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Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale)

Il Fondo di integrazione salariale (che sostituisce dal 2016 il Fondo di solidarietà residuale) è uno degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act per le aziende che non rientrano nella normativa sulla cassa integrazione. Dall’assegno di solidarietà all’assegno ordinario, vediamo che prestazioni garantisce il fondo e quali sono i costi per le imprese.
A cura di Antonio Barbato
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Fondo di solidarietà residuale

Il Fondo di integrazione salariale, che dal 2016 sostituisce il fondo di solidarietà residuale, è uno degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dai Decreti del Jobs Act. E’ un fondo che serve a garantire delle prestazioni, quali l’assegno di solidarietà o l’assegno ordinario, a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di crisi aziendale.

E’ un fondo che opera nei confronti dei settori e dei datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non rientrano nella normativa della cassa integrazione guadagni e non fanno parte né dei fondi di solidarietà bilaterali né dei fondi di solidarietà bilaterali residuali. Si chiama residuale appunto perché va a garantire degli ammortizzatori sociali alle aziende che non sono coperte dalle altre prestazioni erogate durante il rapporto di lavoro.

Il Fondo di solidarietà residuale, che dal 1 gennaio 2016 diventa Fondo di integrazione salariale, è stato, introdotto dalla riforma Fornero. La normativa è stata poi riscritta nel Jobs Act con il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che ha appunto riscritto la normativa sulle integrazioni salariali.

L'articolo 28 del Decreto disciplina il Fondo di solidarietà residuale gia previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e stabilisce che nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni di cui al decreto stesso, e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternative di cui all’articolo 27, opera il fondo di solidarietà residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.

L’art. 28 del D. Lgs. 148/2015 stabilisce ancora che qualora gli accordi per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

L'articolo 29 del Decreto disciplina il Fondo di integrazione salariale. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assumerà la denominazione di fondo di integrazione salariale.

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia dì cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o secondo il modello alternativo. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

Possono accedere alle prestazioni che ora vediamo anche gli apprendisti assunti con contratto dì apprendistato professionalizzante o di mestiere estendendo la portata e il campo di applicazione soggettivo dei fondi di solidarietà. Come nel caso delle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito dì sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alla durata della sospensione o riduzione di orario.

Vediamo ora che prestazioni garantisce al lavoratore il Fondo di integrazione salariale.

L’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario

Il Fondo garantisce come prestazione l’erogazione dell’assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

L'assegno di solidarietà, che sostituisce i contratti di solidarietà di tipo B, può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto.

L’assegno di solidarietà ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (stabilite nell’accordo collettivo aziendale), comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Gli accordi collettivi aziendali, come abbiamo detto, individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve presentare in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro.

La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’assegno ordinario. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo di integrazione salariale garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

La durata dell’assegno ordinario. I fondi di integrazione salariale stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 (52 settimane) e 22 (24 mesi), e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’art. 4 del Decreto (24 mesi). Lo stesso decreto però, lo ribadiamo, stabilisce che la durata massima dell’assegno ordinario è di 26 settimane in un biennio mobile.

La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda sia l’assegno ordinario che l’assegno di solidarietà, c’è un limite legale: In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima. Tale disposizione prevede, all'articolo 43 comma 5, una deroga transitoria sino al 2021 così da consentire alle aziende di ottenere le prestazioni pur in fase di avvio del fondo.

I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

L’art. 32 del Decreto stabilisce che i Fondi possono erogare ulteriori prestazioni, quali:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anehe in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Quanto costa il fondo alle imprse

I fondi costituiti secondo tale procedura prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per i fondi di cui al modello alternativo (0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale), e garantiscono almeno una delle prestazioni previste di cui all'assegno ordinario o assegno di solidarietà. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E’ stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa. Si prevede, entro il 31 dicembre 2017, un'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo per dimensione di azienda e settore.

I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

L'articolo 33 stabilisce quali siano i contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà. I decreti istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterali e de! fondo di integrazione salariale stabiliscono la contribuzione ordinaria ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

Qualora siano previste le prestazioni di cui all'assegno ordinario o all'assegno di solidarietà è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti, e comunque non inferiore all' 1,5 per cento.

Per l'assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti, in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributive.

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