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Durante le assenze da lavoro spetta l’assegno per il nucleo familiare?

L’assegno per il nucleo familiare spetta durante le assenze da lavoro per ferie, infortunio sul lavoro, malattia, gravidanza o maternità, congedo straordinario o permessi legge 104, riposi per allattamento, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, festività, cure termali, sciopero, aspettativa non retribuita e cariche sindacali. Vediamo la normativa Inps in tutti questi casi.
A cura di Antonio Barbato
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assenze da lavoro e assegni familiari

L’assegno per il nucleo familiare decorre e spetta per i periodi di lavoro effettivamente prestato ma anche in caso di assenze da lavoro tutelate dalla legge per le quali spetta la retribuzione. Nella busta paga infatti, le giornate di assenza sono retribuite e vanno erogati anche gli assegni familiari. Le assenze da lavoro per le quali spettano gli ANF sono le assenze per ferie, infortunio, malattia, gravidanza, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, festività ed ex festività, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali, permessi per dirigenti di rappresentanze sindacali e per lavoratori eletti a cariche pubbliche. Vediamo i vari casi.

ANF in caso di ferie e festività. L'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione. A confermare il diritto agli assegni familiari durante il periodo di ferie e le giornate di festività nazionali e gli altri giorni festivi è anche la circolare Inps n. 110 del 17 aprile 1992.

Assegni familiari in caso di assenze malattia, infortunio, maternità o gravidanza, puerperio. L’assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui c’è il diritto all’indennità di malattia, mentre in caso di infortunio è dovuto per 3 mesi di inabilità temporanea. In tutti i casi il pagamento degli ANF è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da almeno una settimana entro i 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento che dà luogo al diritto alla prosecuzione del beneficio. Per maggiori informazioni e dettagli, vediamo gli assegni familiari in caso di assenze per malattia, infortunio e maternità.

Assegni familiari durante i permessi ex Legge 104/1992. L'Inps con la circolare n. 119 del 1997 ha confermato che l'assegno per il nucleo familiare spetta per le ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104 del 1992 (permessi Legge 104), pertanto le giornate sono considerate indennizzate ai fini ANF unitamente alle altre assenze indennizzate per malattia o maternità.

Assegni familiari durante il congedo straordinario. In caso di congedo straordinario, quindi il congedo retribuito della durata massima di due anni per i familiari di un soggetto con handicap in situazione di gravità (i cosiddetti permessi della legge 104), ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare le ore o le giornate di permesso sono assimilate alle altre assenze indennizzate, ossia la maternità, la malattia, ecc.

ANF e riposi per allattamento. Durante i riposi per allattamento gli ANF spettano in quanto sono considerati ore lavorative agli effetti retributivi e della durata dell'attività lavorativa. Per il diritto, in termini di requisiti, è necessario che il genitore risulti occupato da almeno una settimana (sei giorni lavorativi).

Assegni familiari in caso di matrimonio. L’assenza per congedo matrimoniale dà diritto all’assegno per il nucleo familiare. Gli assegni familiari infatti spettano  per tutto il periodo di assenza dal lavoro per congedo familiare, concesso dal datore di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal CCNL di settore applicato dall’azienda. In caso di lavoratori con contratto part-time, il tempo parziale comporta che l’assegno spetta solo per i giorni di congedo matrimoniale che coincidano con quelli nei quali sia contrattualmente prevista la prestazione lavorativa.

Assegni familiari durante la cassa integrazione. Il Decreto Legislativo n. 148 del 2015, ossia il Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali del Jobs Act, all'art. 3 comma 9 prevede che "i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni".

L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cassaintegrati, beneficiari della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa stregua dei lavoratori ad orario normale.

Gli assegni familiari spettano in misura intera per i periodi di paga con sospensione CIG a zero ore. Per i periodi di paga con riduzione di orario, spetta per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata.

Ai lavoratori dell'agricoltura beneficiari dello specifico trattamento di integrazione salariale l'assegno per le corrispondenti giornate di concessione del trattamento stesso non viene corrisposto dal datore di lavoro, ma direttamente dall'INPS.

Assegni familiari durante il contratto di solidarietà. Ai lavoratori spetta l'erogazione degli assegni familiari durante il periodo di contratto di solidarietà. Spetta al datore di lavoro erogare gli assegni per il nucleo familiare, sia per i giorni di lavoro effettivamente prestati che per quelli di integrazione.

Sospensione dal lavoro per motivi disciplinari. L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al lavoratore che non presti attività lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

Assegni familiari e cure termali. L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per il periodo di cure termali per le quali sia corrisposta l'indennità di malattia. L'assegno spetta, altresì, per il periodo di cure termali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per il quale invece non viene corrisposta l'indennità di malattia, ma è previsto un diverso trattamento economico previdenziale (prestazione alberghiero-termale) a carico dell'INPS.

ANF in caso di assenza per sciopero retribuito. L'assegno è dovuto per le giornate di sciopero per le quali venga corrisposta la normale retribuzione da parte del datore di lavoro, sia pure sotto forma di recupero delle ore perdute attraverso l'esecuzione di lavoro straordinario.

Permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti sindacali a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a cariche sindacali. I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa, concessi ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell'assegno. Per le giornate di permesso retribuito l'assegno è corrisposto dal datore di lavoro.

Assegni familiari durante l’aspettativa retribuita e non retribuita. Per i periodi di aspettativa, invece, l'assegno viene erogato dall'INPS salvo che per i lavoratori, chiamati a cariche elettive presso gli Enti locali, cui spetti il raddoppio dell'indennità di carica; per detti lavoratori è l'Ente locale presso cui svolgono la loro funzione che deve corrispondere l'assegno secondo la normativa prevista per il settore di appartenenza del relativo datore di lavoro che li ha posti in aspettativa. L’Inps eroga gli ANF in caso di aspettativa ex articolo 21 della Legge 300 del 1970, mente per l’aspettativa non retribuita per motivi personali (di studio ad esempio), in cui il lavoratore è senza retribuzione, gli assegni per il nucleo familiare non spettano.

Periodi di riposo a terra e di disponibilità retribuita per i marittimi. L’assegno spetta ai marittimi, in continuità di rapporto di lavoro, anche per i periodi retribuiti di "riposo a terra" susseguenti allo sbarco – nei quali vengono fruite le giornate di riposo non godute a bordo corrispondenti alle domeniche, ai sabati, alle festività ed alle ferie maturate durante l'imbarco – e nel successivo periodo, fino alla chiamata per l'imbarco o la comandata, in cui i marittimi stessi entrino "in disponibilità retribuita".

Richiamo alle armi. L’assegno spetta per tutto il periodo durante il quale, per obbligo di legge o per contratto collettivo di lavoro, sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.

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