Deducibilità e detraibilità delle spese telefoniche per cellulari e telefono fisso
La normativa italiana in materia di deducibilità e detraibilità delle spese telefoniche prevede la possibilità per i professionisti e titolari di partita IVA di poter “scaricare” i costi per il telefono fisso e per il cellulare sostenuti durante l’anno, il tutto attraverso la propria dichiarazione dei redditi e IVA. Si passa dalla detraibilità dell’IVA al 100%, o 50% in caso di uso promiscuo del cellulare o del telefono fisso, alla deducibilità all’80% dei costi per le spese per la telefonia fissa e mobile. E’ possibile quindi beneficiare della deduzione dei costi della bolletta telefonica sia per il fisso in ufficio che per i cellulari, ivi compreso le ricariche.
Il mercato della telefonia, sia fissa che mobile, si sa, è pieno di offerte commerciali dei gestori telefonici, i quali si fanno grande concorrenza per accaparrarsi dei nuovi clienti. Le offerte sono di vario tipo, spesso riguardano delle promozioni sugli acquisti dei cellulari, di smartphone, o delle promozioni relative al passaggio da un operatore all’altro (da Tim a vodafone, dalla Tre agli altri gestori). Il cliente, il cittadino, il contribuente si trova quindi a dover costantemente valutare le varie offerte, vista l’enorme scelta tra le varie tariffe e abbonamenti dei gestori telefonici.
La valutazione sulla telefonia per imprese, professionisti e titolari di partita IVA. Riguardo all’attività imprenditoriale o all’attività di libera professione o di lavoro autonomo con partita IVA, vista l’importanza della telefonia nel mondo del proprio lavoro, riveste ancor più importanza effettuare la valutazione dei costi e dei benefici tra le varie offerte commerciali dedicate al mondo del business, le offerte per la propria telefonia fissa (d’azienda o di studio) e mobile (cellulari ad uso esclusivo aziendale o ad uso promiscuo, ivi compreso i cellulari aziendali da destinare ai dipendenti).
Anche per il settore business le offerte commerciali non mancano. Ma la valutazione da effettuare è sempre in termini di costi aziendali, soprattutto in riferimento al risparmio fiscale sulla spesa sostenuta per l’acquisto di telefonini cellulari, per le spese telefoniche relative al consumo, o anche le spese relative ai canoni pagati.
L’IVA pagata è detraibile così come i costi sostenuti sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Tutto ciò si traduce in incentivi fiscali per l’impresa o per il professionista o per il lavoratore autonomo e tale valutazione influenza anche le scelte relative all’offerta commerciale dei gestori da scegliere per le proprie esigenze. Perché molto spesso, soprattutto per i professionisti, la valutazione è tra un contratto business ed una ricaricabile per uso privato. Approfondiamo per questo motivo la normativa vigente in termini di detraibilità dell’IVA e deducibilità dei costi nella telefonia fissa e mobile.
Rispondiamo ora in maniera più dettagliata alla domanda “come scaricare le spese telefoniche” che molti professionisti, titolari di partita iva e lavoratori autonomi si fanno.
Detraibilità Iva a credito per cellulare e telefono fisso
La finanziaria del 2008 ha introdotto importanti novità in merito alla detraibilità dell’Iva a credito, l’Iva pagata per l’acquisto di cellulari, per le spese telefoniche della telefonia fissa e mobile sostenute nell’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo. L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata sull’acquisto di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile, compreso l’IVA spese sostenute durante l’anno d’imposta per il traffico telefonico, sostenute in bolletta telefonica, nonché il noleggio o la locazione del cellulare, è interamente detraibile.
Si parla quindi di detraibilità IVA della telefonia fissa e detraibilità IVA sui cellulari al 100%, pressoché totale. Va inteso che è l’IVA è interamente detraibile anche sull’acquisto dei cellulari, ma come vedremo, sempre se l’uso affari è esclusivo, quindi se non c’è uso promiscuo del cellulare.
