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Retribuzioni minime Inps 2014 per il calcolo dei contributi dovuti

L’Inps con una circolare ha comunicato gli importi dei minimali di retribuzione giornaliera utili per il calcolo dei contributi da versare. Stabilita anche la misura per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% ed il limite per l’accredito dei mesi di contributi obbligatori e figurativi nell’estratto conto. Stabilito anche il massimale contributivo di retribuzione imponibile. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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minimale contributivo

I contributi dovuti all’Inps per i rapporti di lavoro subordinato sono versati sulla base di aliquote contributive applicate all’imponibile mensile lordo previdenziale indicato in busta paga del lavoratore. La normativa Inps prevede un minimale di retribuzione giornaliera, ossia per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. L’Inps ogni anno comunica con una circolare l’entità delle retribuzioni minime.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi, quindi,  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. La circolare Inps n. 20 del 6 febbraio 2014 fornisce i nuovi limiti e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La normativa sul minimale di retribuzione

Come già detto, la retribuzione da assumere ai fini contributivi (quindi come base di calcolo dei contributi previdenziali da versare all’Inps) deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Il minimale di retribuzione dei CCNL e dell’Inps ai fini contributivi. L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338 del 1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva (ai CCNL) posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva (quindi dei CCNL di settore). Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

L’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 recita “In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.

Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

Sulla base della disposizione della legge sopra citata il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi. Tali valori devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2013, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari all’ 1,1%, l’Inps ha stabilito i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2014.

L’Inps nella circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 ha stabilito che, essendo il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo di pensione lavoratori dipendenti (FPLD) pari a 500,88 euro per l’anno 2014, la misura del minimale di retribuzione giornaliera 2014 è pari a 47,58 euro (ossia il 9,5%). Il Minimale giornaliero Inps nel corso degli ultimi anni è quindi il seguente:

  • Anno 2014 pari a 47,58 euro, essendo il trattamento minimo di pensione pari a 500,88 euro;
  • Anno 2013 pari a 47,07 euro, essendo il trattamento minimo di pensione pari a 496,43 euro;
  • Anno 2012 pari a 45,70 euro, essendo il trattamento minimo di pensione pari a 481,00 euro;
  • Anno 2011 pari a 44,49 euro, essendo il trattamento minimo di pensione pari a 468,35 euro;
  • Anno 2010 pari a 43,79 euro, essendo il trattamento minimo di pensione pari a 460,97 euro. 

Il valore del minimale giornaliero viene moltiplicato per 26 per ottenere il valore del minimale mensile. Quindi nel 2014 il valore è pari a 47,58 euro per 26 = 1.237,08 euro. In caso di assenze non retribuite (es. i permessi non retribuiti), il minimale mensile di determina moltiplicando il valore giornaliero del minimale per il numero dei giorni retribuiti, in tutto o in parte. Se le assenze sono retribuite con indennità a carico dell’Inps (es. indennità di malattia), e con quote integrative a carico del datore di lavoro, il vincolo del minimale non  si applica in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di integrazioni retributive di importo inferiore al predetto minimo.

Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto a termine il minimale contributivo viene determinato su base oraria. Si moltiplica il minimale giornaliero stabilito per i lavoratori a tempo pieno (nel 2014 pari a 47,58 euro) per il numero di giornate di lavoro settimanale con orario normale (pari a sei anche per le aziende che effettuano la settimana corta), poi si divide il prodotto per il numero delle ore di orario settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Per il 2014 il calcolo sarebbe 47,58 euro per 6 diviso 40 = 7,137 euro, ossia 7,14 euro (come precisa la circolare n. 20/2014). L’Inps con un messaggio del 2005 ha precisato che la contribuzione deve essere calcolata, secondo il criterio indicato, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti del contratto individuale di lavoro anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL del settore.

La circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 definisce anche altre situazioni particolari, come i lavoratori di società cooperative: “a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori”. Quindi con le regole sopra descritte. Per le cooperative sociali analogo discorso.

In ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile la circolare precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione. Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo). La circolare: ”In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell’assicurazione generale

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni. Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell’articolo 1, l’applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.” In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata. La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2014, è pari a €47,58. 

Retribuzioni convenzionali in genere. Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni è pari, per l’anno 2014, a € 26,44. Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2014 è fissata in € 661,00 mensili (26,44 x 25gg.).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2013 a 1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2014, a € 26,44 (11). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 47,58. 

Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2014 in € 46.031,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2014 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere  osservato il criterio della mensilizzazione. 

Limite per accredito dei contributi obbligatori e figurativi. La circolare n. 20 del 2014: “Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l'anno 2014, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35”. Il limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro è pari a 10.418,00, ottenuto moltiplicando 200,35 euro x 52 settimane.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La circolare n. 20 dell’Inps riporta gli importi per l’anno 2013, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997:

  • Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
  • Fringe benefit (tetto): 258,23 euro;
  • Indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
  • Indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
  • Indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
  • Indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
  • Indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
  • Indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
  • Indennità di trasferimento Italia (tetto): 1.549,37 euro;
  • Indennità di trasferimento estero (tetto): 4.648,11 euro;
  • Azioni offerte ai dipendenti (tetto): 2.065,83 euro. 

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. La circolare Inps: “Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 è pari per l’anno 2014 a € 2082,08”.

Il massimale di retribuzione imponibile Inps

La circolare Inps: “Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l'anno 2014, a € 100.123,27 che arrotondato all’unità di euro è pari a €100.123,00”. Nel 2013 il massimale era pari a 99.034 euro, nel 2012 l’importo era di 96.149 euro, nel 2011 l’importo era di 93.622 euro, nel 2010 era di 92.147 euro. Per maggiori informazioni vediamo il massimale di retribuzione Inps.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2014, in € 67,14.

Retribuzioni convenzionali

In alcuni casi particolari i contributi non sono calcolati sulla retribuzione effettivamente erogata ma su retribuzioni stabilite convenzionalmente.

Per i lavoratori domestici l’importo del contributo orario è stabilito annualmente, sempre da una circolare dell’Inps. Tali importi sono stabiliti in relazione a retribuzioni convenzionali commisurate a fasce di retribuzione effettiva. L’Inps ha pubblicato la circolare per l’anno 2014 nella quale è confermato che per i lavoratori che prestano attività presso lo stesso datore di lavoro per più di 24 ore settimanali l’importo dei contributi da versare è fisso (nel 2014 pari a 1,01 euro ad ora, importo che si eleva a 1,08 euro all’ora in caso di contratto a termine) ed è indipendente dall’entità della retribuzione effettiva percepita. Per maggiori informazioni vediamo i contributi 2014 per lavoratori domestici.

Sulla base di retribuzioni convenzionali sono calcolati anche i contributi per i lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni sono fissate con decreto ministeriale.

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente viene fissata, anche in questo caso, con decreto ministeriale la retribuzione convenzionale in base alla quale i lavoratori possono versare l’eventuale differenza contributiva con riferimento ai periodi di lavoro nei quali hanno percepito una retribuzione di importo inferiore oppure hanno usufruito dell’indennità di disponibilità, ossia quell’indennità che il lavoratore percepisce quando mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative in attesa della chiamata, dell’utilizzazione. La misura di tale indennità deve essere almeno del 20% della retribuzione.

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