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Le agevolazioni nel contratto di inserimento: la riduzione dei contributi

I datori di lavoro che assumono giovani, disoccupati, donne e persone con handicap con il contratto di inserimento, possono usufruire di benefici contributivi. L’agevolazione riguarda la riduzione dei contributi da versare all’Inps. Vediamo la misura degli sgravi.
A cura di Antonio Barbato
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agevolazioni contributive

Per alcune categorie di persone, i cosiddetti lavoratori svantaggiati, la legge prevede degli incentivi per l’inserimento nel mondo del lavoro, e per l’acquisizione di competenze professionali,  o per il reinserimento a seguito di perdita del posto di lavoro. Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 per ottenere questi scopi sociali ha introdotto tra i contratti stipulabili il contratto di inserimento, destinato ai giovani, alle donne ed ai disoccupati, e che può avere una durata contrattuale che va dai 9 ai 18 mesi.

Tale contratto prevede delle importanti agevolazioni per i datori di lavoro che assumono queste categorie di lavoratori svantaggiati. Le agevolazioni consistono soprattutto in una riduzione del costo del lavoro del dipendente assunto. E vanno dalla possibilità di sottoinquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori (con conseguente abbattimento dei costi), fino alla consistente riduzione dei contributi da versare agli enti previdenziali e assistenziali, come l’Inps e l’Inail.

Tali sgravi permettono al datore di lavoro di avere convenienza ad assumere il lavoratore con il contratto di inserimento. Approfondiamo ora i benefici contributivi.

Riduzione dei contributi da versare all’Inps

I datori di lavoro che assumono con contratto di inserimento lavoratori considerati svantaggiati beneficiano di una generale riduzione dell’onere contributivo pari al 25% dei contributi a loro carico. L’Inps comunica annualmente la misura delle riduzioni contributive che può anche essere superiore, fino ad arrivare ad essere determinata, non come una riduzione ma come contribuzione fissa dovuta nella misura di quella dovuta per gli apprendisti (il 10%). La contribuzione a carico dei lavoratori, il 9,19% è esclusa dalle agevolazioni.

La fruizione della riduzione dei contributi del 25% è subordinata a determinate condizioni volute dall’art. 5 del Regolamento CE n. 2204 del 2002:

Durata del contratto di almeno 12 mesi. Questa è una importantissima condizione posta dall’ente previdenziale. Il contratto deve essere di almeno 12 mesi, quindi dai 12 ai 18 mesi. L’agevolazione non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro viene risolto per giusta causa prima del termine dei 12 mesi.

Incremento netto del numero dei dipendenti. L’assunzione con contratto di inserimento deve determinare un aumento netto del numero dei dipendenti nello stabilimento interessato, oppure nel caso in cui non vi è questo aumento, l’assunzione deve interessare la copertura di un posto vacante lasciato da un altro lavoratore a seguito di uno dei seguenti casi: dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. Sono esclusi evidentemente i licenziamenti per riduzione del personale.

Il calcolo dell’incremento netto va riferito alla media dei lavoratori occupati nello stabilimento nei 12 mesi precedenti l’assunzione. Ed il numero dei dipendenti è inteso come numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante l’anno. I lavoratori con contratto part-time  o con contratto di lavoro stagionale sono da considerare come frazioni di unità di lavoro per anno.

Massimo 50% del costo salariale. L’ammontare del beneficio contributivo non deve superare il 50% (elevato al 60% se l’assunzione riguarda una persona disabile) del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per il calcolo il riferimento è al singolo rapporto di lavoro. Il costo salariale annuo comprende sia la retribuzione lorda che i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (contributi Inps e Inail).

Misura delle agevolazioni contributive

Per l’anno in corso, la misura delle agevolazioni contributive è determinata come segue:

  • Per i datori di lavoro sotto forma di imprese, la riduzione contributiva è del 25% nel centro e nel nord dell’Italia, mentre nel Mezzogiorno la contribuzione dovuta è pari a quella fissa dovuta per gli apprendisti, cioè il 10%;
  • Per i datori di lavoro non aventi natura di impresa, la riduzione contributiva è del 25% nel centro  e nel nord dell’Italia, mentre nel Mezzogiorno è pari al 50%;
  • Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti, la riduzione dei contributi Inps dovuti  è del 40% nel centro e nel nord dell’Italia, mentre nel Mezzogiorno la contribuzione dovuta è pari a quella fissa dovuta per gli apprendisti, cioè il 10%;
  • Per le imprese artigiane, non c’è riduzione contributiva ma c’è la contribuzione dovuta in misura fissa come quella per gli apprendisti, cioè il 10%;
  • Per i datori di lavoro del settore agricolo, la riduzione contributiva è pari al 25% nelle zone del centro e del nord dell’Italia, mentre nel Mezzogiorno la contribuzione dovuta è pari a quella fissa dovuta per gli apprendisti, cioè il 10%.

La riduzione si calcola sulla quota di contributi a carico dell’impresa che è la differenza tra la contribuzione dovuta sulla base dell’aliquota contributiva e la contribuzione dovuta a carico del lavoratore, entrambe pubblicate nelle tabelle dell’Inps.

Lavoratori del settore edile con contratto di reinserimento. Nel caso dei lavoratori edili che percepiscono da almeno 12 mesi il trattamento speciale di disoccupazione, per le imprese c’è la possibilità di optare per il contratto di reinserimento lavorativo e in quel caso, come è possibile leggere nell’approfondimento, la riduzione contributiva sale al 75% dei contributi dovuti.

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