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Contratti di prossimità: soggette a tassazione le indennità (lucro cessante)

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2018 ha stabilito che le indennità erogate a titolo di indennizzo per riduzione del salario (lucro cessante) rientrano nel reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR e vanno assoggettate all’ordinaria tassazione Irpef. I risarcimenti per reintegrazione patrimoniale (danno emergente) sono invece esenti da tassazione. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.16/E del 15 febbraio 2018 ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione degli emolumenti pagati ai dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nello specifico ci si chiede se le indennità erogate a titolo di indennizzo, in esecuzione dei contratti collettivi stipulati al fine di gestire le crisi aziendali, concorrano o meno alla formazione del reddito, così come ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei contratti di prossimità, le indennità pagate al lavoratore con finalità di ristorare il dipendente per la riduzione del salario (lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e il soggetto erogante deve operare le relative ritenute perché si tratta di somme che sostituiscono un reddito e come tali applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR.

Contratto di prossimità: cos’è

Prima di concentrarci su quello che ha l’Agenzia delle Entrate ha stabilito circa la tassazione degli indennizzi dati ai lavoratori in esecuzione dei contratti di prossimità, è giusto chiarire cosa si intende per contratto di prossimità, quindi cos’è un contratto di prossimità e come si stipula.

Introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011, n. 148, che ha previsto una norma esplicitamente rivolta alla contrattazione collettiva “di prossimità”.

La norma istitutiva dei contratti di prossimità stabilisce che “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'Accordo Interconfederale 28.6.2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”.

Quindi la norma istitutiva dei contratti o accordi di prossimità permette la stipulazione di accordi di secondo livello aziendale o territoriale, nell’ambito di determinate materie finalizzati a specifici obiettiva quali:

  • maggiore occupazione,
  • qualità dei contratti di lavoro,
  • adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,
  • emersione del lavoro irregolare,
  • incrementi di competitività e di salario,
  • gestione delle crisi aziendali e occupazionali,
  • investimenti e all'avvio di nuove attività.

Tali accordi che integrano il CCNL ma possono anche derogare a questo e alla legge, sempre tuttavia nel rispetto di determinati limiti quali la Costituzione, nonché vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Un’altra caratteristica innovativa dei contratti di prossimità è quella di essere efficaci nei confronti di tutti i lavoratori rientranti nel campo di applicazione definito dalle parti.

Le materie per le quali possono essere stipulati contratti di prossimità sono stabilite al comma 2 dell’art.8 del D.L. n. 138/2011 e sono materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto (part-time), modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenzia-mento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

A norma di legge sono legittimati a negoziare tali accordi di prossimità solo le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero le rappresentanze sindacali di tali organizzazioni operanti in azienda.

Contratti di prossimità: aspetti fiscali

Dopo aver chiarito per sommi capi cos’è un contratto di prossimità, da chi e in che ambiti può essere stipulato, ritorniamo a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2018 in merito alla tassazione degli emolumenti destinati ai dipendenti in attuazione dei contratti di prossimità.

Come già spiegato precedentemente i contratti di prossimità possono essere stipulati per determinate materie previste dalla legge che ne ha permesso la stipulazione e limitatamente a queste materie i contratti di prossimità possono operare in deroga alle norme di legge e ai CCNL.

Infatti al comma 2 bis dell’art. 8 legge 138/2011 è stabilito che i contratti di prossimità operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie previste dal comma 2 dell’art. 8 della norma di cui sopra ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Detto questo è chiaro che, come anche spiegato dall’Agenzia delle Entrate, non rientrano tra queste materie la normativa fiscale e quindi non è possibile che i contratti di prossimità deroghino alle norme del Fisco.

Quindi alle indennità e alle retribuzioni corrisposti in esecuzione dei contratti di prossimità dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR.

Tuttavia la tassabilità dell’indennizzo dipende dal fine dello stesso. Se come nel caso esposto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.16/E si tratta di indennità corrisposta al lavoratore, in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, con finalità di ristorare il dipendente per la riduzione del salario, il cosiddetto lucro cessante, allora in questo caso l’indennizzo va assoggettato a tassazione e il soggetto erogante deve operare le relative ritenute perché si tratta di somme che sostituiscono un reddito.

Le indennità che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente e sono quindi da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Tale impostazione si evince anche dall’articolo 6, comma 2, del TUIR secondo il quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”

Quindi come stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E del 2018, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente (cfr. riss. n. 155 del 2002; n. 106 del 2009).

Invece, sempre a detta dell’Agenzia delle Entrate, solo quando il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta e quindi non rappresenti una ricchezza nuova, ma abbia solo la funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

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