Dalla riforma gli incentivi alle assunzioni di donne e lavoratori over 50 anni
La riforma del lavoro voluta dal Ministro Fornero, la legge n. 92 del 2012 in vigore dal 18 luglio non passerà alla storia come una manovra a favore delle assunzioni agevolate. Gli incentivi alle imprese piuttosto si sono ridotti con l’abrogazione del contratto di inserimento, seguita dall’introduzione di incentivi che più che aumentare le novità positive sembrano un rimedio per attenuare gli effetti della riforma stessa.
Le modifiche ai contratti come il contratto a progetto, il contratto a termine, il contratto di somministrazione, così come i nuovi limiti al lavoro intermittente o chiamata e alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva mirano tutte allo stesso obiettivo: combattere l’uso elusivo di questi contratti. Ma nel perseguire questo fine e tentare di dare il massimo valore nelle scelte aziendali al contratto di lavoro a tempo indeterminato, e al contratto di apprendistato per i giovani, ciò che preoccupa di più è la difficoltà ad assumere nuovi lavoratori che c’è nel paese.
Il comportamento elusivo delle imprese nella gestione dei lavoratori in forza aziendale con i vari contratti elencati prima è da condannare senza esitazioni, perché i diritti dei lavoratori sono fondamentali, su tutti il diritto all’equa retribuzione. Ma va detto che il costo del lavoro in Italia è molto elevato e dovrebbero esserci misure più incisive nel ridurne l’entità. Quindi ben vengano gli incentivi alle assunzioni, perché aiutano lo stesso uso proprio e regolare dei contratti di lavoro. A fronte della cancellazione del contratto di inserimento, ci sono state delle novità relative alle assunzioni dei lavoratori e delle lavoratrici di età non inferiore a 50 anni nonché a favore delle donne in particolari condizioni. Vediamo tutti gli aspetti.
L’abrogazione del contratto di inserimento e dei relativi incentivi. Il Governo ha abrogato il contratto di inserimento lavorativo, quindi a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile stipulare questo contratto di lavoro fondamentale per, appunto, l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati.
In questo modo, con l’abrogazione, vengono meno tutte le agevolazioni normative (su tutti la possibilità di sotto-inquadramento del lavoratore) e contributive (riduzioni del 25% o contributi al 10% nel Mezzogiorno). L’inserimento era dedicato ai giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni, ai disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, alle donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di occupazione femminile superi di dieci punti percentuali quello maschile (per lo più donne residenti nel Mezzogiorno), alle persone con handicap e ai lavoratori con più di 50 anni.
Si tratta quindi di una drastica riduzione delle possibilità per le imprese di assumere lavoratori con assunzioni agevolate, nonché per i lavoratori una opportunità in meno per il tanto sospirato lancio o rientro nel mondo del lavoro. Il Governo ha rimediato a questa abrogazione introducendo due nuove agevolazioni contributive. Ma come vedremo, con una incisività probabilmente parziale.
Le due nuove agevolazioni come incentivo all’assunzione. La cancellazione del contratto di inserimento cancella anche le agevolazioni contributive, le assunzioni agevolate ad esso collegate. Il legislatore proprio in considerazione di questa abrogazione ha provveduto nella riforma lavoro a riconoscere, a partire dal 2013, due nuove agevolazioni contributive: una dedicata ai lavoratori, sia donne che uomini, con almeno 50 anni; l’altra dedicata alle donne che si trovano in determinate condizioni (lavoratori svantaggiati).
SOMMARIO:
Incentivi per lavoratori oltre 50 anni
Incentivi per le donne
Perdita del diritto agli incentivi
Riduzione contributiva per le assunzioni di lavoratori con almeno 50 anni di età
L’agevolazione parte nel 2013 e riguarda tutti i lavoratori, sia uomini che donne, che siano in possesso dei requisiti richiesti. Si tratta di riduzioni contributive la cui entità dipende dall’assunzione, se a tempo determinato o indeterminato. L’incentivo riguarda la quota a carico del datore di lavoro, mentre non incide sulla quota di contributi a carico del lavoratore (circa il 9%) trattenuta in busta paga. Il datore di lavoro è beneficiario delle agevolazioni indipendentemente dallo status di imprenditore.
Due sono le condizioni di partenza per ogni sgravio contributivo da parte dell’Inps concesso al datore di lavoro. Il lavoratore assunto deve:
- avere un’età di almeno 50 anni;
- avere uno stato di disoccupazione da più di 12 mesi.
Assunzione a tempo determinato premiata col 50% di riduzione per 12 mesi. E’ prevista l’agevolazione consistente una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta all’Inps per le assunzioni con un contratto a tempo determinato. Il contratto a termine stipulato tra le parti, per quanto riguarda l’orario di lavoro, può essere sia a tempo pieno che part-time. Analoga riduzione di contributi dovuti all’Inps anche se l’assunzione è con il contratto di somministrazione di lavoro, sempre a termine.
