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Cig e mobilità: l’unilav salva il lavoratore dalla decadenza del diritto

I lavoratori in cassa integrazione o mobilità che vengono assunti da un datore di lavoro sono obbligati a comunicare all’Inps la nuova situazione lavorativa. L’omessa comunicazione comporta la decadenza dal diritto alle indennità ed integrazioni salariali, disposta dall’Inps. Il Decreto Lavoro ha però introdotto una novità: basta la comunicazione unilav assunzione inviata dal nuovo datore di lavoro ed il lavoratore non decade dal suo diritto.
A cura di Antonio Barbato
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cassa integrazione e indennità di mobilità comunicazioni

Il lavoratore che percepisce l’indennità di mobilità o la cassa integrazione e dimentica di comunicare all’Inps l’assunzione presso un nuovo datore di lavoro, può vedersi decadere il diritto alla prestazione previdenziale in suo favore, se non effettua la comunicazione all'Ente riguardo il nuovo lavoro. La novità è che basta la comunicazione preventiva obbligatoria di assunzione da parte de nuovo datore di lavoro per evitare la decadenza. E’ questa la novità comunicata dall’Inps.

Il lavoratore, quindi, non può essere oggetto di decadenza dal diritto all’integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni) o all’indennità di mobilità, anche qualora abbia omesso di effettuare all’Inps la corrispondente propria comunicazione. Il chiarimento arriva da un messaggio dell’Istituto stesso, ma l’interpretazione autentica è contenuta in un comma del Decreto Lavoro. In sostanza gli adempimenti eseguiti dal nuovo datore di lavoro all’atto dell’assunzione salvano il lavoratore dall’intervento dell’Inps.

Il Decreto Legge n. 76 del 2013, Decreto Lavoro, all’art. 9 comma 5 ha introdotto un’interpretazione autentica di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, in materia di comunicazioni di assunzioni ed adempimenti successivi. Tale art. 4-bis riguarda le comunicazioni obbligatorie da effettuarsi agli enti.

Oltre a quelle a cui sono tenuti i datori di lavoro, tra le comunicazioni obbligatorie ci sono anche quelle a carico del lavoratore in materia di cassa integrazione e mobilità: il lavoratore deve comunicare all’Inps tempestivamente la nuova condizione lavorativa, per evitare la decadenza dal diritto alla prestazione previdenziale a sostegno del reddito, sia essa Cassa integrazione guadagni che indennità di mobilità.

Il messaggio dell’Inps, n. 15079 del 25 settembre 2013, riguarda gli effetti sulla decadenza dal trattamento di integrazione salariale o dall’indennità di mobilità per omessa comunicazione da parte del lavoratore ex art. 8, comma 5,  della Legge n. 160 del 1988 (comunicazione preventiva in materia di cassa integrazione) o ex art. 9 comma 1 lett. d) Legge n. 223 del 1991 (comunicazione successiva in materia di lista di mobilità). Su questi aspetti è intervenuto il Decreto Lavoro. Ma vediamo prima quali sono le comunicazioni di cui sono obbligati i lavoratori e che sono state oggetto di intervento

La comunicazione del lavoratore in materia di Cassa integrazione. L’art. 8 comma 4 della Legge 160 del 1988 dispone che “l lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha  diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”.

La comunicazione per evitare la cancellazione dalla lista di mobilità. L’art. 9 comma 1 lettera d) della legge n., 223 del 1991 prevede: “Il lavoratore è cancellato della lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11 comma  2 e 16 quanto:

d) non abbia provveduto a dare (comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione) alla competente sede dell'INPS del lavoro  prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

Oltre alla causa di decadenza della lettera d), le altre lettere riguardano: a) il rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b) la non accettazione di una offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato di  in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello  delle  mansioni  di provenienza; c) la non accettazione, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. In tutti questi altri casi, unitamente alla mancata comunicazione della lettera d) c’è la decadenza dall’indennità di mobilità e la cancellazione dalle liste di mobilità.

Chiarito che le mancate comunicazioni in materia di CIG e mobilità comportano la decadenza, vediamo ora quale è la modifica del Decreto Lavoro, e quanto previsto dal messaggio Inps n. 15079.

L’art. 9, comma 5 del Decreto Lavoro, D. L. n. 76 del 2013, convertito con modifiche nella legge n. 99 del 2013, ha disposto che “le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

Il comma 6 recita dell’art. 4-bis del D. Lgs. 181 del 2000: “Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive”.

L’estensione della norma alle comunicazioni a cui sono obbligate i lavoratori. L’ambito della norma riguarda, tra l’altro, anche la comunicazione preventiva a carico del lavoratore prevista dall’art. 8, comma 5, della legge n. 160 del 1988 e la comunicazione entro i cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa prevista dall’art. 9, comma 1, lettera d) L. n. 223 del 1991. Le modalità applicative saranno definite nel dettaglio con apposita circolare anche per quanto riguarda eventuali effetti retroattivi della disposizione in argomento.

Ad ogni buon conto, nella predetta fattispecie, qualora sia presentata la comunicazione preventiva obbligatoria da parte del datore di lavoro, essa deve essere considerata equipollente alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore.

Pertanto, in presenza di detta comunicazione datoriale, verificabile dall’Istituto tramite la procedura UNILAV, non deve procedersi alla  declaratoria di decadenza dal diritto all’integrazione salariale, ovvero dal diritto all’indennità di mobilità, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare all’Inps la corrispondente propria comunicazione ai sensi, rispettivamente, dell’art.8, comma 5, L. 160/88 (comunicazione preventiva) e dell’art. 9, comma 1, lett. d) L. n. 223/1991 (comunicazione successiva).

In tali casi, verificata la rioccupazione dal sistema UNILAV, l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale (o erogarne la parte spettante). Medesima sospensione, ai sensi dell’art. 8, comma 6 e 7 L. n. 223 del 1991, dovrà essere effettuata per l’indennità di mobilità in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale, mentre in caso di rioccupazione a tempo indeterminato l’indennità di mobilità, come è noto, non dovrà essere più erogata dalla data di assunzione.

Quindi l’Inps considera l’unilav inviato dal datore di lavoro che assunto il lavoratore in mobilità o cassa integrazione come valido anche come comunicazione a cui è tenuto il lavoratore per segnalare la nuova occupazione.

L’art. 4-bis, oltre al comma 6, prevede inoltre i seguenti altri obblighi di comunicazione, questa volta in capo le seguenti disposizioni:

  • Le  imprese  fornitrici  di  lavoro temporaneo (le agenzie di somministrazione) sono  tenute  a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito  territoriale  è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
  • I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a  rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

In tutti questi altri casi le comunicazioni sono valide per assolvere gli obblighi sia nei confronti dell’Inps che dell’Inail, che della DPL. Ma nel caso di assunzioni di lavoratori in mobilità o Cassa integrazione, l’invio dell’unilav assunzione da parte del datore di lavoro vale anche come comunicazione relativa alla sospensione dell’erogazione delle indennità di mobilità e cassa integrazione guadagni.

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