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Covid 19

Coronavirus: protocollo con nuovi obblighi anti-contagio sul lavoro

Con il Coronavirus, la salute e sicurezza sul lavoro può essere compromessa. Governo e sindacati hanno stipulato un “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Vediamo i nuovi obblighi anti-contagio sul lavoro, tra obblighi di informazione, protezione dei lavoratori, pulizia, sanificazione, precauzioni igieniche, ventilazione, ingresso in azienda, spostamenti, riunioni, organizzazione di turnazione, trasferta, smart working, gestione mensa, spogliatori, aree fumatori, aree relax, sorveglianza sanitaria e gestione di una persona sintomatica.
A cura di Antonio Barbato
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Coronavirus protocollo anti-contagio sul lavoro
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Con la diffusione del Coronavirus Covid-19 in Italia, lo stato di pandemia e la drammatica crescita dei casi di contagio, è stata raggiunta un’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali consistente in un protocollo anti-contagio sul lavoro, un documento condiviso che introduce nuovi obblighi anti-contagio sui luoghi di lavoro durante l’emergenza Coronavirus.

La crescita del rischio contagio sui luoghi di lavoro, la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, il conseguente aggiornamento del DVR, la generale necessità di riorganizzare l'intera vita aziendale con l'adozione delle massime misure anti-contagio Covid-19, ha indotto il Governo a prevedere nel DPCM 11 marzo 2020 la previsione di una serie di raccomandazioni dedicate alle attività produttive e professionali. Tra di esse era stato promossa un’intesa tra organizzazioni sindacali e datoriali.

Tale intesa è avvenuta sabato 14 marzo 2020 in un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

In ottemperanza alle raccomandazioni del DPCM 11 marzo ed in ottemperanza a tale protocollo, fino alla cessata emergenza da Covid-19, le imprese dovranno riorganizzare drasticamente le attività produttive, ottemperando ad una serie di disposizioni, oltre che ad effettuare una nuova valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornando eventualmente il DVR, sentito il medico competente sulle disposizioni del protocollo.

Tale protocollo introduce delle linee guida comportamentali, dei veri e propri nuovi obblighi anti-contagio sul lavoro, tra obblighi di informazione, protezione dei lavoratori, pulizia, sanificazione, precauzioni igieniche, ventilazione, ingresso in azienda, spostamenti, riunioni, organizzazione di turnazione, trasferta, smart working, gestione mensa, spogliatori, aree fumatori, aree relax, sorveglianza sanitaria e gestione di una persona sintomatica.

Vediamo nel dettaglio.

Cosa contiene il protocollo

E’ un protocollo che introduce un regolamento generale da applicarsi in tutte le aziende, da parte di tutti i datori di lavoro, in tutti i rapporti di lavoro. Ed è un protocollo anti-contagio Covid-19 negli ambienti di lavoro.

E’ scritto in ottemperanza alle raccomandazioni del Governo e tiene conto di quanto emanato dal Ministero della Salute.

Per le organizzazioni sindacali e datoriali, infatti, la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Laddove ciò non sia possibile, neanche con il lavoro agile o lavoro da casa, l’azienda deve fare ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Il protocollo favorisce il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, quindi ha l’obiettivo di coniugare l’esigenza di prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Viene raccomandata una drastica riorganizzazione delle attività lavorative con l’obiettivo della rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro dei lavoratori.

Dal tenore di queste premesse si capisce che le attività produttive vanno riorganizzate durante l'emergenza Coronavirus Covid-19, ma ottemperando anche ai nuovi obblighi.

Raccomandazioni del DPCM 11 marzo 2020

Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Proprio in ottemperanza alle raccomandazioni, è stato stipulato il protocollo.

Protocollo obbligatorio. "Le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori stabiliscono che le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro".

Nuovi obblighi di informazione

Il primo nuovo obbligo dell'azienda è quello di informazione dei lavoratori, obbligo che va adempiuto nei confronti di qualsiasi persona entri in azienda, quindi non solo i lavoratori dipendenti, i collaboratori, ma anche eventuali fornitori, clienti, persone che interagiscono con la struttura aziendale.

"L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi In particolare, le informazioni riguardano gli obblighi di comunicazione in presenza di sintomi influenzali".

Obbligo in caso di febbre

Le informazioni da rendere riguardano:

  • "l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria";
  • "la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio";
  • "l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti".

Impegno a rispettare le disposizioni in azienda

Le informazioni che deve rendere il datore di lavoro al lavoratore e chiunque entri in azienda riguardano anche "l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)".

Nuove modalità di ingresso in azienda

Per quanto riguarda l'ingresso in azienda di lavoratori, il protocollo non obbliga le aziende ad un controllo sulla temperatura dei lavoratori, ma consente la facoltà alle aziende di farlo. E leggendo il testo, sembra consigliabile.

