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Tirocini formativi e stage per il lavoro di giovani, studenti e disoccupati

Per i giovani studenti, per i laureati, i disoccupati ed i cosiddetti svantaggiati è possibile svolgere un periodo di tirocinio presso un’azienda. Vediamo le leggi sui tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, curriculari e non.
A cura di Antonio Barbato
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stage giovani studenti

Per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, la legge italiana concede ai giovani ed alle persone socialmente svantaggiate la possibilità di svolgere dei periodi di tirocinio o stage presso le aziende. Si tratta di un percorso formativo finalizzato all’aumento delle competenze professionali e all’aumento dei posti di lavoro, nel caso le aziende giudicassero idonei all’assunzione i giovani tirocinanti.

La parola tirocinio, o in francese stage, significa pratica. Ed il tirocinio per gli studenti è proprio un periodo di formazione pratica dopo aver svolto preparazione teorica attraverso il percorso di studio. L’obiettivo è far acquisire al giovane competenze specialistiche e facilitare le scelte professionali post studio, oltre che ovviamente l’inserimento nel mondo del lavoro.

Non è un rapporto di lavoro subordinato. I rapporti che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, intrattengono con i tirocinanti o stagisti non costituiscono rapporto di lavoro. Ciò è stabilito dall’art. 18, comma 1, della Legge n. 196 del 1997, la legge che promuove l’occupazione e sancisce i principi alla base dell’introduzione del tirocinio formativo.

Vantaggi per l’impresa che ospita. L’azienda può avvalersi della forza lavoro del tirocinante, ha la possibilità di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro in organico (una sorta di periodo di prova prolungato), di poter formare il tirocinante secondo le proprie esigenze. Il datore di lavoro, inoltre, non è neanche tenuto a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e quella della responsabilità civile verso terzi, che viene garantita dal soggetto promotore.

L’eventuale rimborso spese per il tirocinante. Si tratta di un sussidio economico, a discrezione del datore di lavoro, quindi non obbligatorio ma eventuale e facoltativo, che viene erogato a favore del tirocinante, come borsa lavoro. L’importo massimo è di 600 euro. E c’è la possibilità che tale cifra sia poi totalmente o parzialmente rimborsata da parte di Fondi Pubblici.

I crediti formativi per il tirocinante. Le attività svolte dal tirocinante presso l’azienda possono avere valore sotto forma di crediti formativi e, dove siano certificate dalle strutture promotrici, possono essere inserite nel curriculum dello studente o del lavoratore.

Tirocini formativi e di orientamento

Il tirocinio formativo e di orientamento è proprio lo stage in azienda previsto per l’inserimento dei soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e che in favore dei quali la legge interviene per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Si tratta di un inserimento di un giovane o di un disoccupato o di uno svantaggiato (tirocinante) all’interno di una azienda, che avviene a seguito della convenzione tra l’impresa stessa e l’ente promotore (che ad esempio può essere l’università). Viene chiamato formativo e di orientamento perché allo stagista viene garantita la formazione, la quale è disciplinata dalla regione di appartenenza (o della sede legale del datore di lavoro). Per maggiori informazioni sulla convenzione tra datore di lavoro e ente promotore, sui soggetti che possono svolgere il tirocinio, sugli obblighi delle parti e sulla durata, vediamo l’approfondimento sul tirocinio formativo e di orientamento.

Tipologie di tirocini formativi: curriculari e non

I tirocini formativi curriculari sono quelli previsti all’interno di un percorso formale di istruzione e formazione la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Si tratta in pratica degli stage previsti nel piano di studio per il conseguimento della laurea e tali tirocini sono esclusi dall’obbligo di comunicazione anticipata al Centro per l’Impiego. 

Il tirocinio formativo e di orientamento non curriculare invece è il tirocinio previsto dalla normativa del D.M. n. 142 del 1998 e dall’art. 18 della Legge n. 196 del 1997. Tali tirocini sono oggetto di variazioni nella recente Manovra bis. Per approfondimenti vediamo il nuovo tirocinio formativo nella Manovra bis.

Tirocini estivi di orientamento

Questo tipo di tirocini è rivolto agli studenti delle scuole e delle università, ed è un tirocinio estivo della durata massima di tre mesi (dal giorno della fine dell’anno accademico o scolastico all’inizio del successivo anno). Per quanto riguarda l’età, i tirocinanti possono essere anche dei minori e l’età massima è di 25 anni compiuti. I datori di lavoro in questo caso possono ospitare un numero illimitato di tirocinanti, non esiste un numero massimo.

La competenza sulla formazione in questo di tirocinio spetta alla regione. L’ente che lo promuove deve essere in stretto contatto con l’istituzione scolastica frequentata dai giovani studenti e deve garantire loro la presenza di un tutore responsabile delle attività.

Anche in questo tipo di tirocinio c’è la possibilità di una borsa lavoro. Per maggiori informazioni sul sussidio economico, sull’assicurazione dei giovani e sui limiti a questo tipo di tirocinio, vediamo l’approfondimento sul tirocinio estivo di orientamento.

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