Congrua indennità per gli stagisti dei tirocini formativi e di orientamento
La disciplina dei tirocini formativi sarà revisionata, saranno individuati gli elementi che qualificano uno stage, saranno combattuti gli abusi e soprattutto sarà previsto il riconoscimento di una congrua indennità ai tirocinanti in relazione alla prestazione da loro svolta. Prevista una sanzione amministrativa per chi non paga gli stagisti. La riforma del lavoro interviene in una maniera importante sui tirocini formativi e di orientamento e i tirocini curriculari.
Una svolta in linea con le intenzioni del Governo di promuovere l’apprendistato come strumento di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Stop agli stage che nascondono rapporti di lavoro con i giovani diplomati o laureati protagonisti. D’ora in poi, niente più prestazioni lavorative ripagate con il solo rimborso delle spese. Ma vediamo nello specifico.
Il tirocinio formativo e di orientamento è contratto che ha ad oggetto la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e che ha la finalità di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso appunto iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.
Le tipologie di tirocini formativi e di orientamento sono le seguenti:
- Curriculari, cioè i tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici oppure come esperienze previste all’interno di un percorso di istruzione o formazione con il fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione con alternanza tra istruzione e lavoro;
- Non curriculari ossia formativi e di orientamento, cioè quegli stage realizzati per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta nel mondo del lavoro e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo.
I tirocini curriculari sono inclusi nel piano di studi e quindi sono rivolti a studenti universitari, studenti di scuola secondaria e allievi di istituti professionali. La promozione del tirocinio avviene da parte dell’università o dell’istituzione scolastica o del centro di formazione.
I tirocini formativi e di orientamento sono destinati ai neo diplomati o neo laureati, hanno una durata massima di 6 mesi e sono attivabili entro e non oltre i 12 mesi dal diploma o dalla laurea. Ed è su quest’ultimi che ci concentrano maggiormente le attenzioni delle parti sociali e del Governo. Prima di entrare nel merito della riforma e delle novità, bisogna far riferimento alle motivazioni per le quali si è intervenuti sugli stage in una maniera importante, soprattutto con l’introduzione della congrua indennità.
La necessità di razionalizzare i tirocini. Il Governo, le regioni e le parti sociali alla stipula dell’accordo dell’ottobre 2010 hanno concordato che è necessario pervenire ad un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo degli stage, dei tirocini di formazione e orientamento, per valorizzarne le potenzialità in termini di occupazione dei giovani e per combattere e prevenire gli abusi dei tirocini. Analoghe intenzioni sono venute fuori dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e provincie autonome del 7 luglio 2011, che ha lanciato la riforma sul contratto di apprendistato.
Il tirocinio formativo è stato uno strumento molto utilizzato negli ultimi anni dalle imprese, con un incremento di utilizzo consistente soprattutto riguardo ai giovani che hanno esaurito il percorso di studio e sono in cerca di prima occupazione. Quindi non solo studenti, anzi soprattutto giovani in rampa di lancio nel mondo del lavoro. Lo stage più utilizzato è stato quello non curriculare destinato ai neo diplomati e neo laureati.
Eppure l’art. 18 della legge n. 196 del 1997 stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di lavoro. E proprio su questo ci sono stati gli abusi. Di fatto l’eccessivo ricorso a tale forma contrattuale nasconde un inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con uso elusivo dei tirocini. I datori di lavoro con gli stage coprono dei rapporti di lavoro veri e propri, con erogazione di un rimborso spese in luogo della retribuzione. Per combattere ciò il legislatore è intervenuto con le norme inserite nella riforma del lavoro.
Le novità della riforma lavoro sui tirocini
I commi 34 e 35 dell’art. 1 della Legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012, hanno introdotto alcune novità importanti in materia di tirocini formativi e di orientamento. E proprio
L’accordo per la revisione degli stage: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè il 18 luglio 2012), il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
- revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Viene quindi proposta una revisione della disciplina e, in linea con quanto già fatto nella riforma del mercato del lavoro sugli altri istituti contrattuali come il lavoro a progetto, il contratto a termine, verranno inasprite le norme che combattono l’uso distorto dei tirocini formativi e di orientamento, spesso utilizzati al posto del contratto di apprendistato. Quindi ci sarà un deciso contrasto all’uso elusivo dei tirocini nei confronti di giovani che hanno esaurito il percorso di studi.
Fino all’emanazione delle linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento continueranno a trovare applicazione le discipline regionali, laddove esistano, oppure la normativa statale che disciplina i tirocini. Dopo la riforma costituzionale del 2001, infatti, la competenza in materia di formazione è stata rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni. La disciplina statale può essere di riferimento solo se manca quella regionale.
Congrua indennità e relativa sanzione amministrativa
La più importante novità in materia di tirocini formativi e di orientamento è che saranno vietati i tirocini resi in forma gratuita. Introdotto l’obbligo di corrispondere una congrua indennità ai tirocinanti, che dovrà essere corrisposta in relazione alla prestazione svolta e potrà essere anche in forma forfettaria. Attualmente a favore dei tirocinanti sono disposte solo erogazioni a titolo di rimborso spese.
Quantificazione della congrua indennità. La legge non introduce i parametri per la quantificazione della congrua indennità spettante ai tirocinanti. Probabilmente saranno inseriti negli interventi di revisione. La novità ad oggi è comunque importante, perché esclude il titolo gratuito, introduce la congrua indennità e, infine, introduce anche una sanzione amministrativa.
La sanzione amministrativa. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 dell’art. 1 della Legge n. 92 del 2012 (la riforma lavoro) comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Si tratta di un intervento che chiarisce definitivamente quale deve essere l’effettivo utilizzo del tirocinio formativo, ossia l’alternanza tra studio e lavoro, finalizzata ad agevolare le scelte professionali che i soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico, mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro. L’irrigidimento delle norme sugli stage, l’introduzione di un costo quale è la congrua indennità, scoraggeranno le imprese all’utilizzo di questo strumento al posto del contratto di apprendistato per l’inserimento di un giovane nella propria struttura organizzativa. Ma molto probabilmente, tenuto conto proprio di questo costo relativo alla congrua indennità, che prima era escluso, ciò varrà anche come disincentivo all’utilizzo corretto dei tirocini formativi e di orientamento.