Quindi l’IVA sulle spese telefoniche pagata dal professionista, dal titolare di partita IVA, è detraibile al 100%, diventando IVA a credito che abbatte l’IVA a debito (incassata sulle fatture emesse). Non rappresenta quindi un costo, ma è interamente “scaricata”. E’ questa la possibilità di detrazione IVA delle spese telefoniche di una ditta individuale, di un professionista ed in generale di un contribuente lavoratore autonomo titolare di partita IVA. La detraibilità IVA può essere al 100% anche sui cellulari dei professionisti, oltre che sul telefono dello studio.
La condizione dell’uso esclusivo. La condizione necessaria affinché possa essere detratta interamente al 100% l’Iva pagata per la telefonia fissa e mobile è che il bene (il telefono fisso o il cellulare) ed il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività dell’impresa o di lavoro autonomo. Fino a dicembre 2007 la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfettaria del 50%, senza che fosse necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale del cellulare o del telefono fisso.
La novità è che si può detrarre il 100%, se l’uso è esclusivo, è dimostrabile, anche perché nella dichiarazione IVA andrà dichiarata la detrazione superiore al 50% operata sui costi relativi alla telefonia.
La detraibilità IVA al 50% in caso di uso promiscuo. In caso di uso non esclusivo per fini aziendali del telefono fisso o del telefonino cellulare, e ciò capita molto spesso, ossia quando il professionista o il titolare di partita IVA ha un cellulare che usa sia privatamente che per lavoro, oppure quando ha un telefono fisso che è contemporaneamente sia telefono di casa che telefono di studio, il contribuente esercente di attività d’impresa o di lavoro autonomo dovrà applicare una detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle spese telefoniche nella misura del 50%. Si tratta del caso in cui l’imprenditore o il professionista sostiene i costi della telefonia anche per uso privato.
Detraibilità Iva ricariche telefoniche. Per i professionisti ed i titolari di partita Iva è bene chiarire che le ricariche telefoniche, pur rappresentando delle utenze telefoniche, sono disciplinate dall’art. 74, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 633 del 1972. L’Iva va applicata secondo il sistema monofase, pertanto l’imposta viene assolta a monte dal gestore telefonico in qualità di produttore. Quindi l’IVA sulle ricariche telefoniche non può essere portata in detrazione, perché la conseguenza è che le operazioni di vendita e di distribuzione delle ricariche telefoniche sono da considerarsi fuori campo Iva. Ciò è stato chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2008.
Il controllo dell’Agenzia delle Entrate. La condizione della dimostrazione dell’uso esclusivo per poter fruire della detrazione IVA al 100% è molto restrittiva, nel senso che la stessa Finanziaria prevede che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiamo computato in detrazione l’imposta IVA in una misura superiore al 50% sugli acquisti e le relative spese di gestione dei telefoni fissi e, soprattutto, dei telefonini. In pratica, chi effettua una detrazione dell’IVA sugli acquisti superiore al 50% dovrà molto probabilmente provarne l’utilizzo aziendale o professionale esclusivo.
Uso promiscuo e detrazione IVA al 100%. All’imprenditore o al professionista, in alternativa all’applicazione della detrazione IVA 50%, in caso di uso promiscuo (cioè quando il cellulare o il telefono fisso è anche utilizzato per uso privato), è comunque consentito di detrarre integralmente l’IVA al 100% (o anche al 60% o 70%) sugli acquisti relativi alla telefonia fissa o mobile, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale.
Per valore normale dei beni o dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
All’imprenditore o al professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA:
- di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa;
- di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;
- di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo.
Principio di inerenza. Per quando riguarda la telefonia mobile o i cellulari, ai fini della valutazione dell’impiego professionale effettivo e quindi della percentuale di detrazione IVA eventualmente superiore al 50% (che sia al 60%, al 70% o al 100%), il contribuente dovrà applicare il principio di inerenza. Cioè il costo sostenuto e detratto deve essere collegato all’attività lavorativa sia in termini quantitativi che qualitativi, i quali vanno eventualmente dimostrati. In caso contrario scatta l’indeducibilità delle spese telefoniche sostenute.
