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Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Il Decreto Legislativo n. 148/2015 in attuazione del Jobs Act ha riscritto la normativa sulla cassa integrazione straordinaria. Dalla riorganizzazione o crisi aziendale ai contratti di solidarietà, vediamo quando è concessa la CIGS, la durata fino a 24 o 36 mesi, la consultazione sindacale e le modalità per presentare la domanda di concessione.
A cura di Antonio Barbato
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CIGS

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è uno strumento di finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente ripercussione sul piano sociale. Si tratta di uno degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa, che include anche i contratti di solidarietà difensivi.

La Legge n. 1115 del 5 novembre 1968 (e successive – Legge n. 164 del 20 maggio 1975, art. 1 e 2 – Legge n. 223 del 23 luglio 1991 – Legge n. 236 del 1993), ha istituito l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, allo scopo di garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi e destinatane del trattamento nei casi prescritti dalla normativa.

Con il Decreto n. 148 del 14 settembre 2015, in attuazione del Jobs Act, è stata modificata la disciplina riguardante gli ammortizzatori sociali che intervengono in costanza di rapporto di lavoro. E’ stata quindi riscritta tutta la normativa sulla cassa integrazione guadagni, sia per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, che la cassa integrazione straordinaria. Approfondiamo quest’ultima.

A chi spetta la cassa integrazione straordinaria

Prima di tutto chiariamo che i lavoratori beneficiari della cassa integrazione straordinaria (ma anche di quella ordinaria) sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compreso gli apprendisti. Esclusi invece i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Come requisito da possedere, i lavoratori devono avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda della CIGS.

L’art. 20 del D. Lgs. N. 148/2015 enuncia il campo di applicazione della CIGS. In questo senso viene mantenuto inalterato il vecchio ambito applicativo della cassa integrazione straordinaria.

Campo di applicazione della CIGS. L'intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti categorie di aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti (art. 1, comma 1 della Legge n. 223 del 23 lug!io 1991). Nel computo sono da includere gli apprendisti ed i dirigenti. Per quanto riguarda il campo di applicazione della CIGS, la cassa integrazione straordinaria spetta agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente (quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori);

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi (con la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 09/11/2015, ad integrazione della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, è stato precisato che “rientrano nel campo di applicazione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di trasformazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione”. La stessa circolare ha precisato che “Anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione della CIGS ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’articolo 20, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 148/2015”);

g) imprese di vigilanza.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione straordinaria) e i relativi obblighi contributivi trovano altresi' applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

La disciplina della cassa integrazione straordinaria e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

La cassa integrazione straordinaria invece non spetta a dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

Computo dei dipendenti per la CIGS. Come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2015, ai fini dell’individuazione della sussistenza del requisito dimensionale “occorre far riferimento al numero di lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, secondo i criteri già applicati in materia. Vale la pena di precisare, a questo riguardo, che la disposizione dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015 in commento, prevale su quella dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto norma speciale per la materia della cassa integrazione guadagni straordinaria”.

Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 (estensione della CIGS ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate) e 37 (disposizioni particolari per lavoratori poligrafici e giornalisti professionisti) della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Causali di richiesta la cassa integrazione straordinaria

Vediamo ora quali sono le causali di intervento della CIGS: L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c) contratto di solidarietà.

Nella lettera a) si parla di riorganizzazione aziendale. La dicitura comprende e assorbe le previgenti causali di ristrutturazione (aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifiche dell’ubicazione), riorganizzazione (mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della produzione) o riconversione aziendale (modifica dei cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione).

La crisi aziendale della lettera b) si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria.

Come indicato alla lettera b), viene esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la causale di crisi per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 1) della legge n. 183/2014 che sancisce quale principio e criterio direttivo l'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa. In caso di cessazione dell'attività produttiva non sussiste infatti possibilità di ripresa e di salvaguardia dell'occupazione.

Niente rimborso TFR durante la CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale. L’art. 46, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 148/2015 ha abrogato la leggere n. 464 dell’8 agosto 172 che all’art. 2, comma 2, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIG dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato. Pertanto, a seguito dell’abrogazione, le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro.

