Calcolo contributo a fondo perduto Decreto Sostegno: le istruzioni
Con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 meglio conosciuto come Decreto Sostegno, il Governo riconosce un contributo a fondo perduto nei confronti dei titolari di partita IVA persone fisiche e giuridiche, società, professionisti, artigiani, commercianti, titolari di reddito agrario.
Il calcolo del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni è effettuato applicando una specifica percentuale del calo di fatturato tra il 2020 e 2019 e spetta a chi ha avuto un calo di fatturato medio mensile tra il 2020 ed il 2019 di almeno il 30%.
All'operatore economico spetta un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 5% del calo del fatturato, ma per l'effettivo calcolo dell'importo del fondo perduto spettante occorre determinare il fatturato dell'anno 2019 e dell'anno 2020 e la relativa media mensile.
Approfondiamo in questo articolo, il sistema di calcolo del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegno e dalle istruzioni per la compilazione del modello di domanda, che può essere presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
Calcolo del calo di fatturato
Per capire come funziona il calcolo del contributo a fondo perduto, occorre effettuare una serie di operazioni.
La prima cosa che l'operatore economico deve effettuare è la determinazione del fatturato del 2020 e del fatturato del 2019. Poi va effettuata la media mensile e vanno confrontati i due fatturati medi al fine di verificare se si rispetta il requisito, ossia che:
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
Chiaramente, coloro che hanno avuto la partita IVA aperta per tutti i dodici mesi degli anni 2019 e 2020 potranno confrontare anche direttamente i due fatturati, in quanto la media mensile è ottenuta dividendo per dodici i fatturati dei due anni.
Al fine di determinare correttamente gli importi del fatturato medio mensile si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Quali sono le percentuali effettive del contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Quando si parla di differenza, ovviamente si intende quindi una percentuale applicata sul calo di fatturato.
Ma prima di calcolare il calo di fatturato, occorre individuare la percentuale collegata alla fascia di fatturato.
Per determinare la fascia del contributo a fondo perduto spettante, occorre prendere a riferimento, il secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, pertanto il fatturato anno 2019.
La percentuale da applicare secondo la normativa sul contributo a Fondo perduto del Decreto Sostegni è:
- 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nell'anno 2019;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nell'anno 2019;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nell'anno 2019;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nell'anno 2019;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nell'anno 2019.
L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
Per coloro che hanno la partita IVA aperta prima del 1 gennaio 2019, l'effettivo importo del contributo a fondo perduto, considerando che la norma si riferisce alla media mensile (quindi diviso dodici mesi), è in realtà la percentuale di cui sopra, diviso dodici. Pertanto, le percentuali del calo di fatturato che saranno oggetto del contributo a fondo perduto sono le seguenti:
- 5% (60 per cento diviso 12) per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nell'anno 2019;
- 4,1667% (50 per cento diviso 12) per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nell'anno 2019;
- 3,33% (40 diviso 12) per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nell'anno 2019;
- 2,5% (30 per cento diviso 12) per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nell'anno 2019;
- 1,667% (20 per cento diviso 12) per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nell'anno 2019.
Le percentuali di cui sopra sono la determinazione percentuale del contributo a fondo perduto spettante, ma occorre determinare il calo di fatturato, calcolato sulla differenza di fatturato tra il 2019 e il 2020. Ora vedremo come si calcola il fatturato del 2019 e del 2020 secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
Contributo minimo di 1.000 o 2000 euro
L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore:
- a euro 1.000 per le persone fisiche;
- e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Come calcolare la media mensile del fatturato 2020 e 2019
La principale domanda degli operatori economici è "come si calcola il contributo a fondo perduto".
L'Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021 ha pubblicato il modello di domanda e le relative istruzioni per la compilazione.
Nelle istruzioni ha fornito delle indicazioni utili su come individuare il fatturato dell'anno 2019, presente nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2020. E su come individuare anche il fatturato del 2020, nelle more della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.
L'operatore economico deve sia individuare la fascia di fatturato nella quale rientra, sia determinare l'esatto importo dell'ammontare medio del fatturato mensile del 2020 e del 2019.
Calcolo fatturato medio mensile del 2019
Le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate indicano i righi nei quali occorre individuare la cifra del fatturato annuale relativamente all'anno 2019.
Per le persone fisiche titolari di partita IVA, il fatturato, ossia i ricavi o compensi, vanno individuati nei seguenti punti del modello Redditi 2020 relativo all'anno d'imposta 2019:
- Contabilità ordinaria: rigo RS116;
- Contabilità semplificata: rigo RG2, col. 2;
- Compensi (es. professionisti): rigo RE2, col. 2;
- Ricavi/compensi di coloro che sono nel Regime L. 190/2014 (forfettario): righi da LM22 a LM27, col. 3;
- Ricavi/compensi di coloro che sono nel Regime D.L. n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio): rigo LM2.
Per le società di persone (S.a.S., società semplice, S.n.c.), il fatturato, ossia i ricavi o compensi, vanno individuati nei seguenti punti del modello Redditi 2020 relativo all'anno d'imposta 2019:
- Contabilità ordinaria: rigo RS116;
- Contabilità semplificata: rigo RG2, col. 5;
- Compensi: rigo RE2.
Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., Soc. coop.), il fatturato, ossia i ricavi o compensi, vanno individuati nei seguenti punti del modello Redditi 2020 relativo all'anno d'imposta 2019:
- Ricavi nel rigo RS107, col. 2.
Per gli enti non commerciali ed equiparati, il fatturato, ossia i ricavi o compensi, vanno individuati nei seguenti punti del modello Redditi 2020 relativo all'anno d'imposta 2019:
- Contabilità ordinaria: rigo RS111;
- Contabilità semplificata: rigo RG2, col. 7;
- Regime forfettario art. 145 TUIR: rigo RG4, col. 2;
- Contabilità pubblica: rigo RC1;
- Compensi: rigo RE2.
In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/com- pensi riferiti a tutte le attività.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020).
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.
In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Come si calcola la media del fatturato
Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.
In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.
Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi.
Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi.
Calcolo fatturato medio mensile del 2020
In questo caso il fatturato non va individuato utilizzando la dichiarazione dei redditi, ma l'ammontare del fatturato del 2020 va determinato applicando i criteri forniti dall'Agenzia delle Entrate, vediamoli.
Le indicazioni che seguono consentono di determinare anche l'ammontare del fatturato del 2019, essendo i criteri per il calcolo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno.
Si legge nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate che "Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente del- la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
Calcolo fatturato in caso di apertura partita IVA nel 2019
Per soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il con- tributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.