Chi ha pagato l’IMU può risparmiare sull’IRPEF: ecco tutti i casi
Con il Governo Monti è arrivata l’introduzione dell’imposta IMU sulle case degli italiani. L’elevato impatto di questa imposta sulle finanze delle famiglie italiane ha avuto un notevole riscontro mediatico. Ebbene, il pagamento di tale imposta può comportare alcuni risparmi sull’altra imposta largamente diffusa ed applicata in Italia, ossia l’imposta sul reddito IRPEF a cui sono assoggettati tutti i titolari di un reddito. Sui redditi fondiari esiste un meccanismo di sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU. E' possibile cioè non pagare l'IRPEF sulle case e gli altri beni non locati sui quali è stata pagata l'IMU. Notizia importante in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 2013 o Unico 2013, e soprattutto in vista del pagamento delle imposte dovute a conguaglio sui redditi del 2012 (eventuale ricalcolo di quanto trattenuto in busta paga).
A partire dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale si applica l’imposta municipale propria (IMU). L’IMU, per espressa previsione normativa, sostituisce sia l’imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. E su questa sostituzione che arrivano dei chiarimenti in termini di applicazione, caso dopo caso.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 5/E per fornire alcuni chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU. Approfondiamo quindi in che modo avviene la sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU e soprattutto in quali casi, avendo pagato l’IMU, è possibile non pagare l’IRPEF su quei beni per effetto, appunto, del meccanismo di sostituzione previsto dalla normativa che regola l’imposta municipale propria (IMU).
SOMMARIO:
Redditi con sostituzione IMU – IRPEF
L’effetto sostitutivo IMU dell’IRPEF
Immobili esenti IMU e terreni incolti
Abitazione principale ed immobili locati
Immobili inagibili
Proprietà di società
Per quali redditi l’IMU sostituisce l’imposta sul reddito IRPEF
Rapporto tra IMU e Imposte su redditi (IRPEF): La circolare n. 5/E del 11 marzo 2013 chiarisce quali sono gli effetti dell’IMU sulla base imponibile per il calcolo dell’IRPEF dovuta dal contribuente. L'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 2011 ha istituito in via sperimentale l’IMU a decorrere dall’anno 2012 in poi, e ne ha previsto l’applicazione in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili. Ed in questo Decreto è prevista una norma che consente a chi ha pagato l’IMU di risparmiarsi il pagamento dell’IRPEF.
La sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU. L’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 contiene una prima disposizione di principio nei rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi, stabilendo che l’IMU “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.
Indeducibilità dell’IMU. L’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 contiene poi una seconda disposizione di principio riguardante il rapporto tra l’IMU e le altre imposte, in quanto prevede che “L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive”. Quindi, l’IMU non è deducibile dalla base imponibile dell’IRPEF, dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Se da un lato l’indeducibilità dell’IMU ai fini IRPEF, IRES e IRAP segnala che non è possibile “scalare” dalle imposte stesse l’importo IMU pagato, o per meglio dire, non è possibile con l’IMU ridurre tali imposte attraverso l’abbattimento della base imponibile sulla quale sono calcolate, dall’altro lato la prima disposizione, riguardante la sostituzione dell’IRPEF ad opera dell’IMU riveste particolare importanza per i contribuenti che hanno pagato l’IMU, perché in questo caso attraverso l’Imposta municipale propria (IMU) è possibile non pagare sull’IRPEF. A chiarire tutto, soprattutto riguardo i vari casi specifici, arriva la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono i redditi sostituiti. Chiarito che esiste un principio di sostituzione dell’IRPEF, per definire quali sono i redditi sostituiti dall’Imposta municipale propria (IMU) bisogna rileggere l’art. 8 comma 1. Le disposizioni che regolano l’IMU, come detto, ne prevedono l’effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (il già citato art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011).