E’ bene quindi sapere che se il contribuente è in grado di dimostrare l’inerenza totale di tutte le spese di telefonia mobile riferibili all’attività d’impresa, la detrazione può essere della misura del 100%. Ma come capita nella maggior parte dei casi, se il contribuente non è in grado di quantificare l’inerenza totale di tutte le spese di telefonia mobile riferibili all’attività d’impresa, facendone un uso promiscuo tra uso aziendale e uso personale, la detrazione dell’IVA dovrà essere effettuata nella misura del 50% (e di conseguenza il 50% dell’IVA pagata sugli acquisti di cellulari e sulle spese di telefonia fissa rappresentano un costo a carico del titolare di partita IVA).
Cessione del bene. In caso di cessione ad esempio del telefono cellulare oggetto al suo acquisto di detrazione IVA, la base imponibile ai fini IVA, quindi il valore normale, è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di via detratta a monte, secondo inerenza.
Esempio. Se l’IVA detratta a monte secondo inerenza è stata del 60% quando fu acquistato, la base imponibile di una successiva cessione del cellulare è pari al 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale, se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso (precedentemente descritto). Se la percentuale era di IVA detratta invece era del 70%, si potrà detrarre il 70% del prezzo di vendita oppure del valore normale, se il prezzo di vendita è inferiore.
Deducibilità spese telefoniche: dai costi per l’acquisto cellulari alle spese di telefonia
Oltre alla detraibilità dell’IVA per il contribuente è possibile portare in deduzione le spese telefoniche, ossia “scaricare” il costo sostenuto per l’acquisto del cellulare, ma anche per le ricariche telefoniche, la tassa di concessione governativa, nonché le spese di telefonia fissa sostenute.
Deducibilità costi telefonici. Oltre alla Finanziaria del 2008 che è intervenuta sulla detraibilità dell’Iva, l’anno precedente, nel 2007, ci sono stato importanti modifiche anche riguardo la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei cellulari, delle spese telefoniche (bolletta telefonica) sia per la telefonia fissa che mobile. Questa possibilità di deduzione è riservata ovviamente ai titolari di partita IVA, aventi un lavoro autonomo anche come liberi professionisti.
La Legge Finanziaria del 2007, la legge n. 296 del 2006, al comma 401 e 402, ha infatti apportato importanti cambiamenti nella disciplina fiscale relativa alla deducibilità delle spese telefoniche per la determinazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo. E’ stata infatti uniformata la misura della deducibilità dei costi ed esattamente sono stati modificati l’art. 102 comma 9 e l’art. 54 comma 3-bis del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi):
- Sono deducibili all’80% i costi relativi alla telefonia mobile, ossia i cellulari (prima del 2007 era al 50%);
- Sono deducibili all’80% anche i costi relativi alla telefonia fissa (prima del 2007 era al 100%).
Quindi “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazione elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento”. Un’eccezione esiste per le imprese di autotrasporto, dove per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo, la percentuale è elevata al 100 per cento.
Per poter portare in deduzione i costi di telefonia, il contribuente dovrà sottoscrivere un contratto con il gestore telefonico di uso affari, quindi un contratto di telefonia mobile versione business, con la tassa di concessione governativa di 12,91 euro. Solo in questo modo potrà “scaricare” quale contribuente i costi relativi all’acquisto e all’uso del cellulare, nonché l’IVA pagata
Deducibilità acquisto telefono cellulare. Ciò significa che il contribuente lavoratore autonomo o professionista che acquista un cellulare del valore commerciale inferiore a 500 euro più Iva, può portare in deduzione il costo del cellulare nella misura dell’80% dello stesso. E’ questa la deducibilità sui telefoni celluari.
Quindi ad esempio se un professionista spende 400 euro più iva per un cellulare, può “scaricare” l’80% di 400 euro ossia 320 euro. Questa cifra non è quanto si risparmia portando deduzione il costo del cellulare, ma è l’entità del costo che comporta un riduzione dei ricavi nel calcolo del reddito imponibile dal punto di vista fiscale, ossia ad esempio se il contribuente ha un reddito intorno ai 25.000 euro, egli potrà “scaricare” il 27% (che sarebbe l’aliquota Irpef per lo scaglione di reddito tra 15.000 e 28.000 euro) di 320 euro. Pertanto sul cellulare acquistato a 400 euro più IVA, ossia a 488 euro totali, il contribuente potrà scaricare, sempre se il cellulare è ad uso esclusivo per attività lavorativa, gli 88 euro di IVA più il 27% di 320 euro, ossia ulteriori 86,40 euro.
