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Apprendistato per lavoratori in mobilità: dopo 18 mesi finisce l’agevolazione

L’Inps chiarisce che la riduzione al 10% dei contributi dovuti dai datori di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati con lavoratori nelle liste di mobilità, previste dal Testo Unico, vale per i primi 18 mesi. Nei periodi successivi, non c’è agevolazione contributiva per questi particolari apprendisti: scatta il versamento dei contributi secondo l’aliquota ordinaria prevista per il settore di appartenenza.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratori nelle liste di mobilità assunzione come apprendisti

Il Testo Unico dell’apprendistato, il Decreto Legislativo n. 167 del 2011, ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con la possibilità di derogare sia ai limiti anagrafici previsti, sia alla normativa sul licenziamento. Ai datori di lavoro che assumono tali lavoratori spetta un’agevolazione contributiva per 18 mesi, al termine della quale, come chiarito dall’Inps con un messaggio, scatta il versamento dei contributi in misura piena.

L’agevolazione prevista dal Testo Unico sull’Apprendistato. L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico prevede che,  ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale,  sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Tale contratto è caratterizzato da due aspetti, come chiarito dalla circolare n. 128 del 2012 dell’Inps:

  • le parti, datore di lavoro e lavoratore nelle liste di mobilità, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato,  non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
  • come chiarito dal Ministero del lavoro si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale (dai 18 ai 29 anni, per lo più).

Apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità realizzato dalle agenzie di somministrazione. Sempre la circolare n. 128 del 2012 chiarisce che “in conformità con le precisazioni contenute nella presente circolare, l’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione. In tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore”.

Quindi la platea dei beneficiari si estende a molti lavoratori. Alla particolare tipologia contrattuale si applica, come precisato sempre dal comma 4 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 167 del 2011, il regime contributivo di cui all’articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991 e, ove spettante, quello previsto dall’articolo 8, comma 4 della medesima legge.

Regime contributivo agevolato per 18 mesi al 15,84%. Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, l’articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo n. 167 del 2011, il Testo Unico sull’Apprendistato, stabilisce anche che, per detti soggetti, opera il “regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, c.9, della legge n. 223 del 1991 e, ove spettante, l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”. Con circolare n. 128 del 2012, l’Inps ha chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente). In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari,  per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, al  10%.

Beneficio contributivo del 50% dell’indennità di mobilità. Potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.

Le precisazioni Inps sulla contribuzione dovuta dopo 18 mesi

Riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato, nella circolare n. 29 del 2011, che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del Testo Unico sull’Apprendistato (alla data del 25/10/2011) negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa (laddove, cioè, sia la singola Regione che la contrattazione collettiva di riferimento, ovvero eventuali accordi interconfederali, hanno recepito la riforma e, di conseguenza, disciplinato i profili di rispettiva competenza) e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604 del 1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223 del 1991”.

L’Inps conferma: Dopo 18 mesi vanno versati i contributi in misura piena. Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. Su questo passaggio dopo i 18 mesi, interviene l’Inps con il messaggio n. 11671 del 22 luglio 2013 precisando alcuni aspetti.

L’Inps ribadisce che la natura del rapporto è l’apprendistato: “Pur con le particolarità previste dalla legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di apprendistato. Conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia dall’articolo 2, comma 2 del Testo Unico sull’apprendistato e, cioè:

Continua l’Inps: “Riguardo alle rispettive misure, si precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura – Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf). Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del D. Lgs. 252/05 e dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni”.

Un esempio. Per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex legge n. 223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato saranno le seguenti:

  • IVS al 29,65%, di cui 23,81% a carico datore di lavoro e 5,84% confermato a carico del lavoratore;
  • Cuaf al 0,43%, Maternità al 0,24%, Malattia al 2,44%, ASpI al 1,61%;
  • Il tutto per un totale di contribuzione dovute del 34,37%. 

Modalità operative per uniemens. Per la compilazione del flusso Uniemens si confermano le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012. In particolare, i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento <Qualifica1> con il codice “5” e nell’elemento <TipoContribuzione> con il codice “J5”.

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