Durata della cassa integrazione straordinaria

L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 148/2015 stabilisce una norma generale di durata massima delle integrazioni salariali (quindi sia CIGO che CIGS), sancendo che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 5. Ed è  proprio l’art. 22 del Decreto a disciplinare la durata della cassa integrazione straordinaria (CIGS) sancendo nuove disposizioni.

La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento. Vediamo ora le tre tipologie di causali e le relative durate.

Riorganizzazione aziendale

Il programma di riorganizzazione aziendale sopra descritto (lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

Come detto, la fattispecie della riorganizzazione aziendale, così come disciplinata dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 148/2015 assorbe e ricomprende in sé la fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale di cui al previgente articolo 1 della legge n. 223 del 1991.

Per le causali di riorganizzazione aziendale (ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale), per ciascuna unità produttivà, il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale.

Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 24/2015 precisa che, alla luce delle nuovi disposizioni normative, il periodo di CIGS concesso per riorganizzazione aziendale non potrà essere prorogato per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali, com’era invece previsto dalla previgente normativa (articolo 1, comma 3, legge n. 223 del 1991 abrogato dall’articolo 46, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 148 del 2015).

Il limite CIGS dell’80% delle ore lavorabili. Inoltre, viene inserita una importante disposizione: Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Ai sensi dell’art. 44, comma 3, tuttavia, tale disposizione non trova applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (quindi fino al 24 settembre 2017).

Crisi aziendale

Il programma di crisi aziendale (lettera b) deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 24/2015 precisa, ancora, che nell’ambito della fattispecie della crisi aziendale, sono ricomprese le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico – finanziari, la crisi aziendale determinata da evento improvviso ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, la crisi per cessazione di attività. 

Casssa integrazione straordinaria per cessazione di attività. Con particolare riferimento alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, il Ministero del Lavoro rappresenta che, alla luce dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 148/2015, in ragione del venir meno, a partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento straordinario d’integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione – anche parziale – di attività, entro il 31 dicembre 2015, devono perfezionarsi i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione.

Entro la data del 31 dicembre 2015, dunque, deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve, altresì, essere presentata l’istanza di ammissione al trattamento. Il decreto di ammissione potrà essere emanato anche successivamente al 31 dicembre 2015, una volta esaurita l’istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato.

Con la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 9 novembre 2015 è stato altresì precisato, riguardo alla crisi per cessazione di attività, che “con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente il Decreto Legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione”.

Il comma 4 dell'articolo 21 prevede una deroga alla disciplina ordinaria applicabile in materia dì durata dei trattamenti, applicabili nel triennio 2016 – 2018, finalizzata comunque alla salvaguardia dell'occupazione e a favorire l'ingresso graduale nel nuovo sistema di cassa integrazione guadagni straordinaria delineato dallo schema di decreto legislativo, in considerazione della peculiare natura delle fattispecie derogatoria considerata dalla norma.

In particolare, il comma 4 stabilisce, in deroga ai Iimiti di durata massima delle prestazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, comma 2, che, può essere autorizzato nel limite di 6 mesi ed entro risorse contingentale, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiehe Sociali anche in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Un decreto del MInistero del lavoro stabilirà i criteri per l’applicazione.

Per la causale di crisi aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (es. dopo 9 mesi di trattamento di cassa integrazione straordinaria, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi).

Questa disposizione, contenuta nell’art. 22, comma 2, del D. Lgs. 148/2015 è identica a quella previgente dell’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991. Alla luce di ciò, il Ministero del Lavoro nella circolare n. 24/2015, chiarisce che la suddetta disposizione deve essere rispettata anche tra trattamenti auotrizzati ai sensi della previgente normativa (prima del 24 settembre 2015) e trattamenti autorizzati ai sensi della nuova normativa (dopo il 24 settembre 2015).

D’altro canto, la presentazione di una istanza per l’acceso al trattamento CIGS per crisi aziendale, immediatamente successiva ad una precedente richiesta per la medesima causale di crisi aziendale, sarebb evidentemente indicativa della mancata attuazione da parte dell’azienda del piano di risanamento cui l’azienda era impegnata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di trattamento (circolare Ministero del lavoro n. 24/2015).

Crisi aziendale: il limite CIGS dell’80% delle ore lavorabili. Anche per la causale di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.  Ai sensi dell’art. 44, comma 3, tuttavia, tale disposizione non trova applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (quindi fino al 24 settembre 2017).

Contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà (lettera c) è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Si tratta dei contratti di solidarietà di tipo difensivo (di tipo A).

Quindi il contratto di solidarietà va stipulato tramite contratti collettivi aziendali. La normativa previgente (articolo 1 della legge 863/1984, ora abrogato), invece, faceva riferimento a contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ora, invece, un contrato di solidarietà può essere un contratto collettivo aziendale stipulato non solo da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Contratti di solidarietà come causali della CIGS. Questi contratti di solidarietà sono quindi inseriti integralmente nell’ambito della cassa integrazione guadagni straordinaria, diventando una causale di quest’ultima. Inoltre utilizzando i contratti di solidarietà la durata massima della cassa integrazione può essere portata da 24 a 36 mesi nel quinquennio mobile.

Nel contratto di solidarietà la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento (inteso come media di riduzione nell’arco dell’intero periodo per ciascun lavoratore) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Aumento ore lavorate in caso di azienda in solidarietà. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.  Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Contratto di solidarietà e TFR. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

A ciò si lega, per le altre causali di CIGS, l’abrogazione della possibilità per l’impresa di ottenere le quote di TFR versate in corrispondenza delle integrazioni salariali in caso di licenziamento del dipendente al termine del periodo di cassa integrazione.

Per la causale di contratto di solidarietà difensivo, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Con la combinazione tra cassa integrazione e contratto di solidarietà, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. La durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata, infatti, nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Tale disposizione non si applica alle imprese edili e affini.

Riguardo al contratto di solidarietà difensivo, che con il Decreto Legislativo n. 148/2015 da istituto autonomo diventa una causale dell’intervento della cassa integrazione straordinaria come abbiamo visto, il Ministero del lavoro con la circolare n. 24 del 5/10/2015 fornisce precisazioni riguardante il computo della metà della durata come sopra descritto.

La circolare ministeriale: “Se nel quinquennio mobile il datore di lavoro chiede il trattamento di integrazione salariale solo per la causale del contratto di solidarietà, la durata massima dell’intervento potrà raggiungere i 36 mesi (fino a 24 mesi, infatti, l’intervento sarà computato per 12 mesi, cui potranno aggiungersi altri 12 mesi fino al raggiungimento del tetto dei 24 mesi complessivi).

Se, invece, nel quinquennio mobile il datore di lavoro ha già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e/o straordinaria (CIGS) per causali diverse dalla causale “contratto di solidarietà” per 18 mesi, potrà richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per la causale “contratto di solidarietà” per ulteriori 12 mesi (i 12 mesi di trattamento per la causale “contratto di solidarietà” saranno computati per 6 mesi, che, aggiunti ai 18 già goduti, portano al raggiungimento del tetto dei 24 mesi complessivi).

Se nel quinquennio mobile il datore ha, invece, già richiesto il tratttamento di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria per causali diverse dalla causale “contratto di solidarietà” per 12 mesi, potrà richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per la causale “contratto di solidarietà” per ulteriori 24 mesi (i 24 mesi di trattamento per la causale “contratto di solidarietà” saranno computati per 12 mesi, che, aggiunti ai 12 già goduti, portano al raggiungimento del tetto dei 24 mesi complessivi).

Se nel quinquennio mobile il datore ha, invece, già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi potrà richiedere, ad esempio, ulteriori 12 mesi di contratto di solidarietà (che vengono computati per 6 mesi), potranno essere richiesti ulteriori 6 mesi di CIGO / CIGS oppure altri 12 mesi di contratto di solidarietà.

Diversamente, se nel quinquennio mobile il datore di lavoro ha già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi e ulteriori 12 mesi di CIGS (ad esempio per riorganizzazione), avendo raggiunto il limite massimo previsto dei 24 mesi nel quinquennio mobile, non potrà richiedere alcun ulteriore trattamento.

Cumulo di più periodi di cassa integrazione

La base di partenza è il divieto assoluto di cassa integrazione straordinaria se è stata richiesta la CIGO. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione straordinaria) per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario (cassa integrazione ordinaria).

Questo limite legale in realtà non è un divieto assoluto, in quanto se le causali sono diverse, ad esempio, è possibile richiedere la CIGS dopo la CIGO. E’ così che la stessa azienda potrebbe richiedere la cassa integrazione ordinaria per un reparto produttivo (si pensi alla mancanza di commesse) e la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale su un'altra unità produttiva aziendale.

