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Docenti precari nella scuola: l’assenza per malattia in caso di supplenza

Per il personale con contratto a tempo determinato, per i docenti precari nella scuola l’assenza per malattia è tutelata diversamente dagli insegnanti di ruolo. Il diritto alla conservazione del posto è di 9 mesi, ma con la retribuzione decurtata del 50% già dal 2° mese. Stipendio che si azzera dopo 4° mese di malattia. Per le supplenze brevi, disposte dal Dirigente Scolastico, la conservazione del posto è di 30 giorni con diritto al 50% della retribuzione. Escluse dalle riduzioni dello stipendio i docenti con patologie gravi. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Per i docenti precari nella scuola, l’assenza per malattia è tutelata diversamente dagli insegnanti di ruolo assunti a tempo indeterminato. Gli insegnati assunti a tempo determinato fino al 30 giugno dell’anno successivo, o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), hanno diritto ad una diversa tutela in caso di assenza per malattia, così come i docenti che sono assunti, sempre con contratto a termine, dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee, per lo più per sostituzione o assenza di docenti di ruolo.

Il CCNL del comparto scuola prevede una conservazione del posto per 9 mesi e una riduzione dello stipendio percepito che parte già dal secondo mese di malattia. Per le supplenze brevi la tutela in caso di malattia non supera i 30 giorni. Il trattamento è diverso rispetto agli insegnanti di ruolo assunti tempo indeterminato, è previsto infatti uno specifico articolo che tratta le ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.

All’interno dell’art. 19 del CCNL nazionale per il settore della scuola ci sono alcuni commi che riguardano il trattamento normativo ed economico riservato alle assenze per malattia dei docenti con contratto a termine. Vediamo nel dettaglio.

Precari della scuola con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola contiene un articolo specifico per il personale assunto a tempo determinato riguardo alle assenze per ferie, permessi retribuiti e malattia. Si tratta dell’articolo 19, un articolo che deroga rispetto agli altri articoli previsti per il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato. Un articolo del CCNL che quindi si occupa specificamente degli insegnanti precari assunti con contratto a tempo determinato. Le discipline in materia di assenza per malattia sono due, in quanto per i mesi di assenza per malattia sono trattati diversamente gli insegnanti precari assunti fino al 30/6 o 31/8 da quelli assunti dal Dirigente scolastico per periodi più brevi. Vediamo entrambi i casi.

I commi 3 e 4 dell’art. 19 disciplinano le regole particolari in caso di assenza per malattia di alcuni degli insegnanti precari della scuola, ossia:

  • il personale con un contratto stipulato per l’intero anno scolastico (scadenza quindi al 31 agosto dell’anno successivo);
  •  o con contratto stipulato fino al termine delle attività didattiche (ossia i contratti a termine con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo);
  • Equiparati alle categorie di cui sopra.

La normativa sulle assenze per malattia che ora descriviamo riguarda anche il personale che ha stipulato un contratto per incarico conferito dal Dirigente scolastico oppure a seguito dello scorrimento delle graduatorie provinciali. Vediamo il trattamento economico e normativo in caso di assenza per malattia per intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

Conservazione del posto per 9 mesi totali nel triennio scolastico. Il comma 3: “Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico”.

La retribuzione spettante in caso di malattia dei docenti precari. Il comma 4: “Fermo restando tale limite (sarebbe di conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico), in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”. Ne consegue quindi la seguente retribuzione:

  • 100% dello retribuzione, ossia nessuna decurtazione dello stipendio nel 1° mese di malattia;
  • 50% della retribuzione, ossia il 50% di decurtazione dello stipendio nel 2° e 3° mese di malattia;
  • 0% della retribuzione, dal 4° al 9° mese di malattia ma si ha diritto alla conservazione del posto.

Insegnanti di religione cattolica. Il comma 5 tratta questo caso: “Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”. Il comma 4 è la retribuzione al 100%, o 50% o 0% sopra descritta.

Il comma 6 comunica una notizia importante per i docenti che si trovano nella condizione di precarietà e purtroppo anche di assenza da lavoro per malattia che supera il mese: “Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.

Docenti precari assunti per supplenze brevi e temporanee

Anche il personale assunto con contratto a termine dal Dirigente scolastico per supplenze brevi o temporanee rientra nella normativa dell’art. 19, ma c’è uno specifico comma 10 che si applica al posto dei commi 3 e 3 sopra descritti. Si tratta dei casi in cui si è chiamati a lavorare presso la scuola per sostituire un docente di ruolo collocato in malattia, in maternità o in riduzione oraria per allattamento.  Ma anche le supplenze per la copertura dei posti disponibili, indipendentemente dalla causa, che sono state conferite dopo il 31/12, quindi nel caso in cui si è avuto un incarico fino al termine delle lezioni scolastiche.

Il comma 10: “Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

Significa che la conservazione del posto in caso di assenza per malattia non è di 9 mesi ma di un solo mese, e la retribuzione è decurtata della metà nel primo mese di malattia. Se l’assenza per malattia supera i 30 giorni annuali, il contratto può essere risolto, quindi il lavoratore perde i successivi mesi sia livello contrattuale che ovviamente retributivo.

Anche per questi insegnanti assunti per supplenze brevi c’è la maturazione dell’anzianità di servizio nel mese in cui si è retribuiti per la malattia. Il comma 11: “I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.

I docenti con gravi patologie hanno diritto al 100% della retribuzione

Il contratto collettivo del Comparto Scuola, pur prevedendo un diverso trattamento in caso di assenze, sia per malattia che altre assenze per ferie e permessi, per gli insegnanti con un contratto a tempo determinato, contiene una deroga per quanto riguarda le assenze per malattia dei docenti precari. La normativa dell’art. 19, infatti, non si applica in caso di gravi patologie, pur se il contratto del lavoratore è a tempo determinato.

Il comma 15 dell’art. 19 recita così: “Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9”. Ciò significa che in caso di gravi patologie ai docenti precari si applica la disciplina delle assenze per malattia degli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, disciplina ovviamente più favorevole.

Il comma 9 dell’art. 17 recita: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”.

Significa che se c’è una grave patologia che richiede terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, i giorni di ricovero o di day hospital, ma anche i giorni di assenza per le terapie, che devono essere certificati dal medico, non si computano ai fini del comma 1 e del comma 8. Questi due commi riguardano rispettivamente i mesi di diritto alla conservazione del posto ed i mesi in cui spetta la retribuzione al 100% o al 50%. E si fa un richiamo diretto alla retribuzione “spetta l’intera retribuzione”. In sostanza se la patologia del docente precario è grave, egli ha diritto alla retribuzione al 100% per tutta la durata contrattuale.

Insegnanti di ruolo: una tutela diversa in caso di malattia

Per gli insegnanti di ruolo, i docenti che hanno avuto il contratto a tempo indeterminato nella scuola, il CCNL del Comparto Scuola prevede appunto l’articolo generale sulle assenze per malattia, l’art. 19. Questo articolo concede a tali insegnanti un diritto alla conservazione del posto in caso di malattia per 18 mesi retribuiti, elevato di ulteriori 18 mesi senza percepire la retribuzione. Solo in seguito c’è la risoluzione del rapporto di lavoro o il possibile prepensionamento per inabilità. Per quanto riguarda la retribuzione percepita, è del 100% nei primi 9 mesi, poi del 90% per i 3 mesi successivi e poi si riduce al 50% per ulteriori 6 mesi. Per maggiori informazioni vediamo le assenze per malattia degli insegnanti di ruolo.

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