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Covid 19

Congedo parentale straordinario di 15 giorni per figli fino a 12 anni

Il Governo ha introdotto un congedo parentale straordinario di 15 giorni, continuativi o frazionati, da usufruire entro il 31 dicembre 2020, per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori e figli fino a 12 anni. Spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori della Gestione separata e autonomi Inps, in alternativa un voucher di 600 euro per servizi di baby sitting. Ecco tutte le informazioni anche su calcolo dell’indennità e della retribuzione globale di fatto.
A cura di Antonio Barbato
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L’emergenza Coronavirus Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole, hanno spinto il Governo ad approvare delle misure in favore delle famiglie. Tra queste vi è una sorta di congedo parentale straordinario di 15 giorni complessivi per entrambi i genitori lavoratori, per figli fino a 12 anni, riconosciuto dall’Inps e con diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione.

La disposizione è stata introdotta dall'art. 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Spetta il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (lavoratori dipendenti) o di 1/365 del reddito (lavoratori iscritti alla Gestione Separata).

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

A chi spetta e per quanto tempo

Si tratta di un Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19” e per i dipendenti privati è questa la normativa contenuta nell'art. 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020:

"Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa".

Quindi spetta:

  • Ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Ai lavoratori autonomi.

Non spetta ai dipendenti pubblici.

Spetta fino al 31 dicembre 2020

Il congedo straordinario di 15 giorni, approvato per l'emergenza Coronavirus Covid-19, non ha una durata limitata, in quanto spetta dal 5 marzo 2020 e per tutto l'anno 2020. Nel senso che i genitori possono farne uso fino al 31 dicembre 2020.

Spetta solo ai genitori entrambi lavoratori

La fruizione del congedo parentale straordinario di 15 giorniriconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare:

  • non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • o altro genitore disoccupato o non lavoratore".

Questo vuol dire che se un genitore è in cassa integrazione CIGO per Coronavirus o percepisce l'assegno ordinario FIS o è in CIG in deroga, il congedo non spetta.

A chi non spetta

Leggendo la norma sopra descritta, il congedo parentale straordinario di 15 giorni non spetta:

  • ai nuclei con un solo genitore lavoratore;
  • ai nuclei con un genitore in Naspi, cassa integrazione, ecc.;
  • ai nuclei con un genitore disoccupato o non lavoratore;
  • ai nuclei con figli di età superiore a 12 anni;
  • ai nuclei con un genitore non iscritto in via esclusiva alla Gestione separata.

Limite di età di 12 anni

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Congedo parentale straordinario continuativo o frazionato

Il congedo parentale straordinario di 15 giorni previsto dal Decreto del Governo di contrasto al Coronavirus Covid-19 è un congedo che può essere utilizzato in periodi continuativi o in modalità frazionata, analogamente a quanto previsto per il congedo parentale ordinario.

Anche per il congedo parentale straordinario di 15 giorni i periodi usufruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità
previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

Cumulabilità con il congedo parentale ordinario

La norma prevede che "Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale".

Pur essendo di fatto un congedo parentale straordinario di 15 giorni, il congedo riconosciuto dal Governo per il tramite dell'Inps non è un'estensione dell'indennità dal 30% al 50% del congedo parentale, ma sono due cose differenti.

La norma chiarisce che chi usufruisce di un congedo, che sia parentale o straordinario, durante il periodo di sospensione, ossia durante il periodo di stop delle scuole in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, si vedrà riconosciuta l'indennità del 50% e usufruirà dei 15 giorni che possono essere goduti fino al 31 dicembre 2020, pertanto non usufruirà del congedo parentale ordinario.

Perché il congedo COVID-19 è migliore

Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.

Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:

  • le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
  • la tutela oltre i massimali ordinari.

In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della
retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Viene dunque
ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale
è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni
anagrafiche e reddituali.

Congedo straordinario oltre i limiti del congedo parentale

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la
tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

  • ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica
    normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
  • ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.

Calcolo indennità del 50% della retribuzione

Quindi per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La retribuzione di riferimento per il diritto al 50% erogato dall'Inps per il tramite del datore di lavoro è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Questo riferimento normativo è quello del calcolo dell'indennità di mobilità, ossia "per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo". 

Quindi il congedo parentale straordinario viene calcolato sull'imponibile previdenziale del mese precedente o busta paga precedente.

A differenza dell'indennità di maternità, l'indennità per congedo parentale straordinario di 15 giorni, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera ma escludendo il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

Per il calcolo della singola giornata di congedo, andrà ovviamente diviso l'imponibile per il divisore giornaliero previsto dal CCNL, che generalmente è 26. Una volta ottenuto l'imponibile giornaliero, l'indennità sarà pari al 50%. In caso di calcolo su base oraria, occorrerà dividere l'imponibile mensile per il divisore orario previsto dal CCNL (esempio 173, 168, ecc.).

Congedo parentale straordinario Gestione separata

La norma prevede il diritto al congedo parentale straordinario anche nel caso della Gestione separata e per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

"I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto".

Nuclei con figli disabili o genitori affidatari

Il limite di età di 12 anni del figlio non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le disposizioni sul congedo parentale straordinario di 15 giorni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Voucher baby sitting di 600 euro alternativo al congedo

A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa al congedo parentale straordinario e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Domanda all'Inps e fondi stanziati

La norma prevede che le modalità operative per accedere al congedo parentale straordinario ovvero al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.

Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Istanza al datore di lavoro e all'Inps

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Congedo per i genitori dipendenti del settore pubblico

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo straordinario di 15 giorni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, il congedo e il relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

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