Le disposizioni che ora vedremo riguardano il solo personale dipendente. Ovviamente anche tali disposizioni, come tutto il protocollo, vanno poste all'attenzione dei dipendenti, al fine di favorire il rispetto del protocollo stesso.

Controllo della temperatura corporea

Nel protocollo si legge "Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni".

Leggendo tale misura del protocollo, va quindi raccomandato alle aziende di dotarsi sia di strumenti di misurazione della temperatura, sia che di mascherine di tipo chirurgiche, adatte alla necessità di isolare chi è con la temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

Rispetto della privacy del lavoratore. Il protocollo invita il datore di lavoro, per quanto riguarda il controllo della temperatura corporea al rispetto della normativa sulla privacy, quindi andrà aggiornata l'informativa sul trattamento dei dati. In ogni caso vi è l'obbligo di non registrare il dato acquisito sulla temperatura corporea dei dipendenti, se non nel caso di superamento dei 37,5 gradi.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, il datore di lavoro deve assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Ingresso vietato per contatto con soggetti positivi Covid-19

Un'altra informazione che va resa al lavoratore, come obbligo datoriale in ottemperanza al protocollo è la seguente:

"Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS". Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

E' consentito in questo caso il rilascio di un'apposita autodichiarazione del lavoratore.

Modalità di accesso di fornitori esterni in azienda

Questi sono gli obblighi del protocollo di regolamentazione anti-contagio Covid-19 per quanto riguarda le modalità di accesso dei fornitori esterni.

Procedure di ingresso, transito e uscita

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

Autisti dei mezzi di trasporto: divieto di accesso agli uffici

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

Fornitori, trasportatori e personale esterno: servizi igienici dedicati

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Riduzione accesso ai visitatori

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.

Servizio di trasporto per spostamento lavoratori

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive

Pulizia e sanificazione in azienda

L'obbligo di sanificazione degli ambienti di lavoro è prevista dai DPCM del Premier Conte per il contrasto all'emergenza Coronavirus Covid-19: "l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago".

Il lavoro di pulizia e sanificazione va intensificato, ovviamente, in caso di riscontro della presenza di una persona con il Coronavirus in azienda: "nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)".

Precauzioni igieniche personali

Nel protocollo vi sono tre obblighi che riguardano la sfera comportamentale di ogni individuo, ma che visto dall'ottica aziendale, di contesto produttivo, di interazione tra lavoratori, comporta la necessità di richiamare le persone al rispetto delle precauzioni, che sono le seguenti:

  • "è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
  • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone".

Tra le raccomandazioni, che rivestono il carattere di obbligatoria, com'è scontato che sia, c'è la circostanza che l'azienda deve assolutamente mettere a disposizione dei lavoratori e di chiunque degli idonei mezzi detergenti per le mani.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Tale disposizione inserita nel protocollo cerca di coniugare le esigenze di protezione individuale dei lavoratori con le difficoltà evidenti di approvigionamento delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori.

Il primo obiettivo è "l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;
  • è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS."

Inoltre: "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie".

Gestione spazi comuni

La disposizione del protocollo relativa alla gestione dei spazi comuni si riferisce a titolo di esempio alla mensa, spogliatoi, aree fumatori, sala relax e distributori di bevande e/o snack.

Le disposizioni sono le seguenti:

  • "l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
  • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack".

Organizzazione aziendale

Il protocollo in questa disposizione interviene sull'organizzazione aziendale con particolare riferimento alla turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi.

Ecco quanto previsto dal protocollo:

"In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
  • Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  • nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate".

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

In merito allo specifico momento aziendale dell'entrata e uscita di ogni dipendente negli ambienti di lavoro aziendali, il protocollo dispone due raccomandazioni:

  • "Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
  • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni".

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Una specifica disposizione riguarda gli spostamenti interni, le riunioni aziendali, gli eventi interni all'azienda e le attività di formazione. Le disposizioni richiamano le parti, datore di lavoro e lavoratore, a limitarle drasticamente (spostamenti) o azzerarle (riunioni in presenza, eventi interni ed attività di formazione). In particolare:

  • "Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
  • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;
  • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)".

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Delle importantissime disposizioni riguardano la gestione di una persona sintomatica in azienda, ossia una qualsiasi persona che abbia contratto o abbia i sintomi del Covid-19, Coronavirus. Le disposizione sono le seguenti:

  • "nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
  • l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria".

Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS

In materia di valutazione dei rischi, Documento di valutazione dei rischi (DVR) e in generale normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico competente ed il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono prioritari ed importanti per l'azienda. Il protocollo contiene delle indicazioni anche per quanto riguarda questi aspetti. Ecco le disposizioni:

  • "La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
  • Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie".

Comitato in azienda di aggiornamento del protocollo

L'ultima disposizione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro riguarda l'aggiornamento del protocollo di regolamentazione, che è affidato ad un Comitato in azienda:

"È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS".

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