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Detraibilità spese per il pedagogista

Le spese per il pedagogista non sono detraibili nel 730 o Unico PF. Sulle fatture del pedagogista niente detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie. L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha chiarito che non si tratta di una professione sanitaria, ma un servizio socio-educativo o assistenziale o culturale, quindi per il contribuente niente detraibilità delle spese per il pedagogista. Ecco la risposta al quesito.
A cura di Antonio Barbato
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fatture pedagogista detrazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha risposto ad un quesito riguardante la detraibilità delle spese per pedagogista. E’ stato confermato che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili in quanto non si tratta di una professione sanitaria, ma un servizio socio-educativo o socio-assistenziale o socio-culturale.

Molti contribuenti si sono chiesti dal punto di vista fiscale se le fatture del pedagogista sono detraibili nel 730. Alla domanda "le spese pedagogiche sono detraibili?" la risposta è stata negativa: sulle fatture del pedagogista niente detrazioni fiscali. Non è quindi possibile fruire della detrazione del 19% dichiarando le spese per il pedagogista tra le spese sanitarie detraibili nel 730 o nell’Unico.

Il pedagogista clinico è un professionista del settore socio-educativo, che con regole esclusivamente educative, metodi e tecniche proprie, si rivolge alla persona di ogni età al fine di promuovere ed estendere le capacità individuali e sociali e favorire il processo di sviluppo. Non essendo considerata come professione sanitaria, la prestazione del pedagogista non può essere detratta.

Le fatture del pedagogista sono detraibili? rientrano tra le detrazioni fiscali?

La domanda che è stata rivolta all’Agenzia delle Entrate è la seguente: “Si chiede di conoscere la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista”.

La risposta del Fisco nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016. Vediamola.

L’Agenzia delle Entrate: “Con circolare n. 19/E del 2012, par 2.2, la scrivente ha precisato che rientrano tra le spese detraibili ai sensi della citata norma le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001. Tra le professioni sanitarie riabilitative di cui all’art. 3 del decreto è compreso l’”educatore professionale” la cui figura e il cui profilo professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della Sanità n. 520 del 1998.

Per ciò che concerne il rapporto tra la figura dell’educatore professionale e la figura del pedagogista, esercente l’attività di educatore, il competente Ministero della Salute ha fatto presente che “esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore:

  • nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell’educazione;
  • nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell’educazione si consegue la laurea di educatore professionale”, che è quello individuato nel menzionato decreto n. 520 del 1998.

Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è “un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”.

“L’esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l’Educatore professionale classe L/SNT2 … è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria”.

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili”.

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