Chiamata di lavoro intermittente: le nuove modalità di comunicazione
Dopo circa un anno transitorio, a partire dal 3 luglio 2013 sono entrate in vigore le nuove modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013. Il Ministero del Lavoro ha comunicato con la circolare n. 27 del 27 giugno 2013 tutte le modalità per eseguire tale adempimento che precede la prestazione lavorativa, introdotto dalla Riforma Fornero nel 2012.
L’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge n. 92 del 2012 ha infatti aggiunto il comma 3-bis all’articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede le modalità di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente. Il datore di lavoro dal 18 giugno 2012 deve inviare una comunicazione che precede la giornata lavorativa del lavoratore assunto con contratto a chiamata.
La circolare n. 27 del 2013 del Ministero del Lavoro è l’ultima di una serie di istruzioni operative per effettuare la chiamata e “giunge a conclusione di una sperimentazione durata quasi un anno, durante la quale è stato possibile testare le varie tipologie di comunicazioni, valutando, anche con l’ausilio degli utenti interessati, le più efficaci modalità in ragione della comunicazione”. Vediamo il contenuto di tale circolare.
La comunicazione della chiamata non sostituisce la comunicazione di assunzione. La circolare n. 27 del 2013 del Ministero chiarisce subito che la comunicazione di chiamata di lavoro intermittente non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal DM 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore adempimento, previsto dal citato articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Chi può effettuare la comunicazione. Tali comunicazioni, come indicato all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 27 marzo 2013 possono essere effettuate sia dai datori di lavoro che dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto. Essi costituiscono i c.d. “soggetti obbligati” a cui fare riferimento per l’esatto adempimento dell’obbligo in materia di chiamata di lavoro intermittente.
Modello Uni-Intermittente. Il modello “UNI-Intermittente” previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale in parola contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonché quelli del lavoratore utilizzato in modo tale da individuare con certezza le parti interessate al rapporto di lavoro intermittente per il quale si sta effettuando la comunicazione. Essi sono:
- codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore interessato;
- codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio);
- data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.
Modalità di comunicazione: email PEC, portale cliclavoro e sms. Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente, adempiendo così agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono esclusivamente le seguenti:
1) via email all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile, già in via sperimentale dallo scorso mese di ottobre 2012, attraverso il portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un sms al numero 339-9942256.
Invio via e-mail all’indirizzo PEC
L’indirizzo è intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it. Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI Intermittente” compilato in ogni sua parte. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo verranno prese in considerazione esclusivamente le e-mail contenenti il modello “UNI-Intermittente” debitamente compilato. Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla e-mail inviata. A tal fine il modello contiene in basso due opzioni: una di “stampa” che permette di stampare il modello e una “Genera xml e invia via e-mail” necessaria per adempiere all’obbligo, inviando il modello così generato all’indirizzo di posta elettronica certificata già indicata.
Per utilizzare tale modalità di comunicazione non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata. La casella intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it è infatti abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.
Invio tramite il portale cliclavoro
E’ possibile l’invio per il tramite del servizio informatico messo a disposizione sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). L’azienda, anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà inviare le chiamate del lavoro intermittente, attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate del lavoro intermittente sarà accessibile previa registrazione al portale, con le modalità evidenziate nell’apposita sezione.
Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda. Per facilitare l’inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.
La modalità eccezionale: via SMS al numero 339-9942256
L’articolo 4 del decreto ministeriale del 27 marzo 2013 prevede al comma 2, una modalità “eccezionale” di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente; essa consiste nella possibilità di inviare un SMS al numero indicato alla lettera c).
Tale comunicazione va utilizzata esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione (e che quindi possono terminare anche dopo le 12 ore dalla comunicazione), avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato.
Necessaria una registrazione al portale cliclavoro. Al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessario che lo steso si registri precedentemente al portale cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello. Solo in questo modo gli organi di vigilanza potranno verificare l’esatto adempimento dell’obbligo.
Non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate con un SMS che non contiene le informazioni sopra indicate ovvero provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema.
Come precisato al comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale non verranno prese in considerazione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle indicate nei paragrafi precedenti.
Annullamento e malfunzionamento del servizio informatico
Le comunicazioni effettuate con le modalità precedentemente descritte possono essere annullate secondo quanto chiarito con circ. n. 20/2012. L’annullamento può essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC di cui alla precedente lettera a) ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.
Il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 al comma 6 dell’articolo 4 prevede che in caso di malfunzionamento del servizio informatico di cui alla precedente lettera c), i soggetti abilitati possano adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello “UNI-intermittente” al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico. Questa comunicazione serve esclusivamente per attestare agli organi di vigilanza la buona fede del datore di lavoro e la circostanza che l’inosservanza dei termini è stata determinata da un oggettivo impedimento.
Lavoratori dello spettacolo
Il comma 3 del più volte citato articolo 4 contiene una speciale disciplina per i lavoratori dello spettacolo di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
Nell’ottica della semplificazione, le aziende del che intendono utilizzare con contratto di lavoro intermittente i lavoratori di cui al paragrafo precedente adempiono all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 con la presentazione del c.d. “certificato di agibilità” di cui all’articolo 10 dello stesso decreto provvisorio del capo dello stato del 1947.
Sanzioni
Per quanto concerne il regime sanzionatorio nulla cambia con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale. Si Secondo l’art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, “in caso di violazione degli obblighi (…) si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 22 aprile 2013, ha emanato un vademecum al cui interno sono state specificate anche le modalità applicative della sanzione. In particolare è stato chiarito che “la sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore”.