Quali sono i beni non locati dove l’IMU sostituisce l’IRPEF. A questo punto, chiarito che è sul reddito fondiario e sui beni locati che si può risparmiare l’Irpef, è bene inquadrare quali sono questi beni non locati che consentono di risparmiare l’Irpef dopo aver pagato l’IMU. La circolare n.3/DF del 2012 del Dipartimento delle Finanze stabilisce che la locuzione “beni non locati” ricomprende:
- i fabbricati non locati e non affittati;
- i terreni non locati;
- immobili non locati concessi in comodato gratuito;
- immobili destinati ad uso promiscuo del professionista.
Va detto che detti immobili rientrano nell’oggetto dell’IMU non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano affittati. L’effetto sostitutivo IMU-IRPEF si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati. La medesima circolare ha chiarito, cioè, che rientrano nell’ipotesi degli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.
I redditi non sostituiti dall’IMU sui quali si paga l’IRPEF. Se da un lato ci sono beni sui quali si produce l’effetto sostituzione IMU-IRPEF, le disposizioni che regolano l’IMU elencano espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi (art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011). Rientrano nell’elenco, in particolare:
- il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR (coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali ecc.);
- i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (ossia redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca);
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR (beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni);
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.
Ci sono altre ipotesi, otre a quelle indicate, in cui l’effetto di sostituzione non opera in quanto gli immobili non producono redditi fondiari. Ad esempio, si applica l’IRPEF:
- ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale, ma di redditi diversi;
- alle indennità di occupazione, considerate anch’esse redditi diversi.
L’effetto sostitutivo IMU e l’esclusione dalla base imponibile IRPEF
Cosa comporta l’esclusione dal reddito ai fini IRPEF: Chiarito in quali casi si produce l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF, va specificato meglio in cosa consiste fiscalmente la sostituzione. Per quanto riguarda l’effetto sostitutivo, la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 evidenzia che in materia di imposte sui redditi, l’art. 3, comma 3, del TUIR stabilisce il principio generale secondo cui “Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.
L’esclusione dalla base imponibile IRPEF ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione degli oneri deducibili e delle detrazioni fiscali rapportate al reddito complessivo, salvo che non sussista un’apposita disposizione che preveda l’obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini, quali, ad esempio, la verifica della spettanza di benefici fiscali.
Anche se l’IMU non ha natura di imposta sul reddito, l’effetto di sostituzione dell’IRPEF, precisa la circolare, si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione dalla base imponibile dell’IRPEF del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU, con effetti analoghi a quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del TUIR sopra descritto.
Il pieno effetto sostitutivo deriva anche dalla considerazione che, nelle disposizioni che disciplinano l’IMU, non sussiste una disposizione analoga a quella del comma 7 dell’art. 3 del medesimo d.lgs. n. 23 del 2011 che, nel disciplinare l’imposta sostitutiva denominata cedolare secca, stabilisce che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.”.
Il principio di sostituzione incide anche sulla soglia dei 500 euro di reddito fondiario. Il predetto principio di sostituzione incide anche sull’applicazione dell’art. 11, comma 2-bis, del TUIR secondo cui “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta”.
Quindi, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, “considerato che i redditi derivanti da immobili non affittati o non locati per i quali è dovuta solo l’IMU non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, nel verificare il superamento del limite di 500 euro non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l’IMU”.
La compilazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente è tenuto ad indicare nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dalla cedolare secca e dall’IMU.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comporta effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, integrando le ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.
IRPEF su immobili esenti da IMU ed il caso dei terreni incolti
Redditi degli immobili esenti da IMU assoggettati ad Irpef: La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando si produce l’effetto sostitutivo, ossia quando il contribuente ha pagato l’IMU su quei beni non locati. Nel caso di immobili esenti da IMU, l’art. 9, comma 9, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2012, specifica che “Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria (IMU)”.
La circolare n. 3/DF del 2012 chiarisce che la locuzione “ove dovute” è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali.