Deducibilità tassa di concessione governativa. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2012, ribadisce la non abolizione della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo della telefonia mobile. La tassa rappresenta un costo telefonico e quindi è deducibile.
Il vantaggio degli oneri deducibili. Gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono dei costi sostenuti che il contribuente può portare in diminuzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposte sul reddito come l’Irpef o l’Ires. In pratica la deducibilità consente una riduzione d’imposta da pagare, che si concretizza attraverso la riduzione dell’imponibile sul quale si calcola l’imposta.
Pertanto è interesse del contribuente, imprenditore o professionista, lavoratore autonomo, far valere in deduzione tutti costi sostenuti nell’esercizio della propria attività. Nel caso della telefonia fissa e mobile tale deducibilità è, come abbiamo visto, nella misura dell’80% del costo sostenuto (ma può essere estesa a 100% in alcuni casi, come vedremo). Il calcolo e la relativa deduzione sarà operata dall’imprenditore o dal professionista in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico. Un esempio lo abbiamo visto in precedenza sull’acquisto di un cellulare di 400 euro più Iva.
Quali costi sono deducibili. La deducibilità si riferisce a tutte le spese inerenti la telefonia fissa e mobile, sempre nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, quindi ad uso affari. Sono comprese le quote di ammortamento per l’acquisto di cellulari (che la legge definisce “apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre”), i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego, manutenzione e ovviamente le spese di consumo addebitate dai gestori nella bolletta telefonica.
Deducibilità spese telefoniche per i contribuenti minimi. Nel caso dei contribuenti minimi va considerato che trattasi di contribuenti che pagano un imposta sostitutiva del 5% in luogo dell’Irpef. Le spese telefoniche rappresentano un costo da poter portare in riduzione dei ricavi ottenuti con l’attività. Ai fini del calcolo delle imposte, nel caso del contribuente minimo, l’incidenza del risparmio, ossia cosa si può “scaricare” della spesa telefonica sostenuta, sarà del 5% del costo deducibile (80% della spesa per la telefonia fissa o mobile), in quanto l’imposta sostitutiva è appunto del 5%.
Deducibilità delle ricariche telefoniche e schede prepagate. Su questo tema delle carte ricaricabili è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/e del 2008 chiarendo che rientrano fra le spese deducibili nel limite dell’80% anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate, trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici. In ogni caso, la deducibilità di tali costi presuppone il possesso della documentazione necessaria a comprovare il sostenimento e l’inerenza del costo (fattura del rivenditore o della compagnia telefonica). In tema di schede prepagate, non si parla di detraibilità dell’IVA ma solo di deducibilità del costo.
La deducibilità al 100% per le imprese di autotrasporto. Alla deducibilità dell’80% c’è un’eccezione e riguarda il trattamento fiscale riservato alle spese relative agli apparecchi telefonici dei veicoli adibiti al trasporto di merci delle imprese di autotrasportatori. Per loro la deducibilità dei costi è integrale, quindi nella misura del 100%. Tale deducibilità è limitata ad un solo impianto per ciascun veicolo. Per eventuali impianti ulteriori si applicherà la deduzione dell’80%.
La deducibilità al 100% della rete Intranet. La risoluzione n. 320 del 2008 ha ritenuto interamente detraibile il costo di un impianto di linee telefoniche dedicate, tecnologicamente non accessibili all’esterno, quindi il sistema di distribuzione interna delle informazioni chiamato Intranet. Tale rete aziendale è interamente deducibile, quindi nella misura del 100%.
Cellulare aziendale in uso promiscuo al dipendente
E’ possibile che l’imprenditore nell’esercizio della propria attività aziendale e per esigenze produttive abbia bisogno di dotare i propri dipendenti di un cellulare aziendale, che viene concesso al lavoratore anche in uso promiscuo, cioè anche per uso privato. Se il cellulare è ad uso esclusivo per finalità aziendali, il problema non si pone, si applicherà la detrazione dell’Iva al 100% e la deducibilità del costo all’80%. Il problema nasce in caso di uso promiscuo e su come valutare la detraibilità dell’IVA su questi componenti di costo e su come operare anche in termini di deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Detraibilità IVA sui cellulari aziendali. Sempre nel caso in cui il telefono cellulare è concesso in uso promiscuo al dipendente, la detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti varia a seconda che la messa disposizione del cellulare sia a titolo gratuito o con l’addebito di un corrispettivo specifico.
