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Durc e certificazione di crediti: i chiarimenti su rilascio e pagamenti

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), necessario per ottenere i pagamenti della P.A., può essere rilasciato anche in presenza di debiti nel versamento dei contributi all’Inps, e altri enti, se l’impresa è in possesso della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con un Decreto Ministeriale e delle circolari, il Ministero spiega tutti gli aspetti, sia per le gare di appalto che per ottenere i pagamenti. Vediamoli.
A cura di Antonio Barbato
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rilascio durc con certificazione

Vista la situazione economica italiana, la crisi che attraversa il paese in tutti i settori produttivi, vista anche la difficoltà degli enti pubblici italiani nel reperire risorse per la corretta gestione dei propri appalti, con ritardi nei pagamenti tali da costituire una ragione di fallimento delle imprese appaltatrici, nel 2012 è stata approvata la possibilità di rilascio del DURC positivo, il Documento unico di regolarità contributiva, senza il quale le imprese non possono ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione, anche in presenza di debiti contributivi dell’impresa, se al pari vi sono dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla stessa impresa nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Trattasi di un meccanismo, quello di una sorta di compensazione tra debiti contributivi (verso l’Inps, la Cassa Edile e altri enti previdenziali), con il quale si vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili,  sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Il Ministero dell’Economia e del Lavoro, in attuazione del Decreto Legge n. 52 del 2012, hanno pubblicato il 13 marzo 2013 un Decreto riguardante la certificazione di crediti verso la Pubblica Amministrazione e rilascio del DURC sulla base di tale certificazione (dei crediti, ed in presenza dei debiti contributivi). Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del lavoro chiarisce tutti i punti del D.M. 13 marzo 2013. Vediamoli.

Oggetto e ambito di applicazione. In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

I crediti in questione, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. del 13 marzo 2013, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere:

  • certi, liquidi ed esigibili;
  • e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati;

quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013).

Modalità di rilascio e utilizzo del DURC

Secondo l’art. 2 del D.M. e la circolare n. 40 del 2013 del Ministero del lavoro, in presenza della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Nella circolare il Ministero chiarisce che tale specifico Documento DURC è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una Pubblica Amministrazione (come nel caso degli edili) il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.

Tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti previdenziali (Inps) e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. In questa ipotesi l’Inps, gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica.

La verifica dei crediti certificati ai fini del rilascio del DURC. L’Inps, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.

DURC richiesto dall’impresa. Analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.

Nelle more dell’avvio del descritto procedimento, il Ministero comunica nella circolare che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

DURC valido per 120 giorni dalla data di rilascio. Il Ministero nella circolare chiarisce “che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio”.

Utilizzo del DURC. L’art. 3 del D.M. del 13 marzo 2013 al comma 1 prevede, ovviamente, che il DURC rilasciato in presenza di certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il Decreto al comma 2 dell’art. 3 prevede un caso specifico.

Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture (l’edilizia pubblica è un esempio), si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. 

DURC, certificazione e potere sanzionatorio dell’Inps o Cassa Edile. Data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

Contenuto e modalità di utilizzo del DURC in presenza della certificazione

L’ex art. 13 bis, comma 5 del Decreto Legge n. 52 del 2012 recita: “Il documento unico di regolarità   contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione … che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati  e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. Trattasi appunto del DURC rilasciato in presenza di debiti contributivi ma anche di crediti vantati presso la pubblica amministrazione, e oggetto della certificazione.

Il DURC ex art- 14 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili, in questo caso, come precisato dalla circolare del Ministero, è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

  • dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;
  • importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
  • gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;
  • eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Modalità di utilizzo del DURC. Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale l’impresa attesta che non ha “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. Quindi il DURC evita di incappare in una causa di esclusione dalla gara di appalto, ad esempio.

L’intervento sostitutivo dei debiti contributivi all’atto del pagamento delle pubbliche amministrazioni. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ossia il Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva segnalata dagli enti in sede di rilascio del DURC.

Il D.M. al comma 3 dell’art. 3, come già detto, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo della stazione appaltante estendendolo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

Utilizzo della certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione

L’art. 4 del D.M. prevede anche le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione: “La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.

La cessione del credito della certificazione. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

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