Inoltre, sono assoggettati a IRPEF e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’IMU costituiti dai terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992. Al riguardo, la circolare n. 5/E del 2013 fa presente che l’applicazione dell’esenzione IMU ai “terreni incolti” siti in aree montane e di collina è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze.
Il sottosegretario per l’economia e le finanze ha risposto che “L’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, applicabile anche all’IMU prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, dunque, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
I terreni incolti rientrano nell’esenzione IMU. Una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile. A conferma di ciò, nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai «terreni ricadenti nelle aree montane e di collina» e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l'intento di escludere dall'assoggettamento al tributo in argomento anche i terreni cosiddetti incolti. A questo punto, essendo esenti da IMU, sono assoggettati ad IRPEF.
Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti da IMU e IRPEF. Nella circolare n. 3/DF del 2012 è altresì precisato che non sono assoggettati a IRPEF ed alle relative addizionali i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), esenti dall’IMU per il disposto dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011.
Sostituzione IMU-IRPEF in caso di locazione dell’abitazione principale o di immobili per una parte dell’anno
Chiarito che il meccanismo di sostituzione IRPEF – IMU agisce nei confronti dei redditi fondiari per i beni non locati, esistono dei casi particolari sui quali l’Agenzia delle Entrate ha posto la propria attenzione, al fine di chiarire l’applicazione dell’Irpef, nei casi in cui è dovuta l’IMU, e quindi può valere il principio di sostituzione, ma è anche stato locato l’immobile, quindi non può valere la sostituzione. Si tratta del caso in cui è avvenuta la locazione dell’immobile solo per una parte dell’anno, e quindi non per tutto l’anno, oppure il caso in cui il contribuente usa l’abitazione come principale ma all’interno concede parte di essa in locazione.
In questi casi è bene chiarire in che modo si comporta il Fisco in termini di inclusione dei redditi nella base imponibile per il calcolo dell’Irpef. La parziale esenzione, ossia quando c’è l’immobile locato per una parte dell’anno, comporta l’applicazione di uno specifico sistema di calcolo. Per maggiori informazioni su questi aspetti relativi alla locazione parziale dell’abitazione principale o della locazione di un immobile per una parte dell’anno, vediamo l’approfondimento su IMU e Irpef in caso di locazione.
IMU e IRPEF sugli immobili inagibili
La circolare n. 5/E chiarisce pure il caso degli immobili inagibili in merito all’applicazione del principio di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu: Con riguardo agli immobili inagibili, l’articolo 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 2011, dispone alla lett. b) che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
Accertamento dell’inagibilità. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
In virtù del principio di sostituzione IMU-IRPEF, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni dell’art. 13 citato, è dovuta solamente l’IMU. Infatti, anche se nel caso in esame l’IMU è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento, l’immobile non può comunque essere considerato “esente” da IMU e, quindi, opera l’effetto di sostituzione dell’IRPEF. Quindi nei casi di immobili inagibili è dovuta l’IMU al 50%, non è dovuta invece l’IRPEF (esclusione dalla base imponibile).
Beni posseduti da società semplici
Un altro caso affrontato dalla circolare n. 5/E è quello dei beni posseduti da società semplici. Per i redditi fondiari, relativi a beni non locati, posseduti da società semplici, fattispecie comune nell’ambito delle attività agricole, occorre considerare che:
- le società semplici non sono soggetti passivi IRPEF;
- a differenza delle società di persone commerciali, in cui il reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito di impresa, nelle società semplici il reddito mantiene la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile;
- per prassi dell’Amministrazione finanziaria, i redditi di partecipazione in società semplici imputati per trasparenza ai soci che non detengono la partecipazione in regime di impresa mantengono in capo a questi ultimi la medesima natura dei redditi da cui promanano.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’effetto di sostituzione debba essere applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione.
Per il profilo operativo, dal prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l’effetto di sostituzione. Nel caso la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d’impresa, l’effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati concorre alla determinazione del reddito di detti soci.