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CCNL Studi professionali: aumenti stipendio da settembre 2017

Aumento di stipendio per i lavoratori degli studi professionali: da 28,23 a 17,40 euro al mese. Dal 1 settembre 2017 scatta l’aumento della paga base nella busta paga dei lavoratori ai quali i datori di lavoro applica il CCNL Studi professionali Consilp Confprofessioni. Si tratta dei dipendenti dei professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Geometri, Medici, ecc.). Ecco come cambiano gli importi in busta paga, le nuove tabelle retributive CCNL Studi professionali da settembre 2017 e come funziona per chi ha un contratto a termine, un apprendistato oppure un part-time.
A cura di Antonio Barbato
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Arriva una buona notizia per i lavoratori dipendenti degli studi professionali. A partire dalla busta paga di settembre 2017 partono gli aumenti stipendio del CCNL Studi professionali. Da 28,23 euro al mese in più per i quadri, fino a 17,40 euro in più per un lavoratore inquadrato con in quinto livello, è questo l’aumento deciso dal rinnovo CCNL Studi professionali – Confprofessioni (Consilp), CCNL del 17 aprile 2015 per i dipendenti degli studi professionali.

 

Chi applica il CCNL Studi professionali Confprofessioni (Consilp). Si tratta dei dipendenti degli studi dei professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Geometri, Architetti, Geologi, Medici, Psicologi, ecc.), anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.

Si tratta del secondo aumento contrattuale previsto nel 2017. Gli aumenti del 2017 del CCNL Studi professionali, infatti, sono due:

  • il primo erogato a partire dal 1 marzo 2017;
  • e il secondo a partire dal 1 settembre 2017.

Cosa aumenta nella busta paga CCNL Studi professionali. La prima cosa da chiarire è che aumenta lo stipendio perché il rinnovo del CCNL del 17 aprile 2015, come di consueto, ha deciso un aumento contrattuale della paga base dei lavoratori. Quindi aumenta solo la paga base, o per meglio dire il minimo contrattuale restando invece invariati gli eventuali altri elementi.

Devono quindi essere aggiornati stipendi e tabelle retributive relative al CCNL Studi professionali Confprofessioni (Consilp). Vediamo tutto sugli aumenti di stipendio.

L’aumento di stipendio dal 1 settembre 2017

L’aumento di stipendio deve essere erogato con decorrenza dal 1 settembre 2017, quindi a partire dalla busta paga di settembre 2017 e nei mesi successivi.

L’aumento mensile del minimo stipendiale (paga base) dei lavoratori del CCNL Studi professionali Confprofessioni (Consilp) è pari a:

  • 28,23 euro per i Quadri;
  • 24,98 euro per il 1 livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
  • 21,76 euro per il 2 livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 20,18 euro per il 3S livello (lavoratori inquadrati al terzo livello superiore);
  • 20 euro per il 3 livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 19,39 euro per il 4S livello (lavoratori inquadrati al quarto livello superiore);
  • 18,70 euro per il 4 livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 17,40 euro per il 5 livello (lavoratori inquadrati al quinto livello).

 

Tabelle retributive CCNL Studi professionali da settembre 2017

La conseguenza è che il minimo di stipendio, la contingenza e gli altri elementi dal 1 settembre 2017 sono i seguenti:

  • 2.133,31 euro per i Quadri;
  • 1.930,19 euro per 1° livello, di cui 1.887,84 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;
  • 1.746,90 euro per 2° livello, di cui 1.644,37 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;
  • 1.635,63 euro per 3S livello, di cui 1.525,23 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;
  • 1.511,37 euro per 3° livello;
  • 1.465,62 euro per 4S livello;
  • 1.413,11 euro per 4° livello;
  • 1.315,12 euro per 5° livello.

Come controllare aumento della paga base in busta paga. Sono questi i valori per il nuovo stipendio dei dipendenti degli studi professionali a partire da settembre 2017. Il lavoratore potrà trovare l’aumento della retribuzione a partire dalla busta paga di settembre 2017 nella parte alta del cedolino paga, laddove accoglie gli elementi fissi e continuativi della retribuzione.

L’aumento è ovviamente lordo, per calcolare quanto è il netto in busta paga percepito in più bisognerà considerare che sull’aumento del minimo stipendiale il datore di lavoro tratterrà il 9,19% a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore e poi successivamente verrà applicata la tassazione Irpef.

Stipendio apprendistato negli studi professionali

L’aumento contrattuale interessa anche gli apprendisti, per i quali la retribuzione spettante è calcolata in maniera diversa.

Secondo il CCNL, la retribuzione spettante agli apprendisti è ridotto in percentuale durante il periodo di apprendistato.

In particolare, in caso di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la retribuzione spettante all’apprendista è pari al 45% nei primi 12 mesi, al 55% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese e del 65% nei mesi successivi, ovviamente della retribuzione indicata nella tabella retributiva di cui sopra riferibile al livello di destinazione finale. E questo fino al termine dell’apprendistato. Pertanto andrà calcolata la retribuzione (vedi tabella retributiva di cui sopra) secondo la percentuale spettante.

Analogo discorso per l’apprendistato professionalizzante (il più diffuso), laddove l’apprendista ha diritto a percepire una determinata percentuale della retribuzione mensile da tabella retributiva aggiornata a settembre 2017 (sempre pari al livello di destinazione al termine dell’apprendistato). Tali percentuali sono del 70% nei primi 12 mesi, dell’85% fino a 24 mesi e del 93% nei mesi successivi fino al termine dell’apprendistato.

Per fare un esempio, un lavoratore apprendista al livello 4° percepirà, dopo l’aumento contrattuale da settembre 2017, una retribuzione pari a 989,18 euro nei primi 12 mesi (70% di 1.413,11 euro), di 1.201,14 euro (85%) nei successivi 12 mesi e di 1.314,19 euro (93%) negli ultimi 12 mesi fino al termine dell’apprendistato di 36 mesi. Al termine dello stesso, poi percepirà 1.413,11 euro come da tabella retributiva.

Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca invece le percentuali sono pari al 40% nei primi 12 mesi, al 50% nei successivi 12 mesi e del 60% nei mesi successivi al 24° mese.

Come funziona in caso di part-time e tempo determinato

Anche in questi due casi, per il principio di non discriminazione, i lavoratori avranno diritto all’aumento del minimo stipendiale previsto da settembre 2017 in poi.

Nel caso del contratto a termine, lo stipendio è sostanzialmente lo stesso di un lavoratore a tempo indeterminato.

Nel caso di part-time, la retribuzione mensile (quella aumentata da settembre 2017) andrà riproporzionata in base alla percentuale di part-time svolto, o per meglio dire in base al ridotto orario di lavoro.

Se ad esempio un lavoratore è inquadrato con un part-time al 50% a 20 ore settimanali egli avrà diritto al 50% dell’aumento contrattuale, così come al 50% dello stipendio, se ovviamente è presente tutto il mese. Nel caso del part-time infatti, nella parte alta del cedolino paga, in caso di impiegati, ci sarà indicata la retribuzione inerente al minimo contrattuale di un full-time, quindi lo stipendio come se fosse un tempo pieno, ma poi effettivamente nel corpo centrale del cedolino egli percepirà una retribuzione parametrata alle ore effettivamente svolte. In caso di part-time al 50%, quindi riceverà la metà.

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