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Calcolo acconto IMU 2015 da pagare entro il 16 giugno

L’imposta municipale propria è dovuta in acconto IMU entro il 16 giugno 2015, a saldo entro il 16 dicembre 2015. Vediamo chi deve pagarla, chi è esonerato e tutte le informazioni sul calcolo del saldo IMU 2015 sulla base della rendita catastale e l’aliquota decisa dal Comune. Per i terreni agricoli conta il reddito dominicale.
A cura di Antonio Barbato
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saldo imu

Arriva la scadenza del versamento dell’acconto IMU  e TASI 2015. L’imposta municipale propria va versata infatti in acconto entro il 16 giugno 2015 e a saldo entro il 16 dicembre. Il saldo è dovuto da tutti i contribuenti, al netto dell’acconto già versato a giugno. Il tributo va calcolato sulla base delle aliquote IMU stabilite dai Comuni e sulla base della rendita catastale per le abitazioni o sul reddito dominicale per i terreni agricoli. Vediamo quindi il Calcolo IMU 2015.

Chi deve pagare l’IMU. L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. L’art. 2 citato fa riferimento ai fabbricati (unità immobiliare iscritta al catasto), alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.

Chi non paga l’IMU. Sono invece esenti dall’IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

L’imposta municipale propria non si applica inoltre alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Chiarito chi deve pagare l’acconto e saldo IMU, vediamo come bisogna procedere per effettuare il calcolo dell’imposta municipale propria dovuta.

Come per la TASI, anche l’IMU va calcolata prendendo a riferimento la delibera comunale pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze. I contribuenti obbligati al pagamento dell’IMU hanno già pagato l’acconto a giugno calcolando l’imposta municipale propria sulla base delle aliquote dello scorso, laddove il Comune non ha deliberato nuovamente nel 2015. Quindi è importante consultare la delibera presente sul sito.

Se non risulta pubblicata alcuna delibera IMU sul sito del Ministero delle Finanze, allora sono da considerare confermate le aliquote vigenti nel 2013 o negli anni precedenti, quindi andrà applicata la delibera relativa all’anno più recente pubblicato sul sito del Ministero.

Il contribuente deve comunque effettuare un ulteriore adempimento, ossia verificare che le aliquote IMU e TASI non superino i 10,6 per mille che è il massimale dovuto per legge dei due tributi per ogni immobile. Se nel Comune l’aliquota è già al massimo, quindi al 10,6 per mille, nulla è dovuto a titolo di TASI. Quindi andrà pagata solo l’IMU. Essendo l’IMU dovuta sulla seconda casa, quindi non sull’abitazione principale, in caso di prima casa non di lusso, il contribuente deve versare la TASI e non l’IMU.

Calcolo acconto IMU 2015

La procedura di calcolo dell’acconto e saldo IMU 2015 è la stessa degli anni scorsi. La base imponibile per il calcolo del tributo è la stessa calcolata per la TASI. Va preso a riferimento il valore degli immobili, che per i fabbricati accatastati viene determinato prendendo la rendita catastale, e rivalutandola del 5%. Nel caso dei terreni agricoli invece va preso a riferimento il reddito dominicale e va rivalutato del 25%. I risultati ottenuti vanno poi rivalutati per gli appositi coefficienti distinti per categoria catastale.

I coefficienti per il calcolo IMU da utilizzare e da moltiplicare sulla rendita catastale rivalutata del 5% sono i seguenti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 135 per i terreni agricoli;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1).

Una volta ottenuta la base imponibile IMU pari alla rendita catastale, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti, si può applicare l’aliquota deliberata dal Comune. L’aliquota di base è pari allo 7,6 per mille cento, ma i comuni possono deliberare in diminuzione o aumento l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali (massimo 10,6 per mille). Nella delibera comunale sono indicate anche le eventuali detrazioni IMU.

L’importo già versato entro il 16 giugno andrà decurtato dal totale dell’imposta municipale propria calcolata e il contribuente deve a saldo ovviamente la differenza. Se l’imposta è inferiore a 12 euro, nulla è dovuto.

Comproprietà o possesso immobile iniziato o cessato durante l’anno. E’ necessario in caso di comproprietà versare l’IMU in base alle quote di possesso, quindi l’imposta calcolata va divisa. L’Imu è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali sé protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Quindi per quanto riguarda  il possesso dell’immobile non per tutto l’anno, il calcolo va effettuato in base al periodo di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Imu sui terreni agricoli. L’imposta municipale propria si calcola anche sui terreni agricoli siti nel territorio dello stato. La circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha stabilito che la base imponibile per il calcolo dell’imposta si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione, una rivalutazione del 25% e moltiplicando il tutto per 135.

I coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola godono di due agevolazioni. La base imponibile si calcola con il moltiplicatore ridotto pari a 75 e inoltre viene applicata una riduzione della base imponibile, che è pari a 6.000 euro. Quindi se il valore del terreno agricolo resta solo 6.000 euro, non è dovuta l’IMU. Inoltre c’è una riduzione del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro. La riduzione è invece del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e fino a 25.500 euro. La riduzione è del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

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