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Il riposo giornaliero di 11 ore consecutive: tutti i casi particolari

Al lavoratore spetta un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Vediamo tutti i casi in cui è possibile la deroga e secondo quali limiti.
A cura di Antonio Barbato
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riposo dopo il lavoro

“ "…il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo…" ”
D. Lgs. n. 66/2003 art. 7
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo nello svolgimento della propria vita lavorativa, del proprio orario di lavoro quotidiano, settimanale e annuale. La costituzione all’art. 36 sancisce il diritto al riposo settimanale e al riposo annuale attraverso le ferie. Il Decreto Legislativo n. 66 del 2003 invece stabilisce l’entità del riposo giornaliero.

La legge non prevede più l’orario di lavoro giornaliero in termini di numero di ore massime di lavoro per singola giornata come in passato. Il Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, come detto, ha stabilito infatti il periodo opposto, cioè il riposo giornaliero.

All’art. 7, infatti, è previsto che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, in maniera obbligatoria.  Ed il calcolo delle ore avviene dall’ora di inizio della prestazione lavorativa. Il periodo di riposo giornaliero deve essere fruito per 11 ore consecutive in quanto tale obbligo è posto a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore ed in conformità all’art. 36 comma 2 della Costituzione.

La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero di conseguenza deve ritenersi pari a 13 ore, sempre nel rispetto però dell’orario massimo settimanale di 40 ore. Pertanto se è vero che è consentito in un giorno lavorativo un orario di lavoro 13 ore massime, è altrettanto necessario far rientrare il totale delle ore lavorate durante la settimana nelle 40 ore di orario normale o nelle 48 ore, compreso l’orario di lavoro straordinario.

La deroga al principio di consecutività del riposo di 11 ore è consentita nel caso delle attività con lavoro con orario frazionato durante la giornata (es. addetti alle pulizie) e delle attività con obbligo di reperibilità (es. addetti alla manutenzione). Non è consentito dalla legge ridurre le 11 ore di riposo giornaliero, ai contratti collettivi e alle parti sociali è data la possibilità di aumentare invece le ore di riposo.

Nel caso di un lavoratore con più rapporti di lavoro, precisa la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del Lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al riposo giornaliero di 11 ore e per fruirne il lavoratore ha l’obbligo di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto del limite imposto dalle 11 ore di riposo minimo. Deve così sollevare il datore di lavoro da ogni responsabilità in merito per la violazione della normativa sull’orario di lavoro.

Riposi intermedi e pause di lavoro. Nel calcolo del periodo di riposo giornaliero di 11 ore obbligatorio non si computano i riposi intermedi, vale a dire ad esempio la pausa pranzo. Non si computano neanche le pause di lavoro non inferiori a 10 minuti e complessivamente non superiori alle due ore.  La pausa di lavoro è obbligatoria quando l’orario di lavoro eccede le 6 ore giornaliere, ed è stabilita nella sua misura dai contratti collettivi. I periodi di pausa, salvo diverse disposizioni dei CCNL non sono retribuiti.

Il riposo giornaliero per allattamento. Riguarda il diritto della madre, durante il primo anno di vita del bambino, a fruire di due periodi di riposo accordati secondo l’effettivo orario di lavoro giornaliero. Si tratta di 2 ore di riposo giornaliero per l’allattamento del bambino, se le ore di lavoro giornaliere sono superiori a 6 ore, oppure di 1 ora di riposo giornaliero se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore. Nel caso in cui il datore di lavoro predisponga una camera di allattamento o un asilo nido, le ore spettanti si riducono della metà. Non è consentito un trattamento economico sostitutivo del riposo giornaliero per allattamento.

Riposo giornaliero per gli autisti. Per questa categoria di lavoratori c’è il codice della strada che prevede l’orario di guida giornaliero in 9 ore massime, con la deroga a 10 ore giornaliere per massimo 2 giorni a settimana. Mentre il riposo giornaliero deve essere ininterrotto e di almeno 11 ore, con la possibilità di ridurre il riposo a 9 ore per 3 volte a settimana, senza l’obbligo di riposo compensativo.

Il riposo giornaliero può essere anche frazionato, ed in questo caso è di 12 ore totali, di cui il primo di almeno 3 ore e ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Anche in questo caso è possibile ridurre il riposo a 9 ore per 3 volte a settimana. Nel caso di multi presenza a bordo del veicolo, cioè quando ci sono almeno due conducenti, il riposo è di 9 ore a conducente nell’arco di 30 ore.

[foto di CarbonNYC]

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