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Contributi volontari: aliquote e importi dovuti per l’anno 2014

L’Inps ogni anno pubblica circolari sui contributi volontari nelle quali dettaglia le retribuzioni minime, le aliquote IVS, il massimale, e gli importi dei contributi da versare in caso di prosecuzione volontaria. Le novità riguardano i dipendenti non agricoli, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, al Fondo Volo, Elettrici, gli Artigiani, i Commercianti, i lavoratori delle Ferrovie dello Stato e gli ex-Ipost e Inpdai. Ed infine i lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, ecc.). Vediamo tutti i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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L’Inps ogni anno con delle circolari aggiorna le retribuzioni minime, le aliquote e le quote mensili e annuali degli importi dovuti per i

contributi volontari per l’anno 2014 per i lavoratori dipendenti non agricoli, i lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata. Stabisce le aliquote anche per i lavoratori del Fondo Volo, Elettrici, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane ex I-post e gli ex-Inpdai, nonché le aliquote, gli importi mensili legati al reddito settimanale per i lavoratori agricoli, dai dipendenti fino ai lavoratori autonomi come i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e gli altri lavoratori del settore agricoltura.

Con la sola esclusione dei lavoratori agricoli, la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali può essere richiesta all’Inps da parte dei lavoratori che hanno i requisiti di almeno 5 anni  di contributi e 3  anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. E’ necessaria infatti un’autorizzazione dell’Inps per poter versare.

Per i lavoratori agricoli ci sono specifici requisiti richiesti, come i 465 o 310 contributi giornalieri agricoli, rispettivamente per gli uomini o per le donne e i giovani, in tutta la vita lavorativa ed i 279 o 186 contributi giornalieri agricoli, rispettivamente per gli uomini o per le donne e i giovani, nel quinquennio precedente la data della domanda. Per maggiori informazioni vediamo i versamenti volontari in agricoltura.

Per quanto riguarda i periodi per i quali è possibile versare i contributi, si tratta di tutti i periodi in cui il lavoratore non svolge alcun tipo di attività lavorativa, sia dipendente, che parasubordinata, che autonoma, oppure si trova in periodi di aspettativa non retribuita di breve durata, richiesta dal lavoratore per motivi familiari o di studio, oppure ha stipulato un contratto part-time, sia verticale, che orizzontale o misto. Previsti anche dei casi in cui c’è una sospensione o interruzione del rapporto di lavoro.

La prosecuzione volontaria è di una tipologia di contribuzione appunto del tutto volontaria che, ai fini del diritto e della misura della pensione, ha la stessa efficacia di quella obbligatoria. Ovviamente l’onere economico è sostenuto dal lavoratore. I vantaggi della contribuzione sono nel miglioramento della situazione pensionistica del lavoratore. Vediamo ora gli aggiornamenti relativi alle aliquote e agli importi dovuti per l’anno 2014 comunicati dall’Inps nella circolare n. 51 del 16 aprile 2014 e nella circolare n. 82 del 27 giugno 2014 per quanto riguarda i lavoratori agricoli

SOMMARIO:
Dipendenti non agricoli
Fondo Volo, Elettrici, Ferrovie dello Stato, ex-Ipost
Gestioni Artigiani e Commercianti
Gestione separata
Lavoratori agricoli

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

La circolare: “L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2012 – dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013, pari al 1,10%.

L’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni. Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2014:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,35;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.031,00;
  • il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.123,00”. 

Sulla base di quanto comunicato quindi dalla circolare Inps n. 51 del 16 aprile 2014, quindi la retribuzione minima è di poco superiore a 200 euro a settimana, la conseguenza è che su base mensile, la contribuzione minima sulla quale calcolare i contributi volontari da versare per aver accreditato la mensilità nell’estratto conto previdenziale è di circa 868 euro mensili. Su questa cifra va poi applicata aliquota IVS. In sostanza i contributi dovuti come minimo sono calcolati su 868 euro al mese, anche se la retribuzione di riferimento del lavoratore o assicurato fosse inferiore. L’aliquota aggiuntiva dell’1% in più da versare scatta quindi quando la retribuzione è oltre i 46.031 euro annui. E poi c’è il massimale, oltre il quale non sono dovuti contributi volontari, che è di 100.123 euro.

