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Cancellazione seconda rata Imu 2020: ecco l’elenco dei beneficiari

Abolito il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020, con scadenza entro il 16 dicembre 2020. La cancellazione del pagamento della seconda rata Imu vale per gli immobili in cui sono esercitate le attività oggetto di sospensione o limitazione del normale esercizio, a seguito della seconda ondata di Coronavirus. Il beneficio non riguarda tutti i contribuenti, ma le attività economiche limitate dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e per colo che sono sia proprietari che gestori. Vediamo insieme cosa stabilisce il Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020) in relazione all’IMU 2020.
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A cura di Antonio Barbato
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seconda rata imu 2020
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Abolito il pagamento della seconda rata Imu 2020 per le attività oggetto di sospensione o limitazione a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Questo è quanto stabilisce l’art. 9 del Decreto-legge n. 137 del 28 Ottobre 2020, ribattezzato Decreto Ristori.  Tra l'elenco dei beneficiari, taxi, alberghi, villaggi turistici, affittacamere, bed and breakfast, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, teatri, piscine, club sportivi, palestre, discoteche, organizzazione di feste e cerimonie.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si arresta, e tra le misure adottate per affrontare questo ultimo periodo dell’anno 2020 vi è l’abolizione del pagamento della seconda rata dell’Imu 2020.

La cancellazione della seconda rata dell’Imu 2020 riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella allegata al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nei medesimi immobili.

Quindi, requisito fondamentale per godere dell’abolizione della seconda rata dell’imposta municipale propria è che i proprietari dell’immobile siano anche gestori delle attività ivi esercitate negli immobili stessi.

Normativa cancellazione seconda rata Imu 2020

L’abolizione della seconda rata Imu 2020 altrimenti in scadenza il 16 dicembre 2020 è prevista dall’art.9 del del Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020. Tale articolo detta quanto segue:

“1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34”.

Si tratta quindi di abolizione della rata e non di sospensione. La differenza è sottile ma importantissima, infatti con abolizione si intende che la rata è cancellata, non dovrà essere pagata né entro il termine del 16 dicembre 2020 né successivamente.

Elenco beneficiari cancellazione seconda rata Imu 2020

L’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu 2020 spetta sugli immobili e le pertinenze in cui sono svolte le attività, momentaneamente, sospese o limitate dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 a seguito del protrarsi dell’emergenza Covid.

Con tabella allegata al decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020 si riportano i codici Ateco di tutte le attività beneficiarie della cancellazione del saldo Imu per l’anno 2020. Vediamo di seguito l'elenco delle attività, classificate secondo i codici Ateco:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011 – Ristorazione con somministrazione
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 – Ristorazione ambulante
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400 – Attività di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre Attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000 – Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900209 – Altre Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre Attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110 – Gestione di stadi
  • 931120 – Gestione di piscine
  • 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200 – Attività di club sportivi
  • 931300 – Gestione di palestre
  • 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
  • 931999 – Altre Attività sportive nca
  • 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930 – Sale giochi e biliardi
  • 932990 – Altre Attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960420 – Stabilimenti termali
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Resta ferma, inoltre, l’esenzione dal pagamento dell’Imu per i settori del turismo e dello spettacolo così come previsto dall’ dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, e cioè:

  • "immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

L'art. 78, di cui sopra, stabilisce inoltre che per gli immobili di cui alla lettera d), l’esenzione dal pagamento dell’Imu è estesa agli anni 2021 e 2022.

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