A parte questo paletto, è sempre possibile per l’azienda passare da un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro all’altro. Più complicato passare da un periodo di cassa integrazione straordinaria all’altro. Va valutata la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, quindi quali sono i presupposti per richiedere l’autorizzazione alla CIGS per riorganizzazione aziendale o per crisi aziendale. Entrambe le causali vanno supportate da idonei piani aziendali da presentarsi.

Calcolo cassa integrazione straordinaria

L'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980. L'importo del trattamento della cassa integrazione non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità):

a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Tali importi saranno rivalutati a decorrere dal 2016 nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

CIGS e malattia. La cassa integrazione straordinaria, sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

CIGS e festività o assenze non retribuite. L'integrazione salariale straordinaria (CIGS) non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. Sono ad esempio le assenze per aspettative non retribuite e tutti i permessi non retribuiti.

CIGS e assegni familiari. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione straordinaria) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

Nel contratto di solidarietà, lo stipendio perso  va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale (la cassa integrazione guadagni straordinaria) è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli aumenti retributivi previsti dal Ccnl di settore potranno, invece, essere riconosciuti senza dover diminuire l’integrazione salariale.

Contributi dovuti per la cassa integrazione straordinaria

L’articolo 23 del Decreto conferma l’aliquota di contribuzione ordinaria già prevista dalla normativa precedente: “E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5 de Decreto: “A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione  salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Il contirbuto addizionale trova applicazione limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale per i quali viene presentata istanza a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015).

Il contributo addizionale non è dovuto:

  • Dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
  • Dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7, comma 10-ter, del D.L. 148/1993;
  • Dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Consultazione sindacale per la CIGS

Le imprese che intendono richiedere la cassa integrazione straordinaria nelle causali di riorganizzazione aziendele e di crisi aziendale devono attivarsi per la consultazione sindacale.

A norma dell’art. 24 del D. Lgs. 148/2015, l'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), ossia la riorganizzazione aziendale o la crisi aziendale, è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui sopra, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.

Tempistica della consultazione sindacale. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

Verrà previsto da un Decreto del Ministero del Lavoro l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori sopra descritte. Il rispetto delle modalità di rotazione sarà oggetto di accertamento ispettivo.

A conclusione della fase procedurale dell’esame congiunto, le regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale. Il suddetto parere è rilasciato dalle regioni entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Rotazione nella cassa integrazione straordinaria

Nella cassa integrazione straordinaria è obbligatorio ricorrere al meccanismo della rotazione e rispettare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere. Come abbiamo visto il datore di lavoro, se intende non adottare meccanismi di rotazione, deve indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione dei meccanismi di rotazione.

Per giurisprudenza consolidata, la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali delle ragioni che impediscono di ricorrere al meccanismo della rotazione e dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, comporta l’illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale.

Essendo la materia finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori, ne consegue il diritto di questi ultimi di agire in giudizio per ottenere, previo accertamento incidentale dell’illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla Cigs e previa disapplicazione dello stesso, il pagamento della retribuzione piena.

Anche una comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei lavoratori interessati alla sospensione e tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione.

Il Tribunale di Milano in una sentenza del 2001 ha precisato che “è carente di motivazioni ex art. 1, 7° ed 8° comma, L. 23/7/91 n. 223, e dunque illegittima, la collocazione in Cigs operata dall'azienda senza previsione alcuna di rotazione in base al solo richiamo ad "esigenze tecnico-produttive ed organizzative" ed alla contingente appartenenza di tutti i lavoratori sospesi ad un determinato settore aziendale, senza dimostrare né la sostanziale autonomia di detto settore rispetto agli altri non toccati dalla Cigs, né quali siano le mansioni e le professionalità, anche pregresse, dei lavoratori sospesi rispetto a quelle dei colleghi non interessati dal provvedimento”. (Trib. Milano 15/9/2001, Est. Mascarello, in D&L 2002, 122).

