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Dispositivi medici detraibili nel 730: ecco elenco completo e normativa

Tra le spese sanitarie detraibili nel modello 730 ci sono anche i dispositivi medici: lenti a contatto, occhiali da vista, sirighe, bende, cerotti e medicazioni, termometri, apparecchi acustici, per aerosol e per la pressione, prodotti ortopedici, materassi test di gravidanza, ecc. Vediamo le condizioni che pone l’Agenzia delle Entrate per la detraibilità dei dispositivi medici.
A cura di Antonio Barbato
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detraibilità dispositivi medici

Dalle lenti a contatto agli occhiali da vista, dai prodotti per la medicazione ai termometri, dagli apparecchi acustici, per aerosol e per la misurazione della pressione ai prodotti per ortopedici, dai test di gravidanza ai test per autodiagnosi, tra le spese sanitarie nel modello 730 ci sono anche tutti i dispositivi medici detraibili indicati in un apposito elenco non esaustivo del Ministero della Salute.

Per valutare la detraibilità dei dispositivi medici nel 730 è necessario controllare se nello scontrino parlante della farmacia o nella fattura relativa all’acquisto il dispositivo medico sia stato adeguatamente dettagliato nella descrizione e sia rientrante tra i dispositivi aventi la dichiarazione di conformità ed il marchio CE del fabbricante.

Sono queste le condizioni che pone l’Agenzia delle Entrate al contribuente per poter beneficiare, quest’ultimo, della detrazione per spese sanitarie sui dispositivi medici.

I dispositivi medici sono detraibili nel 730 quindi, nella maggior parte dei casi. Ma in cosa consiste l’agevolazione fiscale? E’ la stessa che si ottiene presentando gli scontrini parlanti della farmacia e le fatture dei medici.

Si tratta della detrazione per spese sanitarie, quel meccanismo attraverso il quale il contribuente può “scaricare” il costo sostenuto inserendo il costo del dispositivo medico tra le detrazioni del 19% per spese mediche al momento di presentare il modello 730 o il modello Unico PF e più precisamente compilando il quadro E – Oneri e Spese del modello 730.

Elenco dispositivi medici detraibili secondo il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, considerato che non esiste un elenco di dispositivi medici detraibili, per facilitare l'individuazione dei prodotti che rientrano nella fattispecie, ha pubblicato una lista comprendente i Dispositivi Medici (MD) e i Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) di uso più frequente.

Nell'elenco del Ministero figurano innanzitutto i Dispositivi Medici individuabili in base al Decreto Iegislativo n. 46 del 1997:

  • Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
  • Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;
  • Montature per lenti correttive dei difetti visivi (occhiali da vista);
  • Occhiali premontati per presbiopia;
  • Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
  • Siringhe;
  • Termometri;
  • Apparecchi acustici;
  • Apparecchio per aerosol;
  • Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;
  • Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
  • Pannoloni per incontinenza;
  • Prodotti ortopedici (come tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
  • Ausili per disabili (come cateteri, sacche per urine, padelle ecc..);
  • Prodotti per dentiere (come le creme adesive, le compresse disinfettanti ecc.);
  • Materassi ortopedici e materassi antidecubito.

In un secondo elenco sono indicati alcuni esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il Decreto Legislativo n. 332 del 2000:

  • Contenitori campioni (urine, feci);
  • Test di gravidanza;
  • Test di ovulazione;
  • Test menopausa;
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio;
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;
  • Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
  • Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari;
  • Test autodiagnosi prostata PSA;
  • Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR);
  • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; Test autodiagnosi per la celiachia.

Affinché il contribuente abbia diritto alla detrazione, è necessario provare che la spesa si riferisca a dispositivi medici contrassegnati dal marchio CE.

Ma il Ministero precisa anche che la dicitura generica "dispositivo medico" impressa sullo scontrino fiscale non consente la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del Testo unico sulle imposte sui redditi.

Quando i dispositivi medici sono detraibili secondo il Fisco

Con una risposta ad un quesito posto nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando e come un dispositivo medico è detraibile nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Unico Persone Fisiche. Vediamo la domanda e la risposta fornita dal Fisco.
Domanda: Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura dispositivo medico o l'abbreviazione DM.

La risposta nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011: “Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:

  • sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;
  • non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.

Per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito l’elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (allegato alla presente circolare).

Condizioni per la detrazione per spese sanitarie. Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dellart. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr. risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

  • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
  • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;

Per i dispositivi medici compresi nell'elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE”.

Dispositivi medici: normativa e definizione. Per completezza espositiva, si riporta la definizione di dispositivo medico fornite dal Decreto Legislativo n. 332 del 2000:

a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici ne' immunologici ne' mediante processo metabolico, ma la cui funzione puo' essere assistita da questi mezzi, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di:
1) diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
2) diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di un trauma o di un handicap;
3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
4) intervento sul concepimento;
b) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro.

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