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Contributo a fondo perduto: istanza, istruzioni, software per domanda all’Agenzia Entrate

L’istanza per il contributo a fondo perduto può essere presentata dal 14 giugno al 13 agosto 2020 esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari, attraverso il servizio Entratel o Fisconline, utilizzando un software di compilazione. E’ possibile anche la presentazione online con una procedura web tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. L’acceso tramite SPID. Ecco il PDF della domanda, le istruzioni, il software e tutto l’iter di presentazione della domanda per il fondo perduto del Decreto Rilancio.
A cura di Antonio Barbato
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento con il modello in PDF e le istruzioni per l'invio dell'istanza del contributo a fondo perduto a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020.

Imprese, società, escluso professionisti iscritti a casse private, lavoratori autonomi nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio (ecco a chi spetta) sotto forma di somma di denaro, devono dichiarare i requisiti e presentare con il modello di domanda debitamente compilato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia in caso di contributo di importo superiore a 150 mila euro.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto il contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Nel provvedimento c'è l'elenco delle informazioni richieste.

Il provvedimento ha approvato:

L'Agenzia delle Entrate ha poi predisposto una guida al contributo a fondo perduto consultabile tra le guide fiscali "L'Agenzia informa". Ed un vademecum.

L'Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.

L'istanza per il contributo a fondo perduto va presentata dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.

Le modalità di presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto sono esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari:

  • con la compilazione tramite software di compilazione e invio attraverso Entratel o Fisconline;
  • oppure con la compilazione e invio con una procedura web e tramite il servizio "Fatture e Corrispettivi" sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa contiene l'istanza per il contributo a fondo perduto

Leggendo le istruzioni per la compilazione dell'istanza per il contributo a fondo perduto è possibile avere maggiori informazioni sulla normativa del Decreto Rilancio che ha istituito il contributo a fondo perduto per coloro che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33,34% confrontando il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Nell'istanza per il contributo a fondo perduto vanno dichiarati i requisiti, in primis l'indicazione della fascia di fatturato relativo all'intero anno 2019, se rientrante nei limiti di 400.000 euro, se superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro e se superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000 euro, che è il limite massimo oltre il quale il contributo a fondo perduto non spetta pur in presenza del requisito del calo di fatturato.

Nell'istanza va dichiarato l'esatto ammontare dell'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e nel mese di aprile 2020. Nelle istruzioni viene precisato che per determinare correttamente gli importi occorre far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni e di prestazione dei servizi.

Accanto all'indicazione dell'IBAN va spuntato anche l'impegno alla presentazione telematica con l'apposita dichiarazione di responsabilità anche penale derivante dal rilascio di dichiarazioni mendaci. Nel caso di importo del contributo superiore a 150 mila euro il dichiarante deve anche una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

L’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Come inviare l'istanza

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Tramite intermediari

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l’intermediario – oltre al suo codice fiscale – dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze del contributo a fondo perduto sono solo informatiche.

Invio istanza: ecco le istruzioni

Per l'invio dell'istanza per il contributo a fondo perduto si può utilizzare:

  • un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell’istanza va inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione;
  • una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”) deve seguire i seguenti passi:

1. accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità);

2. cliccare sul link “Fatture e Corrispettivi” presente nella home page della sua scrivania;

3. cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”

4. cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)”

5. inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”.

Protocollo telematico

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.

Controlli formali e di coerenza

All'atto dell'invio delle domanda e in sede di rilascio del protocollo telematico, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

Dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell’Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Accoglimento e pagamento tramite Iban

Al termine di tali controlli, il sistema dell’Agenzia emette:

• in caso di esito negativo, una “ricevuta di scarto”;

• in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l’”accoglimento” dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell’istanza) viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che trasmette l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata dei servizi telematici.

All’interno della procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l’esito dell’istanza trasmessa.

Al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

Rinuncia e sanzioni

Nell’ipotesi in cui sia rilasciata al soggetto richiedente la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e lo stesso presenti una rinuncia:

  • Prima che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • dopo che il contributo sia stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni in misura corrispondente a quelle disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.

Occorre quindi prestare particolarmente attenzione alla corretta compilazione della domanda presentata.

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