La Cassazione nel 2000, a sezione unite precisa: “il datore di lavoro, che non ritenga di adottare il criterio della rotazione, ha l'obbligo di indicare i motivi che ne sono ostativi; pertanto, la violazione di tale obbligo configura un'ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 SL e, incidendo direttamente sul provvedimento finale di concessione del beneficio di sospensione dell'attività lavorativa, può essere impugnato anche dai singoli lavoratori al fine di conseguire, previo accertamento incidentale dell'illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione della Cig e previa disapplicazione dello stesso, il pagamento dell'intera retribuzione per tutto il periodo in cui è durata la sospensione dal lavoro”.

La disciplina delle sospensioni in Cigs impone, salve ragioni imprenditoriali prevalenti, il criterio della rotazione quale manifestazione dell’obbligo datoriale di gestire con correttezza e buona fede la dinamica del rapporto contrattuale; pertanto, la mancata adozione comporta la condanna al risarcimento del danno, per inadempimento contrattuale nei confronti del lavoratore, nella misura di una percentuale delle differenze retributive tra quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione, ove avesse avuto la possibilità di ruotare equamente con altri, e quanto invece percepito come integrazione salariale.

Criteri di rotazione dei lavoratori. In materia di intervento straordinario di integrazione salariale, il meccanismo della rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, ove non impedito da documentati e dimostrati ostacoli inseriti e specificati nel programma aziendale, va riferito a tutto il personale dell'unità produttiva e non già solo a un reparto o settore aziendale che la stessa impresa ha individuato; pertanto va dichiarata illegittima la sospensione in CIGS del lavoratore, con conseguente condanna dell'azienda a riammettere in servizio il lavoratore stesso, ove venga accertata la sua fungibilità con altro personale aziendale con lavoro analogo e professionalità omogenea. 

Iter di domanda per la cassa integrazione straordinaria

Vediamo ora il procedimento di richiesta della CIGS a partire dal 24 settembre 2015. A dettare la disciplina dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è l’art. 25 del D. Lgs. n. 148 del 2015. Le modalità di presentazione della domanda sono telematiche. 

La domanda di concessione della CIGS, ossia del trattamento straordinario di integrazione salariale, è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, che riguardano gli obblighi dei lavoratori cassaintegrati in materia di politiche attive.

Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Decorrenza della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure sindacali di cui sopra, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione della CIGS. Questa disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.

In caso di presentazione tardiva della domanda, cioè oltre il termine perentorio dei 7 giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

A chi presentare la domanda per la CIGS. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.

Ossia, la domanda di concessione deve essere inviata contestualmente con modalità telematica, tramite il canale “CIGSonline” (già disponibile da alcuni anni e raggiungibile nell'apposito portale ClickLavoro sul sito web del Ministero del Lavoro), al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. – Divisoone IV – e alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti per territorio.

Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente in via telematica tramite il canale “CIGSonline” per tutte le tipologie di intervento (crisi aziendale, ristrutturazione aziendale e contratti di solidarietà).

Dal 1° gennaio prossimo, lo ricordiamo, sono esclusi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa nonché i casi di ammissione a procedure concorsuali.

E’ possibile utilizzare, in attesa della predisposizione dei nuovi modelli di domanda e delle relative schede tecniche, i vecchi modelli purché integrati laddove necessario. In particolare viene richiesto l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario per tutte le causali, mentre nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale si dovrà integrare la domanda con l'indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva o le unità produttive oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

L’Ufficio competente esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti. Potrà richiedere chiarimenti, documentazione integrativa, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica delle dichiarazioni o istante erronee o incomplete e può richiedere esibizioni documentali nonché – qualora necessario – accertamenti ispettivi ulteriori.

In questi casi, l’Ufficio invia la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento amministrativo all’impresa istante invitandola a produrre quanto richiesto nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Se l’azienda non produce la documentazione, l’Ufficio invierà una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sia in via telematica che per raccomandata A/R o tramite posta certificata.

Decreto di concessione CIGS del Ministero del Lavoro entro 90 giorni. La concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.

Le verifiche della DTL. Vengono semplificate gli aspetti riguardanti le verifiche. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali.

La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

Riepilogando, le fasi sono queste (post consultazione sindacale se la domanda è per crisi o ristrutturazione aziendale):

  • comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle associazioni degli imprenditori le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, entità e durata prevedibile, nonché il numero dei lavoratori interessati;
  • nei successivi tre giorni l'impresa presenta domanda di esame congiunto al competente ufficio per la convocazione delle parti (Si parla del programma che l'impresa intende attuare, le ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario, eventuali misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione);
  • la procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello di richiesta dell'esame congiunto (10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti).