Aliquota IVS 2014 per il versamento dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti: nessuna variazione. La circolare comunica ancora che “per l’anno 2014 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno 2013, che si conferma quindi pari al 32,37%. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.

L’aliquota IVS 2014 relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%. 

La circolare poi pubblica una tabella riepilogo dei minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995 per gli anni solari che vanno dal 1997 al 2014. Riepiloghiamo gli ultimi anni:

  • Nel 2013 la retribuzione minima per il versamento dei contributi volontari all’Inps era di 198,17 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva scattava al superamento di 45.530 euro di reddito, mentre il massimale era di 99.034 euro, l’aliquota IVS per il calcolo dei contributi volontari dovuti era sempre del 32,37%; 
  • Nel 2012 la retribuzione minima era di 192,40 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva scattava al superamento di 44.204 euro di reddito, mentre il massimale era di 96.149 euro, l’aliquota IVS era invece del 31,87%;
  • Nel 2011 la retribuzione minima era di 187,34 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva scattava al superamento di 43.042 euro di reddito, mentre il massimale era di 93.622 euro, l’aliquota IVS era sempre del 31,87%;
  • Nel 2010 la retribuzione minima era di 184,39 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva scattava al superamento di 42.364 euro di reddito, mentre il massimale era di 92.147 euro, l’aliquota IVS era invece del 31,37%;
  • Nel 2009 la retribuzione minima era di 183,10 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva scattava al superamento di 42.069 euro di reddito, mentre il massimale era di 91.507 euro, l’aliquota IVS era sempre del 31,37%;
  • Per gli anni dal 2008 al 1997 consultare la circolare n. 51 del 16 aprile 2014. 

Contributi volontari per Fondo Volo, Elettrici, Ferrovie dello Stato, ex I-Post e Inpdai

La circolare comunica anche le variazioni relative ai contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare, per i contributi volontari all’Inps, la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (la riduzione prevista dal D. Lgs. n. 164/1997);
  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%. 

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili: X3 = aliquota IVS del 40,82%; Y3 = aliquota IVS del 37,70%; Z3 = aliquota IVS del 38,00%. 

Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST). Per l’anno 2014 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2013, che si conferma quindi pari al 32,65%. 

Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD. La circolare poi dettaglia le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2014, relative ai soggetti, distinti per categoria, autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data. Si tratta di una tabella che ripartisce i contributi versati tra la quota pensione e la base.

Contributi volontari Inps  Gestione Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni. La contribuzione volontaria per la Gestione Artigiani o la Gestione Commercianti si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.

La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. L’importo 2014 dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovrà essere calcolato con le aliquote 2014 per artigiani e commercianti.

Le aliquote Inps 2014 per gli artigiani sono le seguenti:

  • 22,20% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai  21 anni;
  • 19,20% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Le aliquote Inps 2014 per i Commercianti sono le seguenti:

  • 22,29% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai  21 anni;
  • 19,29% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. 

Sulla base delle aliquote e dei valori reddituali aggiornati, l’Inps ha predisposto le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2014. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle varie classi di Artigiani e Commercianti. 

Artigiani  – Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria dei contributi (Decorrenza 1/1/2014): 

