Comunicazione nuova assunzione all’Inps dei lavoratori in Aspi, cassa integrazione e mobilità
L’Inps con una circolare si esprime sulla validità delle comunicazioni dei datori di lavoro estendendo la validità dei dati inseriti dell’unilav (la comunicazione di assunzione che va inviata in via preventiva al Ministero del lavoro) anche per l’obbligo comunicativo in caso di nuova occupazione, a cui sono tenuti i lavoratori percettori di Aspi, Mini Aspi, mobilità e CIG o CIGS, anche in deroga. Senza la comunicazione inviata all’Inps prima di essere assunti, il lavoratore poteva perdere il diritto alla prestazione. Il Decreto Legge n. 76 del 2013 ha stabilito che la comunicazione preventiva inviata dal nuovo datore di lavoro contiene tutti gli elementi, tutti i dati per di fatto evitare al lavoratore tale adempimento. Ma se l’unilav non viene inviato le conseguenze sono per il lavoratore.
Si tratta di una novità non di poco conto, è facile che il lavoratore possa dimenticarsi, al momento in cui vede innanzi a sé la possibilità di intraprendere una nuova strada lavorativa, di inviare all’Inps la comunicazione prima di iniziare a lavoratore. La comunicazione ha l’importante funzione di avvertire l’istituto previdenziale del nuovo reddito che andrà a percepire il lavoratore, e il mancato adempimento portava alla perdita del diritto alla prestazione previdenziale.
Il Decreto n. 76 del 2013, art. 9 comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99,attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
La circolare n. 57 del 6 maggio 2014 analizza in dettaglio la validità di tali comunicazioni anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e disoccupazione ASpI e miniASpI. Vediamola.
Quando il lavoratore doveva comunicare all’Inps del nuovo lavoro
Prima dell’intervento del Decreto Legge n. 76 del 2013 l’obbligo comunicativo scattava in caso di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga, in caso di mobilità ordinaria e in deroga, in caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Ed infine in caso di disoccupazione ASpI e miniASpI.
Cassa integrazione ordinaria (CIG), straordinaria (CIGS) e in deroga. L’art. 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al comma 4, prevede: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Il successivo comma 5 specificamente dispone: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”.
La giurisprudenza aveva consolidato il seguente indirizzo: “nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligo della comunicazione preventiva all’Istituto, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale”.
Conseguenza pesante, prima del D. L. 76 del 2013 che ha rafforzato l’importanza dell’unilav assunzione del nuovo datore di lavoro, il lavoratore che riprendeva a svolgere attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale, doveva in ogni caso comunicare preventivamente la rioccupazione per evitare di incorrere nella sanzione decadenziale comportante la perdita del diritto al trattamento fin dall’inizio della sua concessione.
Mobilità ordinaria e in deroga: la comunicazione per la sospensione dell’indennità. In questi casi la situazione riguardante l’obbligo comunicativo era la seguente: In costanza del trattamento dell’indennità di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223 del 1991), con la sospensione della relativa indennità.
In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
Per quanto riguarda la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 comma 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, l’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione del predetto articolo 7, comma 5, dispone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito.
La cancellazione dalle liste di mobilità. Prima delle modifiche del Decreto Legge n. 76 del 2013, l’omissione di dette comunicazioni entro il termine di legge, determinava la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione, mentre nel caso di cui all’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, la restituzione di quanto corrisposto, maggiorato degli interessi.
La disciplina relativa alla mobilità si applicava anche anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, Legge n. 223 del 1991 e di cui all’art. 3, comma 3, decreto legge n. 299 del 1994 convertito dalla Legge n. 451 del 1994.
Indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI. Dal 2012 l’ex indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti è diventata Aspi e Mini Aspi. Con la legge Fornero, legge n. 92 del 2012, tra gli interventi normativi c’erano anche due commi dell’art. 2, il comma 15 e il comma 23, che disponevano che in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, le indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI sono sospese d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, rispettivamente fino ad un massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni al termine dei quali l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Quindi per queste prestazioni l’obbligo comunicativo era già assolto con l’unilav assunzione del datore di lavoro.
La nuova disciplina
Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva (UNILAV assunzione), entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Queste comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.
L’Inps nella circolare dice: “Con l’introduzione dell’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 si è, in sostanza, attribuito alla previsione normativa di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della “pluriefficacia della comunicazione”.
L’Unilav assunzione inviato dal nuovo datore di lavoro è valido per tutti gli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore in materia di cassa integrazione (CIG), integrazioni salariali straordinarie (CIGS), anche in deroga. Analogamente, vale anche per le comunicazioni riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
La sospensione senza decadenza. Una volta giunto l’unilav assunzione, l’Inps sospende la prestazione, quindi il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, l’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico. Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, l’Istituto non dovrà procedere alla richiesta degli interessi sulla somma da restituire.
Il diritto a ricevere una copia dell’unilav assunzione. Il comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 181 del 2000 stabilisce che il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro “all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attività di lavoro…(omissis)…una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510….”. Ciò può consentire al lavoratore medesimo di verificare tempestivamente l’adempimento dell’obbligo datoriale di comunicazione preventiva.
Senza invio dell’unilav scatta la decadenza in capo al lavoratore. Infatti, in caso di mancata comunicazione preventiva da parte del nuovo datore di lavoro, per effetto del combinato disposto della normativa richiamata in premessa rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare all’Istituto l’avvenuta rioccupazione.
Rioccupazione con contratto a progetto per chi percepisce l’Aspi: c’è un obbligo
La legge 92 del 2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro (sempre l’unilav assunzione inviato entro il giorno prima) sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Ma in caso di nuova assunzione con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche contratto a progetto, ci sono i commi 17 e 40 sempre dell’art. 2 a disporre, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.
La norma oggetto della presente circolare introdotta dal decreto legge n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod.”UNILAV”), non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere detta dichiarazione reddituale.
Pertanto, si verifica la decadenza dalla prestazione Aspi nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò al fine di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvederà tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata.
Per quali lavoratori l’obbligo di comunicazione resta
Gli esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro e quindi i casi in cui i lavoratori sono obbligati alla comunicazione all’Inps sono i seguenti:
- le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (personale in regime di diritto pubblico);
- tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa;
- rapporto di lavoro costituito sul territorio di uno Stato estero e, quindi, fuori dell’ambito di competenza territoriale dei Centri per l’impiego;
- Assunzione presso le agenzie di somministrazione, le quali sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni.
Nelle ipotesi di cui sopra, la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991. E quindi c’è il rischio di subire la sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.
Lavoratori agricoli. Anche per i datori di lavoro agricolo sussiste l’obbligo di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia la particolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, a tempo determinato, comporta che la comunicazione obbligatoria tramite UNILAV fornisce il dato di inizio e fine del contratto di lavoro, ma non il dato delle giornate effettivamente lavorate che possono determinare la sospensione delle integrazioni salariali, dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e la sospensione o la decadenza dell’indennità ASpI o miniASpI. Quindi il nuovo datore di lavoro deve integrare le informazioni dell’unilav con una dichiarazione del lavoratore, tramite il modello ASpI-com o miniASpI-com per le indennità ASpI e miniASpI e tramite le consuete modalità per le altre prestazioni, relativamente alle giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel periodo di contratto di lavoro considerato.