Proroga CIGS: quando si applica la vecchia normativa

Per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015 (dal 24 settembre 2015 in poi), relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data del 24 settembre 2015, si applicano le disposizioni relative alla previgente disciplina.

Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 30/2015 precisa: “In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre 2015), si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro”. Ciò in quanto, secondo la previgente normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.

Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicheranno le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari n. 1/2015 e n. 9/2015.
Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa di cui al decreto n. 148/2015, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015”.

Come viene pagata la cassa integrazione

Vediamo ora chi paga la cassa integrazione e quindi lo stipendio. A disciplinare le modalità di erogazione della CIGO e della CIGS nonché il termine per il rimborso delle prestazioni è l’art. 7 del Decreto.

Pagamento cassa integrazione straordinaria. I lavoratori in cassa integrazione straordinaria ricevono il pagamento della CIGS dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga. Poi il datore di lavoro ha sei mesi per richiedere all’Inps il rimborso dei pagamenti effettuati.

Ci sono dei casi in cui la cassa integrazione straordinaria è pagata dall’Inps direttamente. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, quindi la cassa integrazione straordinaria, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto da parte dell’Inps della cassa integrazione, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.

Quando l'impresa è considerata in difficoltà economica. L’attestazione delle difficoltà dell’impresa deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo – con valore inferiore all’unità – così come risultanete dal rapporto tra liquidità immediate e passivi correnti.

Procedure concorsuali: la CIGS secondo la Riforma Fornero 

La legge 92/2012 (art. 2, comma 70 che abroga l’art. 3 della Legge n. 223 del 1991) ha escluso, dal 1 gennaio 2016, la possibilità di utilizzo della cassa integrazione straordinaria nei seguenti casi di procedura concorsuale:

  • concordato preventivo con cessione dei beni;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, solo in caso di mancata continuazione dell'attività.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2015 chiarisce che fino al 31 dicembre 2015, trovano applicazione le circolare n. 4 del 2 marzo 2015 e la circolare n. 12 del 8 aprile 2015. Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 223 del 1991, il trattamento potrà decorrere dalla della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di apertura del concordato preventivo, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidiazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, e di conseguenza, l’inizio delle sospensioni potrà decorrere dalla data dei provvedimenti suindicati, applicandosi le norme procedimentali già previste per tali causali di intervento (fino al 31 dicembre 2015).

Successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposto, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 (quindi riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà).

La stessa legge 92/2012:

  • all’art. 3, comma 1: a partire dal 1° gennaio 2013 le norme e gli obblighi contributivi della disciplina generale della CIGS vengono estesi alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggi e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e a tutte le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (a prescindere dal numero di dipendenti). Le imprese del settore trasporto aereo usufruiranno della CIGS secondo le regole generali e quindi a seconda della motivaziore della richiesta, la durata potrà essere di 12 o 24 mesi.

Viene inoltre confermata a regime l'applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali:

  • art. 3, comma 2: a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori del settore portuale è riconosciuta un'indennità di importo pari ad un ventiseiesimo del trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Finora, per i settori sopraindicati (comma 1) ed ai lavoratori del settore portuale venivano concesse autorizzazioni annuali con la legge di stabilità ed individuate relative fonti di finanziamento con appositi stanziamenti annuali (vedi ultima legge di stabilità n. 183/2011, art. 33, comma 23); l'art. 3, commi 46: abrogazione delle norme, a partire dai 1° gennaio 2013, che prevedevano l'accesso alla CIGS per i vettori aerei e le aziende del sistema aeroportuale;
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La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2013 dell'incremento stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 78/2009 dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari quindi attualmente all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. La proroga per il 2012 era stata prevista dall'art.33, comma 24, della legge di stabilità per il 2012 Oegge n. 18312011).

L'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio armUlÙe e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" dispone che "per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo l del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014″. Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

L'articolo 2-bis del DL 92/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 ha prorogato l'elevazione al 70% per l'anno 2015, nel limite di 50 mln di euro per tale anno, anche se con riferimento, in via prioritaria, ai contratti stipulati nel 2014.

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