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Dirigente e preposto secondo il Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81 del 2008

Il dirigente può ricevere dal datore di lavoro la delega di funzioni per le attività di prevenzione contro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro: Dal dialogo con il rappresentante dei lavoratori e con il medico competente, alla convocazione della riunione periodica. Vediamo inoltre anche il ruolo del preposto, capo cantiere o squadra e quali sono i poteri attribuiti.
A cura di Antonio Barbato
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d. lgs. 81 2008

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi ed a redigere il relativo Documento (DVR) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal Testo Unico, il D. Lgs. n. 81 del 2008. Su di esso ricade la responsabilità, nonché l’obbligo di nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Alcuni compiti in materia di sicurezza possono essere oggetto di delega di funzioni ed essere affidati al dirigente o al preposto (capo ufficio, capo squadra, capo cantiere, ecc.).

Questi soggetti, unitamente al responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il medico competente ed i lavoratori, sono attori della prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza. Il Testo Unico ne prevede sia la definizione, che la ripartizione dei compiti, nonché gli obblighi di formazione. Vediamo tutti questi aspetti relativi alle figure del dirigente e del preposto.

Poteri e obblighi del dirigente con delega di funzioni

Dirigente: la definizione. L’articolo 2 comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 definisce dirigente “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Il dirigente è quindi una persona a cui è conferito un incarico di attuazione delle direttive del datore di lavoro. La valutazione dei rischi, la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) sono obblighi del datore di lavoro non delegabili (secondo quanto previsto dall’art. 17 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro). Per gli altri adempimenti in materia di sicurezza, il datore di lavoro può dare la delega di funzioni al proprio dirigente.

La delega di funzioni, secondo quanto stabilito dallo stesso D. Lgs. n. 81 del 2008, deve risultare da atto scritto recante data certa, il dirigente deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Inoltre deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Infine, ovviamente, la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Le nomine effettuate dal dirigente. L’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In sostanza, laddove vi sia un dirigente delegato, quest’ultimo deve organizzare e dirigere le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il dirigente in questo caso deve provvedere, tra i vari obblighi, alle seguenti nomine:

  • nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
  • designare preventivamente i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio,  evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, addetto al primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

Obblighi del dirigente nei confronti dei lavoratori. Inoltre il dirigente nell’affidare  ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.  Deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. Deve fornire agli stessi lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Deve poi prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Deve richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Il dirigente deve comunque consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Al RLS deve consegnare, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR), che è consultabile esclusivamente in azienda.

Convocazione della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori. Oltre al consueto dialogo con l’RLS che rappresenta i lavoratori, il dirigente nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, deve convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 81 del 2008 che recita: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), il medico competente, ove nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”.

Nel corso della riunione dovrà essere sottoposto all’esame dei partecipanti il DVR, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, il dirigente deve occuparsi di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Obblighi in caso di pericolo grave. Il dirigente deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Il dirigente deve astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

In materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente delegato, oltre che nominare il medico competente, deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. E nei casi di sorveglianza sanitaria in cui è previsto, deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre il dirigente deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Compiti in caso di appalto o subappalto. Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il dirigente deve occuparsi di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Il ruolo del preposto in materia di sicurezza

Preposto: la definizione. Sempre l’art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, oltre che definire la nozione in materia di salute e sicurezza della figura del dirigente, alla lettera e), definisce anche il preposto: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Chi è il preposto nelle aziende. Le figure tipiche dei preposti sono:

  • il capo cantiere in edilizia o l’assistente edile;
  • il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra, il capo officina.

Il preposto non è tenuto all’adozione delle misure di prevenzione e di protezione, le quali spettano al datore di lavoro o al dirigente delegato, ma ha solo il potere di vigilare affinché tali misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori.

Il dovere di vigilanza attiva. L’art. 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008 tratta gli obblighi del preposto: “i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Partecipazione del preposto alla valutazione dei rischi. Proprio in materia di partecipazione del preposto alla valutazione dei rischi aziendale, il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 che nei diversi momenti del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai preposti oltre che dai dirigenti e dai lavoratori. Quindi nell’identificazione dei pericoli, nella valutazione e definizione delle misure di prevenzione e protezione, nell’elaborazione del programma di attuazione del DVR o DVRS, il preposto ha un ruolo attivo. Il ruolo organizzativo ricoperto dal preposto deve essere espressamente richiamato nel DVRS e nel manuale del sistema di gestione della sicurezza, ove presente.

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