) maturati nel suddetto periodo.
Per ogni singolo mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all’apprendistato) e l’eventuale percentuale di part-time.
Come sopra descritto, vanno però esclusi i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione.
Ad esempio, un lavoratore full-time inquadrato con il livello 5 del commercio dal 1 gennaio 2022, avrà diritto a 12 quote delle 36 quote dell’importo di 180,69 euro spettante al livello 5. Quindi avrà diritto a 60,23 euro.
Lo stesso lavoratore full-time di cui sopra nel caso abbia avuto un contratto a tempo determinato, quindi con un contratto a termine, da gennaio a dicembre 2022, avrà diritto a 12 quote delle 36 quote dell'importo di 180,69 euro.
Una tantum part-time commercio
Nel caso del lavoratore part-time, l’importo dell’una tantum va riparametrato in base alla percentuale del part-time.
Ad esempio, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, livello 4 del commercio, assunto dal 2018, avrà diritto a 36 quote su 36 dell’importo di 200 euro spettante a livello 4. Ma lavorando con una percentuale part-time del 50%, l’importo effettivamente spettante è il 50% di 200 euro, quindi 100 euro.
Se lo stesso lavoratore part-time è a tempo determinato, ad esempio di sei mesi (contratto dal 1 luglio a 31 dicembre 2022), avrà diritto a sei quote delle 36 quote dell'importo di 200 euro. Nel caso in questione, di cui sopra, essendo il rapporto durato sei mesi su trentasei, avrà diritto quindi a sei trentaseiesimi di 100 euro.
Una tantum a tassazione separata
L’una tantum commercio, determinata secondo i criteri sopra descritti, è un elemento della retribuzione che rientra tra le voci variabili del cedolino paga.
Pertanto, l’importo viene esposto in busta paga nella parte centrale del cedolino paga.
L’una tantum è un importo lordo, che va tassato ed assoggettato a contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Essendo un emolumento arretrato che riguarda le annualità 2020, 2021 e 2022, è assoggettato ai criteri della tassazione separata. L’una tantum quindi non confluisce nell’imponibile fiscale del mese.
Per quanto riguarda la determinazione dell’una tantum netta in tasca, essa viene assoggettata a contribuzione a carico del lavoratore, ivi compreso l’esonero contributivo del 3% mensile e l’importo al netto dei contributi costituisce l’imponibile fiscale da assoggettare a tassazione separata.
Si tratta di una tantum assoggettata a tassazione separata sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 16 marzo 2004, che prevede che l'una tantum contrattuale è tassata separatamente se corrisposta:
- in luogo di puntuali aumenti contrattuali;
- in relazione al periodo di vacanza contrattuale;
- sulla base dell'effettiva prestazione (assenze, riproporzionamento a part time ecc.).
L’importo dell’una tantum al netto dei contributi previdenziali viene tassato ai sensi dell’art. 21 del TUIR che al comma 1 precisa che “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione”.
Il successivo comma 3 stabilisce che ““se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 12 per il primo scaglione di reddito” attualmente pari al 23%.
Quindi nei casi in questione, l’una tantum è tassata sulla base dello scaglione Irpef relativo alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore al 2023, quindi negli anni 2021 e 2022. Questo per i lavoratori assunti prima del 2021.
La tassazione separata dell'una tantum commercio di gennaio 2023 è esposta nel cedolino paga nella parte relativa alla determinazione dell’Irpef, nel corpo centrale del cedolino o, in alcuni casi, nella parte bassa del cedolino paga dove sono esposte le trattenute e poi lo stipendio totale netto.