74 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Fondo perduto Decreto Sostegno: domanda dal 30 marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di domanda per il fondo perduto del Decreto Sostegni. L’istanza va presentata tramite il portale Fatture e Corrispettivi o tramite Desktop telematico a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021. Ecco il PDF della domanda, le istruzioni per la compilazione e le modalità di presentazione della domanda.
A cura di Antonio Barbato
74 CONDIVISIONI
domanda Fondo perduto decreto sostegni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 23 marzo 2021 contenente le modalità di presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno.

Le domande possono essere inviate a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021.

E' stato approvato il modello di domanda per il contributo a fondo perduto, con le relative istruzioni per la compilazione.

Come presentare la domanda per il fondo perduto

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
• servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

L'iter: dai controlli formali all'accoglimento

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Dal momento in cui l’Agenzia delle entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esiti” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Cosa è il fondo perduto Decreto Sostegno

L’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (ossia il Decreto Sostegni), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Quindi spetta anche ai professionisti.

Requisito del calo di fatturato di almeno il 30%

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Calcolo del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La percentuale da applicare è:
60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Quando si parla di percentuale sulla differenza tra l'ammontare medio mensile, nella sostanza occorre calcolare la media, quindi dividendo per dodici il calo di fatturato su base annua. Pertanto la percentuale effettiva del fondo perduto è da dividere per dodici. Quindi la percentuale del fondo perduto del 60% è in realtà il 5%, la percentuale fondo perduto del 50% è in realtà il 4,16%, la percentuale del fondo perduto del 40% è del 3,33%, la percentuale del fondo perduto del 30% è del 2,5% e la percentuale del fondo perduto del 20% è del 1,67%.

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

74 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views