Contributi volontari: modalità e scadenze dei versamenti all’Inps
AGGIORNAMENTO 17-04-2014 – I lavoratori per avere accesso alla pensione devono versare i contributi all’Inps. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, il versamento è a carico del datore di lavoro che versa i contributi per conto del dipendente, ivi compreso la quota a carico di quest’ultimo. Per i lavoratori autonomi i contributi sono versati invece a proprio carico. Oltre alla contribuzione normale, l’Inps consente ai lavoratori la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione attraverso il versamento dei contributi volontari.
La finalità della contribuzione volontaria è quella di perfezionare i propri requisiti per l’accesso alla pensione, aumentando la contribuzione accreditata nell’estratto conto personale, oppure aumentare l’importo del trattamento pensionistico per chi ha già perfezionato i requisiti contributivi.
Per poter versare i contributi volontari sono necessari dei requisiti e, soprattutto, è necessario presentare la domanda all’Inps che successivamente invierà l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Una volta ricevuto l’ok dall’Ente, il lavoratore può iniziare i versamenti dei contributi previdenziali volontari.
il versamento può essere effettuato utilizzando il nuovo sistema dei bollettini MAV che sono stati inviati dall’Inps a tutti gli interessati. Il versamento va effettuato allo scadere del trimestre successivo a quello a cui i contributi si riferiscono.
Le scadenze per ogni trimestre sono le seguenti:
- 30 giugno per i contributi del primo trimestre, cioè gennaio – marzo;
- 30 settembre per i contributi del secondo trimestre, cioè aprile – giugno;
- 31 dicembre per i contributi del terzo trimestre, cioè luglio – settembre;
- 31 marzo per i contributi del quarto e ultimo trimestre, cioè ottobre – dicembre;
Il pagamento oltre che con i bollettini MAV, può essere fatto anche:
- direttamente online, collegandosi al sito internet www.inps.it e seguendo il seguente percorso di navigazione a partire dalla homepage: Servizi online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi versamenti volontari;
- chiamando il Contact Center multicanale al numero verde gratuito 803164 e utilizzando la carta di credito.
Pagamento in ritardo
Il versamento dei contributi va effettuato rigorosamente entro la data di scadenza prevista dalla legge. L’Inps infatti non consente neanche un giorno di ritardo, infatti nel caso ci sia un versamento tardivo l’Inps provvederà alla restituzione della somma, senza interessi, e soprattutto non accrediterà i contributi versati per il trimestre.
Il lavoratore, pur avendo perso l’accredito del trimestre, può evitare il rimborso dei contributi versati in ritardo chiedendo agli uffici dell’Inps che l’importo pagato sia utilizzato per coprire il trimestre successivo.
Esempio: Se il versamento per il primo trimestre gennaio – marzo viene effettuato il 2 luglio anziché entro il 30 giugno, termine ultimo per il pagamento col modello Mav, i due giorni di ritardo comportano la perdita dell’accredito del trimestre, che resterà scoperto dalla contribuzione. In questo caso il lavoratore può chiedere agli uffici l’accredito sul trimestre successivo aprile – giugno.
Pagamento di una somma inferiore o superiore
Può capire che sia versata una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps. In questo caso il periodo coperto dall’Inps verrà proporzionalmente ridotto sulla base dell’effettivo versamento effettuato. L’Inps determinerà quante settimane del trimestre sono state coperte dall’importo pagato e le accrediterà.
Nel caso invece di un versamento di una cifra superiore all’importo comunicato dall’Inps, la somma eccedente quella richiesta dall’Inps verrà restituita al lavoratore dallo stesso ente pensionistico. In pratica l’importo versato in più, viene riaccreditato al lavoratore.
Pagamento per il semestre antecedente la domanda
Il lavoratore ha la facoltà di effettuare i versamenti volontari anche per il semestre antecedente la data di presentazione della domanda, se i sei mesi precedenti non sono coperti da altra contribuzione (obbligatoria o figurativa).
La facoltà di versamento per i 6 mesi antecedenti, anche se non espressamente richiesta, deve essere concessa dall’Inps all’assicurato che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, non risultando delle cause ostative, viene autorizzato a seguito dell’accoglimento della domanda di prosecuzione volontaria.
La concessione della facoltà di effettuare il versamento per il semestre antecedente la domanda non determina la retrodatazione della decorrenza dell’autorizzazione che resta fissata al primo sabato successivo alla presentazione della domanda ovvero al primo giorno del mese di presentazione della domanda.