18 mesi di riduzione dei contributi al 50% per le assunzioni a tempo indeterminato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, il beneficio del versamento del 50% dei contributi dovuti spetta al datore di lavoro per 18 mesi. Qualora l’assunzione avvenga direttamente a tempo indeterminato la riduzione del 50% dei contributi dovuti spetta sempre per 18 mesi e a partire dalla data di assunzione.
I requisiti per il possesso dello stato di disoccupazione
Oltre ai 50 anni di età minima l’altro requisito per fruire dell’agevolazione per le assunzioni degli over 50 è lo stato di disoccupazione da più di 12 mesi. Tale condizione è certificata dal Centro per l’Impiego e i datori di lavoro all’atto dell’assunzione sono tenuti, anche per tutelarsi, a richiedere l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore è in possesso del requisito di anzianità di disoccupazione di 12 mesi utile per l’accesso all’incentivo.
L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 181 del 2000 definisce lo stato di disoccupazione come la condizione del soggetto privo di un lavoro, che garantisca l’immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa. Le condizioni che comportano lo status di disoccupato sono più precisamente le seguenti:
- essere privo di un lavoro. Ossia il lavoratore non deve svolgere alcuna attività lavorativa né con un rapporto di lavoro subordinato né come attività di lavoro autonomo;
- essere immediatamente disponibile al lavoro, ossia aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l’Impiego;
- Aver concordato con il Centro per l’Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro, compresa l’attività formativa e di aggiornamento, fra cui sono compresi orientamento e tirocini.
Lo status di disoccupato e il possesso di un reddito. Lo status di disoccupazione potrebbe non essere perso se si svolge un’attività lavorativa. Infatti qualsiasi attività lavorativa svolta per la perdita dello status di disoccupato deve garantire al lavoratore un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. E tale soglia di reddito non si applica ai lavori di utilità sociale e nei casi di rapporti giuridici che non costituiscono rapporti di lavoro come il tirocinio formativo e di orientamento, le borse lavoro e di ricerca del Piano di politica del lavoro.
Assunzioni agevolate per le donne di qualsiasi età
Ci sono dei casi in cui la legge consente la riduzione dei contributi al 50% per i datori di lavoro anche se non c’è il possesso del requisito anagrafico di un’età minima di 50 anni. Sono le assunzioni agevolate riservate alle donne che si trovano in determinate condizioni. Quindi la riforma del lavoro rivolge la propria attenzione anche sulle assunzioni di alcune donne di qualsiasi età.
Lo status di lavoratore svantaggiato. Le norme della riforma lavoro che consentono l’assunzione di donne di qualsiasi età fanno riferimento ai lavoratori svantaggiati a fini occupazionali. E’ considerato tale chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato interessato.
La riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, sempre a partire dal 2013, è riconosciuta, oltre che per le donne over 50, anche in caso di assunzione delle seguenti donne lavoratrici:
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale;
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Quali sono le regioni ammissibili. Quindi se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24 mesi non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro. Nell’altro caso è importante è l’individuazione delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europa. Sono individuate annualmente con decreto del ministro del Lavoro: per l’Italia le regioni sono la Campania, Puglia, Calabria, Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio.
Sulla base di questa valutazione, il comma 11 dell’art. 4 della riforma del lavoro Fornero stabilisce quali sono i due casi alternativi tra loro in cui è ammessa la riduzione al 50% per donne prive di un impiego da almeno 6 mesi (ma non 24 mesi:
- La residenza nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europa ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata;
- Oppure in alternativa la residenza nelle aree dove vi sia un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani.
Quanti mesi sono agevolati. Anche in questo caso l’entità dei mesi di riduzione contributiva dipende dal contratto stipulato con il lavoratore oggetto di agevolazioni. L’agevolazione è concessa per i seguenti mesi:
- massimo 12 mesi in caso di assunzione a termine;
- 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, o nel caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Quindi i mesi agevolati sono gli stessi dei casi di assunzione di lavoratori over 50 anni. Anche in questo caso l’assunzione infatti può realizzarsi, come visto a tempo determinato o indeterminato, ma anche a tempo pieno o part-time. Così come è riconosciuto il beneficio contributivo, di 12 mesi, anche nel caso di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato. E il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro, quindi sia imprese che non imprese.
I casi in cui si perde il diritto agli incentivi all’assunzione
Il comma 12 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 indica quali sono le situazione che comportano la perdita del diritto agli incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 e lavoratrici donne. Sono tutti i casi in cui l’assunzione non risulta spontanea o che crea reale incremento occupazionale. Sono i seguenti casi:
- Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
Comunicazione unilav tardiva da parte del datore di lavoro. Oltre a questi casi specificamente previsti, il comma 15 indica un altro caso in cui si perdono gli incentivi: L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.