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Come funzionano i controlli a distanza dei lavoratori: ecco cosa cambia

Cambia la normativa sui controlli a distanza del lavoratore: uno dei decreti del Job Act riscrive l’articolo 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). I datori di lavoro potranno installare impianti audiovisivi (telecamere), necessario un accordo sindacale o autorizzazione della DTL. Sarà possibile anche controllare gli strumenti di lavoro (cellulari, pc, tablet, telefoni aziendali) per fini aziendali, ma anche per motivi disciplinari. E’ obbligatorio rispettare la privacy del lavoratore e dare al dipendente un adeguata informazione. E per il Ministero del lavoro “nessuna liberalizzazione”. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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controlli su telefonino pc tablet telecamere

Uno dei decreti attuativi del Jobs Act approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2015 contiene una norma che riscrive totalmente l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in materia di impianti audiovisivi e controlli a distanza del lavoratore. Viene superato il divieto assoluto di installare telecamere e impianti audiovisivi in azienda. Tali installazioni saranno possibili previo accordo sindacale o autorizzazione. Viene prevista soprattutto la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, senza necessità di accordo coi sindacati o autorizzazioni, se lo strumento in dotazione del dipendente è uno strumento di lavoro.

Pertanto il datore di lavoro potrà monitorare i telefoni cellulari, pc, tablet aziendali dati in dotazione al lavoratore.

Ma il "controllo a distanza" del lavoratore in questi casi, pur sé non è previsto dalla norma alcun accordo con i sindacati o autorizzazione, deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. Non solo, al lavoratore deve essere data un adeguata informazione sui controlli adoperati dal datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro è intervenuto in tal senso chiarendo la norma non autorizza assolutamente controlli a distanza sui lavoratori. Vediamo a questo punto, più nel dettaglio, cosa cambia.

A revisionare l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori è uno dei decreti del Jobs Act, che non è approvato, in quanto è ancora in fase preliminare. Più precisamente la nuova disposizione è contenuta nell’art. 23 dello “schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”.

Al comma 1 dell’art. 23, viene introdotto il seguente nuovo art. 4 della legge n. 300 del 1970:

Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e produttive,
  • per la sicurezza del lavoro
  • e per la tutela del patrimonio aziendale

e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA). In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (DTL) o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Ciò significa che l’installazione di telecamere in azienda non è più genericamente vietata, ma può essere consentita, sempre su accordo con sindacati o tramite autorizzazioni ministeriali o della DTL, in tre casi: per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Il comma 2 del nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori contiene un importante deroga in caso di strumenti di lavoro quali cellulari, pc, tablet e ogni strumento atto a lavorare:

La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – privacy).

L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente: “Art. 171. Altre fattispecie. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 della legge n. 300 del 1970.

Nella relazione allegata allo schema legislativo viene chiarito l’intento del legislatore. Due delle principali novità rispetto alla disciplina vigente, contenute nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, consistono nelle seguenti previsioni:

  • l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione di strumenti che sono necessari a rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di controllo al distanza del lavoratore;
  • la possibilità che i dati che derivano dagli impianti audiovisivi e dagli strumenti di controllo siano utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy.

Come precisato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro "l’azienda, in base al nuovo dettato normativo, potrà effettuare controlli a distanza sui propri dipendenti attraverso impianti audiovisivi (pc, tablet, telefoni aziendali) senza la necessità di accordi sindacali preventivi".

Quindi in generale, l’impiego di strumenti di controllo (le telecamere o altri impianti di controllo) scomunque deve essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e in ogni caso subordinatamente ad un accordo sindacale o ad una autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. Ma nel caso degli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa (quali telefonini, pc, tablet ecc.) o quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze (es. beige), non è necessario l’accordo sindacale o un autorizzazione.

Tale ultima dicitura sembra autorizzare il datore di lavoro a controllare il cellulare o computer del dipendente in maniera libera, ma la normativa fissa un limite importante quale quello del rispetto della normativa della privacy. Inoltre il datore di lavoro, anche se ha acquisito i dati (di telecamere, pc, cellulari, telefoni aziendali, tablet, ecc.), deve comunque utilizzarli ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, ivi compreso pertanto quelli disciplinari.

Quindi se è pur vero che il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori consente il controllo disciplinare del lavoratore tramite strumenti a distanza, comunque il datore di lavoro da un lato deve rispettare la normativa sulla privacy e dell’altro lato deve fornire un adeguata informazione al lavoratore circa l’uso dello strumento aziendale, sulle modalità di effettuazione dei controlli da parte dell’azienda.

Con il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori quindi è possibile adottare un licenziamento o una sanzione disciplinare attraverso le immagini o i dati raccolti tramite strumenti di controllo a distanza.

Un accenno al sistema sanzionatorio. L’ultimo comma del nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che le violazioni datoriali delle disposizioni contenute nell’art. 4 stesso, primo e secondo comma, quindi nei casi in cui il datore di lavoro non rispetta la normativa sui controlli a distanza dei lavoratori si applicano “le sanzioni di cui all’art. 38 della legge 300 del 1970”. Si tratta di sanzioni penali che prevedono ammende fino a 1.549,37 euro e l’arresto da 15 giorni a di un anno. Ma nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Il Ministero del Lavoro chiarisce: “Nessuna liberalizzazione”

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la norma non introduce nessuna liberalizzazione. La norma è in linea con le indicazioni del Garante della Privacy.

Il Comunicato del Ministero: “La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970 – alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

La norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di internet.

Come già la norma originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati

  • esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
  • ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero.

La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari.

In tal modo, viene fugato ogni dubbio – per quanto teorico- circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti.

L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione.

Perciò, è bene ribadirlo, non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.

Il nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione del lavoratore, imponendo:

  • che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero);
  • e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari”.

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori attualmente in vigore

La normativa dell’art. 4 in vigore attualmente fissa un divieto generale di uso degli strumenti di controllo a distanza, quindi è molto più rigida. Lo schema di decreto del Jobs Act come abbiamo visto rivoluziona una norma che regola i controlli a distanza da oltre 40 anni. Ovviamente in tutti questi anni è notevolmente cambiato il sistema produttivo italiano ma anche il contesto tecnologico nel quale operano lavoratori e datori di lavoro. Ecco l’art. 4 della legge 300/70 attualmente in vigore:

Impianti audiovisivi. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

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Giornalista dal 2016 e consulente del lavoro, sono caposervizio dell'area Job. Scrivo di lavoro, fisco e previdenza.
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