  • Fino a € 15.516 euro, e un reddito medio imponibile di 15.516, la contribuzione mensile è di 287,05 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore a 21 anni, mentre la contribuzione mensile è di 248,26 euro per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni;
  • da € 15.517 a € 20.602 di reddito, e reddito medio imponibile di 18.060, le contribuzioni di cui sopra passano a 334,11 euro nel primo caso e 288,96 euro nel secondo caso;
  • da € 20.603 a € 25.688 di reddito, e reddito medio imponibile di 23.146, le contribuzioni di cui sopra passano a 428,20 euro nel primo caso e 370,34 euro nel secondo caso;
  • da € 25.689 a € 30.774 di reddito, e reddito medio imponibile di 28.232, le contribuzioni di cui sopra passano a 522,29 euro nel primo caso e 451,71 euro nel secondo caso;
  • da € 30.775 a € 35.860 di reddito, e reddito medio imponibile di 33.318, le contribuzioni di cui sopra passano a 616,38 euro nel primo caso e 533,09 euro nel secondo caso;
  • da € 35.861 a € 40.946 di reddito, e reddito medio imponibile di 38.404, le contribuzioni di cui sopra passano a 710,47 euro nel primo caso e 614,46 euro nel secondo caso;
  • da € 40.947 a € 46.030di reddito, e reddito medio imponibile di 43.489, le contribuzioni di cui sopra passano a 804,55 euro nel primo caso e 695,82 euro nel secondo caso;
  • da € 46.031 in poi,  le contribuzioni di cui sopra passano a 851,57 euro nel primo caso e 736,50 euro nel secondo caso. 

Commercianti  – Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria dei contributi (Decorrenza 1/1/2014): 

  • Fino a € 15.516 euro, e un reddito medio imponibile di 15.516, la contribuzione mensile è di 288,21 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore a 21 anni, mentre la contribuzione mensile è di 249,42 euro per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni;
  • da € 15.517 a € 20.602 di reddito, e reddito medio imponibile di 18.060, le contribuzioni di cui sopra passano a 335,46 euro nel primo caso e 290,31 euro nel secondo caso;
  • da € 20.603 a € 25.688 di reddito, e reddito medio imponibile di 23.146, le contribuzioni di cui sopra passano a 429,94 euro nel primo caso e 372,07 euro nel secondo caso;
  • da € 25.689 a € 30.774 di reddito, e reddito medio imponibile di 28.232, le contribuzioni di cui sopra passano a 524,41 euro nel primo caso e 453,86 euro nel secondo caso;
  • da € 30.775 a € 35.860 di reddito, e reddito medio imponibile di 33.318, le contribuzioni di cui sopra passano a 618,88 euro nel primo caso e 535,59 euro nel secondo caso;
  • da € 35.861 a € 40.946 di reddito, e reddito medio imponibile di 38.404, le contribuzioni di cui sopra passano a 713,35 euro nel primo caso e 617,34 euro nel secondo caso;
  • da € 40.947 a € 46.030 di reddito, e reddito medio imponibile di 43.489, le contribuzioni di cui sopra passano a 807,81 euro nel primo caso e 699,09 euro nel secondo caso;
  • da € 46.031 in poi,  le contribuzioni di cui sopra passano a 855,03 euro nel primo caso e 739,95 euro nel secondo caso. 

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

Contributi volontari 2014 iscritti alla Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata Inps (si tratta dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sia co.co.co. che con contratto a progetto, ad esempio, ma anche i professionisti senza cassa, per maggiori informazioni vediamo i contributi volontari dei parasubordinati) deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2014, al 27% per i professionisti ed al 28% per i collaboratori e figure assimilate.

Poiché nel 2014 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.516,00, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore:

  • a € 4.189,32 su base annua e € 349,11 su base mensile per quanto concerne i professionisti;
  • e a € 4.344,48 su base annua e € 362,04 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti (collaboratori). 

Doppia contribuzione alla Gestione Separata. Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Modalità di versamento dei contributi volontari. Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati quindi il 30 giugno 2014 per il 1° trimestre 2014 (gennaio – marzo), 30 settembre 2014 per il 2° trimestre 2014 (aprile – giugno), 31 dicembre 2014 per il 3° trimestre 2014 luglio – settembre) e il 31 marzo 2015 per il 4° trimestre 2014 (ottobre – dicembre). Per maggiori informazioni vediamo le modalità di pagamento dei contributi volontari.

Lavoratori agricoli

Con la circolare n. 82 del 27 giugno 2014, l’Inps ha definito le modalità di calcolo, per l’anno 2014, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Si tratta dei lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971, gli operai agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni e compartecipanti familiari, ed infine i coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O, sia i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 che in data successiva. Per le informazioni sulle aliquote, gli importi da versare, e le retribuzioni minime, vediamo il versamento dei contributi volontari agricoli.

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