Cessione ferie e riposi ai colleghi (Jobs Act – D. Lgs. n. 151/2015)
Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in attuazione del Job Act, ha introdotto una norma che consente la cessione dei riposi e delle ferie ai colleghi. Si tratta di un meccanismo di solidarietà tra dipendenti della stessa azienda che ha la finalità di aiutare un lavoratore ad assistere un figlio minore che per le particolari condizioni di salute necessita di cure costanti.
A introdurre tale possibilità è l’art. 24 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, in vigore dal 24 settembre 2015. Il testo dell’articolo intitolato “Cessione dei riposi e delle ferie” è il seguente: “Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.
Leggendo anche la relazione allegata al Decreto, l’articolo 24 prevede che i lavoratori possano cedere i riposi e le ferie, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria. Ciò significa che un operaio può cedere le proprie ferie ad un altro operaio, o comunque ad esempio un autista può cedere le proprie ferie e riposi ad un collega autista. Idem per gli infermieri, per gli impiegati e per tutte le tipologie di mansioni.
Quando è possibile cedere le ferie e i riposi?
La finalità che autorizza la cessione alle ferie è una sola: La cessione, come si legge nella norma, deve essere finalizzata a consentire ai lavoratori cessionari di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.
In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Quindi va comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda (Il CCNL dei chimici nel recentemente rinnovo contrattuale ha previsto la possibilità di cessione di ferie e rol ai colleghi impegnati in assistenza di figli minori).
Quali ferie e riposi posso cedere al collega?
Bisogna fare attenzione al fatto che la norma inizia con una dicitura che richiama “i diritti di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che è appunto il decreto riguardante l’orario di lavoro. Ciò significa che in coordinamento con il D. Lgs. n. 66/2003, la cessione di ferie e riposi è consentita ma con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 (ossia la normativa sul riposo giornaliero e settimanale).
Di conseguenza, con la cessione con riferimento alle ferie potrà avere ad oggetto soltanto i giorni disponibili, ovvero quelli previsti dal CCNL in aggiunta al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane, ovvero quelli riconosciuti in aggiunta al periodo minimo direttamente dal contratto individuale con il lavoratore, come condizione di miglior favore.
In sostanza, un lavoratore che ha 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie obbligatoriamente da godere (generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi).
Per quanto riguarda i giorni minimi di riposo stabiliti dal D. Lgs. n. 66 del 2003, che sono anche essi esclusi dalla possibile cessione delle ferie, il riferimento è alla normativa sul riposo giornaliero e alla normativa sul riposo settimanale.
Sempre a norma del D. Lgs. n. 66 del 2003, il "periodo di riposo" è “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Il Decreto del 2003 oltre a stabilire che “l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, definisce anche il riposo giornaliero (“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”) ed i riposi settimanali (“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”).
La cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi deve riguardare ore e giornate non rientranti nelle definizioni di cui sopra. E’ chiaro l’intento del legislatore di assicurare il diritto alle ferie ed ai riposi dei lavoratori, diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile, anche siamo di fronte alla possibilità di cedere ferie e riposi per solidarietà verso un collega in difficoltà.