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Ecco quando sarà restituito il contributo di solidarietà trattenuto sulle pensioni

L’Inps con un messaggio comunica che sarà restituito nelle mensilità di luglio e agosto 2013 il contributo di perequazione sulle pensioni d’oro, quelle oltre 90.000 euro, trattenuto nell’anno 2013. Per i contributi degli anni 2012 e 2011 ci sarà da attendere una successiva disposizione. Vediamo le modalità di restituzione, anche in riferimento alla tassazione applicata.
A cura di Antonio Barbato
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contributo di perequazione illegittimo

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013 ha dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà o di perequazione sulle pensioni i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui. Tali trattenute nella rata di pensione, applicate dal 1 agosto 2011, che dovevano continuare fino al 31 dicembre 2014, saranno restituite dall’Inps.

Il prelievo contributivo operato sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, era applicato nella misura del 5% sulla parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, poi nella misura del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro, ed infine nella misura del 15% sulla parte eccedente i 200.000 euro di trattamento pensionistico lordo annuo. Per maggiori informazioni vediamo il contributo di perequazione sulle pensioni. Vediamo le modalità di restituzione.

L’Inps con il messaggio n. 11243 del 11 luglio 2013 ha stabilito, a seguito della pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti modalità per il solo anno 2013:

Restituzione contributo di solidarietà Gestione privata Inps. La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di agosto 2013. Pertanto sulla cedola di agosto 2013 l’Inps provvede:

  • a ripristinare il pagamento senza il contributo;
  • a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Per i titolari di più prestazioni assoggettate al contributo, la restituzione sarà effettuata su ciascuna pensione in funzione degli importi trattenuti. Per le pensioni in totalizzazione è stata rideterminata la quota a carico di ciascun Ente.

Sulla stessa mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013. Ciò in quanto le somme afferenti al 2013, precedentemente esentate, vengono assoggettate alla tassazione corrente.

Il conguaglio fiscale sarà effettuato contestualmente alla restituzione. Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state aggiornate non effettuando più il calcolo del contributo. 

Restituzione contributo ai pensionati Gestione ex ENPALS. La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di luglio 2013. Pertanto sulle cedole di luglio 2013 si provvede, anche in questo caso a ripristinare il pagamento senza l’importanza del contributo, ed a ricalcolare la tassazione corrente in relazione al maggior imponibile.

Sulla stessa mensilità di luglio saranno rimborsate le trattenute effettuate a titolo di contributo di perequazione da gennaio fino a giugno 2013. Il conguaglio fiscale sulle somme arretrate sarà operato sulla rata di pensione del mese di dicembre 2013.

Restituzione contributo di perequazione ai pensionati pubblici Gestione ex INPDAP.  La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di luglio 2013. Pertanto sulla rata di luglio 2013 si provvede, anche in questo caso, a ripristinare il pagamento senza il contributo, ed a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Sulla mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013, che verranno tassate:

  • con tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione;
  • con tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni pensionistiche.

Casellario Pensioni. L’Inps comunica che il Casellario Pensioni ha provveduto a rideterminare gli imponibili senza il contributo di perequazione. La consueta elaborazione per tassazione unificata e perequazione cumulata, effettata nel corso del mese di giugno, è stata effettuata senza l’applicazione del contributo. L’importo eventualmente calcolato in precedenza per il 2013 è stato sommato all’imponibile fiscale dell’anno in corso.

Restituzione contributo di solidarietà trattenuto negli anni 2011 e 2012. L’Inps ha emesso le modalità di restituzione, sopra descritte, per il solo anno 2013, quindi per i primi 6 mesi precedenti la sentenza della Corte Costituzionale. Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di perequazione per gli anni 2011 e 2012.

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