Contratto di solidarietà espansivo per l’incremento occupazionale
I contratti di solidarietà sono definiti dalla legge come accordi collettivi aziendali stipulati dai datori di lavoro con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori interessati, finalizzata ad uno dei seguenti due obiettivi: 1) affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi aziendale, ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale; 2) favorire nuove assunzioni. Nel primo caso si parla di contratto di solidarietà difensivo o interno, nel secondo caso di contratto di solidarietà espansivo o esterno.
Si tratta di due contratti con finalità completamente diverse. Il contratto di solidarietà difensivo mira a ridurre l’orario di lavoro dei lavoratori al fine di evitare il licenziamento di parte di essi, mentre il contratto di solidarietà espansivo ha la finalità di favorire nuove assunzioni attraverso la riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori già presenti in azienda attraverso un contratto collettivo aziendale.
Storicamente il contratto di solidarietà più diffuso è quello che gestisce le crisi aziendali ed il pericolo licenziamenti, quindi il contratto di solidarietà difensivo. Affrontiamo in questo approfondimento però il contratto di solidarietà espansivo e le agevolazioni previdenziali previste per la sua stipula.
Contratto di solidarietà espansivo
Come abbiamo accennato, l’obiettivo di tale contratto è quello di incrementare l’occupazione aziendale, ma tale obiettivo viene per legge raggiunto tramite una contestuale e programmata riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione. In pratica l’azienda deve stipulare con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative un contratto collettivo aziendale che prevede stabili riduzioni dell’orario di lavoro con corrispondente riduzione della retribuzione, rispetto al CCNL nazionale di riferimento. Tutto ciò al fine di incrementare il numero dei lavoratori attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato. A favore di tale stipula interviene l’Inps concedendo delle specifiche agevolazioni contributive.
La difficoltà dell’applicazione di tale contratto è soprattutto nel convincere i lavoratori già presenti in azienda a stipulare un contratto che riduca le ore di lavoro effettuate, non per altro per la logica e conseguente riduzione dello stipendio che ne consegue.
La legge però, come abbiamo detto, prevede degli incentivi alle aziende alla stipula del contratto di solidarietà di tipo espansivo, essendo questo contratto finalizzato all’incremento occupazione. Infatti a fronte della riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti in organico, c’è la collegata assunzione a tempo indeterminato di altri lavoratori.
Lavoratori interessati. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di inserimento lavorativo, dei lavoratori a domicilio.
Lavoratori part-time. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
I benefici contributivi dell’Inps
Per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta l'azienda ha diritto ad un contributo commisurato alle seguenti aliquote della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento:
- contributo 15% per i primi 12 mesi;
- 10% per i 12 mesi successivi;
- 5% per ulteriori 12 mesi.
Lavoratori tra i 15 ed i 29 anni. Per i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che vengono assunti con questo tipo di contratto, in sostituzione del contributo appena descritto, per i primi tre anni dall'assunzione e comunque non oltre il compimento del 29 anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella stabilita per gli apprendisti (quindi il 10%), ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori (9,19% nella maggior parte dei casi)..
Aziende del Mezzogiorno. Nel caso in cui tali lavoratori vengano assunti da aziende aventi diritto agli sgravi per il Mezzogiorno, viene per essi corrisposto, per il medesimo periodo, anche un contributo pari al 30% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.
Il parere della DPL. Per ottenere questi benefici contributivi, il datore di lavoro deve presentare alla DPL di competenza per territorio il contratto collettivo stipulato con i sindacati. La concessione del beneficio contributivo è subordinata all'accertamento da parte della Direzione provinciale del lavoro della corrispondenza tra la riduzione concordata di orario e le assunzioni effettuate.
Ottenuto il parere della Direzione, l'azienda lo comunicherà poi alla sede INPS competente. La Direzione eseguirà dei controlli sulla corretta applicazione dei contratti in questione, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione degli stessi.
Datori di lavoro esclusi. A norma dell'art. 2, comma 4, Decreto Legge n. 726 del 1984 i benefici contributivi in questione non spettano ai datori di lavoro che nei 12 mesi antecedenti le assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni di lavoro. I datori di lavoro debbono rilasciare all'INPS apposita dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che non sono stati adottati i provvedimenti di riduzione o sospensione del personale.
Benefici per il lavoratore
A differenza del contratto di solidarietà difensivo, dove il lavoratore è destinatario di un trattamento di integrazione salariale da parte dell’Inps che di fatto copre la riduzione dell’orario di lavoro e della conseguente retribuzione nella misura dell’80% per tutta la durata del contratto di solidarietà, nel contratto di solidarietà espansivo la riduzione dell’orario di lavoro, a seguito di accordo per la stipula di un contratto collettivo aziendale, comporta la riduzione proporzionata della retribuzione spettante al lavoratore.
Contributi figurativi. Gli unici benefici sono quelli previsti dall’art. 5 comma 5 della Legge n. 236 del 1993, cioè che sul piano contributivo e previdenziale, la riduzione dell’orario di lavoro è priva di effetti per il lavoratore, in quanto interviene l’INPS coprendo il periodo con l'accredito di contributi figurativi.
Trattamento di fine rapporto. Un’altra agevolazione è in materia di TFR, il quale non subisce altresì variazioni, in quanto tale istituto deve essere conteggiato sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire, nel periodo di riduzione dell’orario di lavoro.
Condizioni per ottenere la riduzione dei contributi
Per instaurare il rapporto di lavoro utilizzando la forma del contratto di solidarietà "espansivo" beneficiando delle agevolazioni previste dall’Inps, occorre che siano rispettate le seguenti condizioni stabilite dall’ente previdenziale:
La stipula di un contratto aziendale. Deve essere stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che preveda, al fine di incrementare l'organico aziendale, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale piano di assunzione di nuovo personale. La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.
Assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni che sono oggetto del contratto di solidarietà espansivo devono essere effettuate tutte con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La finalità è uno stabile incremento occupazione a fronte di una riduzione altrettanto stabile dell’orario di lavoro per tutti i lavoratori.
Divieto di licenziamenti o CIGS. L'azienda che intende beneficiare delle agevolazioni contributive attraverso la stipula del contratto di solidarietà espansivo non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti le assunzioni, a riduzione di personale ovvero a sospensioni di lavoro con ricorso alla cassa integrazioni guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale.
Tutela del lavoro femminile. Le assunzioni non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore nell'unità produttiva interessata dalla riduzione di orario.
Invio copia del contratto all’Inps. Una degli adempimenti necessari per ottenere i benefici contributivi è l’invio di una copia del contratto collettivo aziendale all’ente previdenziale. La copia deve essere depositata presso il Servizio Lavoro, che effettuerà l'accertamento della corrispondenza tra la riduzione dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.