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TASI Roma 2015: scadenza acconto, calcolo, aliquote e detrazioni

La TASI a Roma capitale per il 2015 va versata in acconto con scadenza 16 giugno 2015 e saldo entro il 16 dicembre, sia sulla prima che la seconda casa. Ecco chi deve pagare e come si paga. Vediamo tutte le informazioni sulla delibera comunale, dalle aliquote del 2,5 per mille (e 0,8 per la seconda casa), alle detrazioni per l’abitazione principale da 30 a 110 euro, per il calcolo della TASI, ivi compreso quello per l’inquilino.
A cura di Antonio Barbato
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Tasi città di Roma capitale

I cittadini di Roma capitale italiana come tutti gli altri contribuenti in Italia, sono tenuti a pagare la tassa sui servizi indivisibili, se sono proprietari di immobili o anche inquilini. Vediamo tutte le informazioni sul calcolo della TASI dovuta a Roma per 2015 in acconto entro il 16 giugno 2015 e poi a saldo entro il 16 dicembre. La delibera comunale per il versamento dell’acconto TASI entro il 16 giugno 2015 è sempre quella del 23 luglio 2014: l’aliquota per l’abitazione principale deliberata è del 2,5 per mille, sulla seconda casa è lo 0,8 per mille. Le detrazioni sono da 30 a 110 euro. Mentre gli inquilini devono il 20% del totale.

Entro il 28 ottobre 2015, in vista del versamento del saldo della TASI per il Comune di Roma entro il 16 dicembre, dovranno essere pubblicate sul sito del Tesoro le eventuali modifiche. Il Comune di Roma ha spinto le aliquote IMU e TASI al massimo e quindi probabilmente non saranno ritoccate.

Tasi di Roma capitale: la scadenza per acconto e saldo. Il Comune di Roma ha deliberato in data 23 luglio 2014 e tale delibera vale anche per il 2015. L’acconto TASI, pari al 50% del totale, è dovuto entro il 16 giugno 2015. Il saldo TASI è dovuto entro il 16 dicembre 2015.

Tasi Roma: chi deve pagare e come si paga. Devono versare il tributo tutti i proprietari degli immobili siti nel Comune di Roma Capitale. Sono altresì obbligati anche i soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, ossia gli inquilini. La TASI non è dovuta solo in alcuni casi. Per maggiori informazioni vediamo chi non paga la TASI.

Tasi Roma per seconda casa e inquilino. La TASI non è dovuta solo sull’abitazione principale, ma anche sulla seconda casa, per la quale si paga anche l’IMU. Il totale delle due imposte deve essere pari al 11,4 per mille. Quindi sulla seconda casa a Roma è dovuto lo 0,8 per mille. Se l’immobile è locato, è dovuto un 20% dall’inquilino.

Il calcolo della TASI. La base imponibile è la stessa dell’IMU, ossia la rendita catastale. L’importo della rendita va rivalutato del 5% e sull’importo ottenuto va applicato un coefficiente che è pari a 160 per le abitazioni ad esempio. Sull’importo ottenuto va applicata l’aliquota decisa dal Comune e le relative detrazioni, che ora vediamo.

I coefficienti sono i seguenti: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10;  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1).

La delibera comunale del 23 luglio 2014. Vediamo la determinazione delle aliquote e le detrazioni ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che hanno effetto dal 1° gennaio 2014 ed anche per la TASI dovuta per l'anno 2015 in acconto, pur se la delibera è del 23 luglio 2014.

Aliquota per abitazione principale e sulla seconda casa

l Comune ha deliberato “di determinare, per l’anno 2014 (e per l'acconto TASI 2015), le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI:

  • Aliquota pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
  • Aliquota pari all’1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  • Aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  • Aliquota pari allo 0,8 per mille per tutti gli altri immobili. 

Per quanto riguarda la TASI a Roma seconde casa l’aliquota è dello 0,8 per mille in quanto è dovuta anche l’IMU nella misura del 10,6% per un totale massimo di legge dell’11,4 per mille.

Le detrazioni sull’abitazione principale

Le detrazioni stabilite dal Come di Roma sono detrazioni per la prima casa, non sono invece state deliberate detrazioni per i figli. La delibera dice: “Alle unità immobiliari indicate al punto 1, quindi le abitazioni principali e relative pertinenze, si applicano le seguenti detrazioni dall’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale:

  • si applica una detrazione di 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, sino a 450,00 Euro;
  • si applica una detrazione di 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
  • si applica una detrazione di 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro”. 

L’importo si deve portare in detrazione sulla TASI calcolata.

Per il calcolo della detrazione spettante vanno sommate la rendite catastali dell’abitazione principale con quelle delle eventuali pertinenze, quindi compreso magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7).

TASI Roma per inquilini e altri occupanti: dovuto il 20%

Tasi Roma in caso di affitto. Nella delibera TASI del 23 luglio 2014 il Comune di Roma Capitale ha deliberato “di stabilire, il valore del 20% quale quota del tributo TASI dovuto dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.

Pertanto la TASI calcolata sulla seconda casa, pari allo 0,8 per mille, nel caso sia un immobile locato, va pagata all’80% dal proprietario e al 20% dall’inquilino. Se l’importo ottenuto a proprio carico non supera i 12 euro, la legge prevede che non va versato nulla.

Abitazione principale, pertinenze: a chi si applica il 2,5 per mille

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Roma Capitale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L’aliquota del 2,5 per mille si applica alle seguenti fattispecie:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Interministeriale 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta, l’equiparazione all’abitazione principale opera limitatamente ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato il soggetto passivo deve allegare alla dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, copia del contratto di comodato registrato e l’attestazione ISEE. 

Si ricorda infine che l’acconto TASI per il Comune di Roma è dovuto entro il 16 giugno 2015 ed il saldo entro il 16 dicembre 2015.

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