I telefoni cellulari concessi in uso ai dipendenti senza l’addebito di un corrispettivo specifico vanno considerati telefoni non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. In questo caso l’Iva è detraibile in base all’effettivo utilizzo del telefonino nell’ambito dell’attività dell’impresa, applicando il principio di inerenza rispetto all’attività aziendale.
Se invece il cellulare aziendale è concesso in uso al dipendente a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico (esempio un addebito mensile dell’azienda), ai fini della detraibilità i cellulari sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività. In questo caso l’Iva sostenuta per i costi è detraibile nella misura del 100%.
Deducibilità dei costi relativi ai cellulari aziendali. Sempre nell’ipotesi di uso promiscuo, i costi sostenuti per l’utilizzo del cellulare aziendale da parte del dipendente sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura dell’80% , se la concessione al dipendente è a titolo gratuito (cioè completamente a carico aziendale anche sull’uso privato del cellulare aziendale stesso da parte del dipendente).
Cellulare aziendale come fringe benefit. Il telefono cellulare aziendale messo a disposizione del dipendente anche per fini privati costituisce un fringe benefit concesso dall’azienda al lavoratore. E va applicata la tassazione in capo al dipendente, sulla base del valore normale. Tale valore concorre a formare la base imponibile del dipendente ai fini dell’applicazione dell’Irpef, se supera l’importo di 258,23 euro annui. Nel caso in cui l’importo del valore nominale sia inferiore ai 258,23 euro anni, non applicherà la tassazione Irpef.
Deducibilità dei costi per l’acquisto di modem e personal computer
La legge finanziaria del 2007 comma 401 e 402 che introduce l’80% di deducibilità dei costi, fa riferimento alle “apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche”.
Quest’ultimo codice fa riferimento ai servizi di comunicazione indistintamente e quindi, riguardo ai servizi riguardanti le diverse tipologie di linee telefoniche, sia alla telefonia fissa che mobile utilizzata nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale o artistica. Quindi potrebbero essere ricompresi nella deducibilità nella misura dell’80%, e non nella deducibilità secondo i criteri generali, oltre alle spese di telefonia mobile e fissa, anche le spese riguardanti l’acquisto di modem per la connessione ad internet e l’acquisto del personal computer stesso.
Deducibilità all’80% di modem e router Adsl. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/e del 2007 ha chiarito che nell’ambito applicativo della deducibilità dell’80% dei costi sono da comprendere non solo i costi dei servizi telefonici in senso stretto ma anche quelli relativi ai beni utilizzati per la connessione telefonica ad internet operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale. Quindi i costi relativi ai beni materiali (il modem ad esempio) ed immateriali, ivi compreso il software.
Rientrano quindi nella deducibilità all’80% anche i costi relativi all’acquisto di modem, del router Adsl e del relativo software. Così come rientrano i costi relativi ad ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione riguardante la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale. La condizione è che i beni siano indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Deducibilità al 100% dei costi del personal computer. In questo caso, invece, i costi relativi all’acquisto del personal computer in senso stretto sono deducibili secondo i criteri generali previsti per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (per i professionisti ad esempio).
Quindi in caso di acquisto di un personal computer con modem incorporato avremo ai fini reddituali una divisione dei costi: quelli relativi all’acquisto del modem saranno deducibili nella misura dell’80% secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria del 2007, mentre i costi relativi all’acquisto del personal computer saranno deducibili in misura piena, quindi al 100%.
Sarà bene che il contribuente che effettua l’acquisto si faccia dettagliare nella fattura i singoli elementi di costo, distinguendo i costi relativi alle connessioni (es. per il modem integrato) o ai software di connessione, dai costi relativi al personal computer in senso stretto.