Contributi di perequazione sulle pensioni: la solidarietà voluta dalla Manovra
Il Decreto Legge n. 98/2011 del 6 luglio, la cosiddetta Manovra economica correttiva, all’art. 18 comma 22-bis, ha introdotto un contributo di perequazione dovuto dai titolari di pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui. Si tratta di un contributo definito di solidarietà, trattenuto dall’Ente pensionistico sulla pensione, dovuto dai titolari delle cosiddette pensioni d’oro.
Il contributo di solidarietà voluto dal Governo vale per tutti i pensionati oltre i 90.000 euro lordi annui. Infatti la norma comprende sia per i pensionati Inps che per i titolari di pensioni presso altri enti previdenziali (Inpdap, Enpals), ivi compreso i professionisti che ricevono la pensione dalle Casse professionali.
Per il calcolo della importo lordo del trattamento pensionistico, il cui il superamento dei 90.000 euro o 150.000 euro lordi fa scattare il contributo di perequazione, vanno considerati anche i trattamenti pensionistici complementari e integrativi, sia erogati dall’Inps che dagli altri enti previdenziali.
Il contributo va dal 5 per cento al 10 per cento. Il contributo di perequazione, trattenuto dall’ente pensionistico sulla pensione, è un contributo previdenziale pari al 5 per cento, calcolato sulla parte della pensione lorda annua eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro (es. pensione lorda di 120.000 euro, il 5% sarà calcolato su 30.000 euro).
Sulla parte eccedente i 150.000 euro, il contributo di solidarietà sale al 10 per cento (es. pensione lorda di 160.000 euro, sarà calcolato il 5% su 60.000 euro ed il 10% su 10.000 euro). Il trattamento pensionistico complessivo, in ogni caso, non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
Contributo di perequazione (o di solidarietà) dovuto fino al 31 dicembre 2014
Il contributo di solidarietà è dovuto dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014. E’ quanto previsto dalla Legge di conversione n. 111/2011, del Decreto Legge n. 98/2011, la Manovra economica correttiva. La circolare n. 109/2011 dell’Inps fornisce le istruzioni operative e contabili.
L’importo del contributo previdenziale sarà trattenuto quindi sulle rate di pensione corrisposte da agosto 2011 in poi e sarà poi conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento, tenendo conto dell’importo annuo lordo della pensione corrisposta.
Nel caso di più pensioni, precisa la circolare, il contributo annuo dovrà essere trattenuto in misura proporzionale rispetto ai trattamenti erogati. La circolare precisa inoltre che esiste un importo minimo del contributo annuo da trattenere, che è pari a 12 euro.
Contributi di perequazione deducibile dal reddito. Per quanto riguarda il trattamento fiscale del contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione, la circolare precisa che è deducibile dall’imponibile Irpef, pertanto, come gli altri contributi previdenziali, va in diminuzione dell’imponibile fiscale sul quale si calcolano le imposte sul reddito dovute.