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Fabbricati e terreni soggetti ad IMU esclusi dalla dichiarazione dei redditi

L’Imu pagata sulle abitazioni, i fabbricati ed i terreni sostituisce l’Irpef e le addizionali regionali e comunali, pertanto i redditi prodotti per questi immobili o terreni non vanno dichiarati nel modello 730 2013 o Unico 2013 persone fisiche, essendo esclusi dal calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che col 730 si calcola a conguaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Imu su fabbricati e terreni, no nel 730 o unico

Il modello 730 dell’anno 2013, per i redditi prodotti nell’anno 2012, si presenta in una versione più snella. Le semplificazioni sono all’ordine del giorno da qualche anno, non solo nel mondo del Fisco. Una delle più importanti novità dell’anno 2012 è stata l’introduzione dell’imposta municipale propria, la cosiddetta IMU, al posto dell’ICI. Imposta, l’IMU, che ha generato tantissime polemiche, per le elevate cifre che i contribuenti italiani proprietari di fabbricati ed immobili hanno dovuto pagare. Ma questa volta c’è una novità positiva: L’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali. Ed i redditi dei fabbricati e dei terreni per i quali è stata pagata non sono da considerare nel modello 730, né nel calcolo dell’Irpef a conguaglio.

L’IMU non ha sostituito solo l’ICI ma ha sostituito anche l’Irpef e le addizionali su quei fabbricati o quei terreni, quindi il contribuente non deve tali imposte e pertanto i redditi da fabbricati e terreni assoggettati ad IMU non sono da dichiarare nel modello 730 2013, per chi opta per tale dichiarazione dei redditi, oppure nel modello Unico 2013 persone fisiche, per chi è obbligato o sceglie per tale dichiarazione.

Quando l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. L’imposta municipale propria sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per tutti quegli immobili o terreni assoggettati ad IMU. E pertanto:

  • Gli immobili non locati, compreso quelli in comodato gratuito;
  • Il reddito dominicale dei terreni.

Questi redditi, da fabbricati o da terreni, al momento in cui è stato effettuato il pagamento dell’IMU, non sono da inserire nel modello 730 2013, non sono da considerare nel calcolo delle imposte dovute, non rientrano nel reddito complessivo sul quale si calcola l’Irpef per effetto dell’applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

A consentire l’effetto sostitutivo dell’IMU sull’Irpef è lo stesso Decreto Legislativo n. 23 del 2011 che ha istituito l’IMU. L’applicazione dell’IMU, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 va effettuata secondo una specifica disposizione contenente la regola della sostituzione dell’Irpef in caso di pagamento dell’IMU sui beni non locati. Questo articolo prevede che l’Imposta Municipale propria (IMU)sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.

Quali immobili o terreni sono da considerare nella dichiarazione dei redditi. Sono  invece da inserire nel modello 730 2013, o Unico 2013 persone fisiche, tutti i redditi non assoggettati ad IMU, quali gli immobili esenti da IMU, anche se locati, ed i redditi agrari. In questi casi è dovuta l’IRPEF.

Gli immobili locati possono essere esclusi da IRPEF e modello 730 2013. Anche gli immobili locati, in alcuni casi, possono essere esclusi dall’applicazione dell’IRPEF e quindi i loro redditi non dichiarati nel modello 730 del 2013. E’ possibile cioè l’esenzione dall’IRPEF sugli immobili per i quali è stata pagata l’IMU, nonostante siano stati oggetto di una locazione, anche parziale: Dalla casa affittata per una parte dell’anno, alla utilizzata come abitazione principale ma con una parte locata. Per maggiori informazioni, anche sul calcolo di parziale esenzione – sostituzione Imu sull’Irpef vediamo l’approfondimento su pagamento IMU e esenzione IRPEF su immobili locati e abitazione principale.

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