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Covid 19

Credito d’imposta 60% affitto botteghe e negozi per marzo 2020

Nel Decreto Legge di emergenza anti Coronavirus è stato introdotto un credito d’imposta del 60%, sul canone di locazione del mese di marzo. Il credito d’imposta affitti di botteghe e negozi spetta a tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa che al momento risultano sospese. Il credito d’imposta del 60% non riduce il canone di locazione, ma può essere utilizzato in compensazione di natura fiscale in F24 con il codice tributo 6914. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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Credito d'imposta affitto botteghe negozi
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L’emergenza sanitaria Coronavirus Covid-19 ha costretto molte aziende, negozi, attività commerciali a chiudere battenti. I soggetti esercenti attività d’impresa si trovano, quindi, a dover affrontare le normali spese mensili che comporta avere un’attività commerciale. Il Governo nel Decreto Legge n. 18/2020 relativo all’emergenza Coronavirus ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione. Si tratta del credito d'imposta del 60% sulle spese di affitto botteghe e negozi per il mese di marzo 2020.

Per l'affitto di botteghe e negozi di marzo 2020, pertanto, resta a carico dei soggetti esercenti attività d'impresa il 40% del costo mensile del canone di locazione.

Il  restante 60% potrà essere recuperato in compensazione con uno specifico codice tributo 6914.

La misura è ovviamente stata prevista per far fronte agli effetti negativi che le misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 stanno generando, soprattutto per le attività soggette a chiusura per DPCM.

Normativa credito d'imposta botteghe e negozi

Nello specifico l'art. 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nel suo testo ufficiale della norma parla di "Credito d’imposta per botteghe e negozie nello specifico detta quanto segue:

“Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.

“Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Requisiti

La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Elenco attività escluse dal credito d'imposta

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 65, sono escluse dal beneficio del credito d’imposta del 60% sull’affitto di marzo 2020 le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e cioè:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Sono quindi escluse dal credito quelle attività che per la loro natura (prima necessità e servizi alla persona) non sono state sospese e che continuano a lavorare.

Come funziona la compensazione

Il credito d'imposta del 60% della spesa sostenuta e documentata per il canone di locazione di marzo 2020 di botteghe e negozi deve essere utilizzato esclusivamente "in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si tratta della compensazione in F24, che va effettuata essendo un credito, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e non tramite banca o Posta.

L'art. 17 stabilische che "I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti"… "Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20″.

Codice tributo credito d'imposta affitto botteghe e negozi

Con la tempestiva risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24.

Nella risoluzione si legge che "al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • Codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020″.

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