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Come fare domanda per il nuovo congedo parentale 2015

Dal 25 giugno è entrata in vigore la nuova normativa sul congedo parentale (estensione fino a 12 anni di età del figlio, indennità Inps fino a 6 anni di età del bambino). Ecco come fare la domanda all’Inps per il congedo parentale 2015.
A cura di Antonio Barbato
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Uno dei decreti del Jobs Act ha introdotto una nuova normativa sul congedo parentale. C’è stata l’elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni di età del figlio e l’elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni di età del bambino.

L’Inps con un messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015 ha comunicato le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, ossia fino al 31 dicembre 2015.

 

Ad introdurre l’estensione della fruibilità dei congedi parentali fino ai 12 anni del figlio è stato il Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (ossia il Jobs Act). Più precisamente, è stato modificato l’art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.

Il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 ed è entrato in vigore il 25 giugno 2015. Pertanto da tale data c’è l’estensione dei diritti in materia di congedi parentali.

La riforma dell’art. 32 del Testo Unico maternità e paternità, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

Come fare domanda

Poiché per la riforma in questione il legislatore non ha previsto un periodo di vacatio legis, disponendo l’immediata entrata in vigore della riforma stessa – nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso:

La domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.

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