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I requisiti dei tirocini estivi di orientamento

La legge consente ai giovani studenti di scuole e università di svolgere un tirocinio estivo di orientamento, con il contributo della regione. Si tratta di uno stage d’estate di massimo 3 mesi presso le aziende, con l’ausilio di un tutore.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro estivo per giovani studenti

La legge Biagi, il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ha introdotto una nuova tipologia di tirocinio di orientamento per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro: si tratta dei tirocini estivi di orientamento.

I giovani o gli adolescenti devono essere regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini hanno la finalità di addestrare praticamente il giovane e devono svolgersi durante il periodo estivo, le vacanze estive post anno scolastico.

Durata di massimo tre mesi. La durata massima di un tirocinio estivo o di più tirocini cumulati non può superare complessivamente i tre mesi. Infatti il periodo nel quale è consentito il tirocinio estivo di orientamento è quello compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo.

La sentenza della corte costituzionale e la competenza alla regione. La normativa introdotta dalla Legge Biagi è stata dichiarata illegittima costituzionalmente in riferimento all’art. 117 commi 3 e 4, in quanto la competenza nella materia riguardante i tirocini  e la formazione spetta alle regioni.

L’età degli  studenti tirocinanti

Lo stage stivo per i giovani studenti può essere attivato dalle aziende anche con i minori, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico, e con i giovani di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti.

Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, i datori di lavoro possono  anche ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi (a differenza dei limiti sul tirocinio formativo e di orientamento). E durante o al termine del tirocinio, senza soluzione di continuità, il tirocinante può essere assunto a tempo indeterminato, anche part-time, o mediante le altre forme contrattuali previste dalle norme.

Il sussidio economico e l’assicurazione Inail e RCT

Così come per il tirocinio formativo e di orientamento, anche per i tirocini estivi dedicati ai giovani studenti è prevista l’eventualità dell’erogazione da parte dell’azienda di una borsa lavoro fino ad un massimo di 600 euro mensili. Anche in questo caso si tratta di una scelta discrezionale del datore di lavoro, non di un compenso obbligato. Infatti, l’attivazione del tirocinio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, non comporta nessun obbligo retributivo né contributivo, e neanche la cancellazione del giovane dagli elenchi tenuti dai Centri per l’Impiego.

Allo studente tirocinante è garantita l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, attivata presso idonea compagnia assicuratrice. A farsi carico degli oneri non è il datore di lavoro ma l’ente promotore del tirocinio. E la copertura assicurativa riguarda anche le eventuali attività svolte al di fuori dell’azienda e che rientrano nel progetto di addestramento pratico, oggetto del tirocinio stesso.

L’ente promotore e il tutore

Il soggetto promotore opera in stretto contatto con l’Istituzione scolastica o la formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini estivi di addestramento. Vengono stipulate apposite convenzioni con le imprese, con le Camere di commercio e con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere i giovani durante il periodo estivo. Il tirocinio viene progettato, attuato, ma anche verificato e valutato dall’ente promotore.

Infatti i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore responsabile delle attività dal punto di vista didattico e organizzativo. Il tutore dovrà assistere il giovane studente tirocinante in tutto il suo percorso, il contesto operativo, garantendo la sua presenza nel percorso di orientamento e di addestramento pratico. Inoltre dovrà verificare e valutare l’efficacia. Le aziende che ospitano i tirocinanti devono invece indicare un responsabile aziendale dell’inserimento dei giovani, che deve essere per quest’ultimi un punto di riferimento.

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