Emersione dei lavoratori stranieri irregolari: il procedimento presso lo Sportello Unico
(UPDATE – Aggiornamento 22/02/2013) – Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 introduce la possibilità di sanatoria nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri in maniera irregolare. Per far emergere il rapporto di lavoro ed evitare le sanzioni per il lavoro nero e per l’impiego di stranieri irregolari, è possibile presentare una dichiarazione di emersione allo Sportello Unico, per via telematica, dalla data del 15 settembre 2012 e fino al 15 ottobre 2012, previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ogni lavoratore da versare attraverso il modello F24 con i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Non tutti i rapporti possono essere regolarizzati. Possono fruire della sanatoria i datori di lavoro che al 9 agosto 2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione. Per maggiori informazioni vediamo il contributo forfettario e la dichiarazione di emersione.
Si tratta quindi di una nuova possibilità di emersione del lavoro nero, a titolo oneroso. C’è come detto il contributo forfettario di 1.000 euro da versare nonché l’obbligo di regolarizzare i versamenti contributivi e fiscali per almeno 6 mesi, oltre alla regolarizzazione in termini di retribuzione verso lo straniero impiegato.
Il pagamento del contributo unificato e la presentazione della dichiarazione di emersione non concludono l’iter per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario irregolare: c’è il procedimento presso lo Sportello Unico. Approfondiamo questo aspetto nonché vediamo gli adempimenti relativi alla regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale che sono alla base del buon esito dell’iter di emersione.
SOMMARIO:
Il procedimento presso lo Sportello Unico
Regolarizzazione contributiva, retributiva, fiscale
Regolarizzazione colf e badanti
Correzione errori domanda e rinuncia nel lavoro domestico
Sospensione procedimenti penali e amministrativi
Il procedimento presso lo Sportello Unico per l’immigrazione
Una volta che lo Sportello Unico per l’immigrazione riceve le domande presentate in via telematica a partire dal 15 settembre 2012, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, provvede alle verifiche del caso. I controlli avvengono per il tramite della Questura e la Direzione Territoriale del lavoro, a cui sarà richiesto un parere sulla dichiarazione di emersione.
La Questura verifica che non vi siano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario. La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) invece effettua il controllo sulla congruità del reddito e del fatturato del datore di lavoro (ricordiamo 30.000 euro oppure nel lavoro domestico 27.000 euro, ridotto a 20.000 euro per il datore di lavoro unico percettore di reddito).
La convocazione delle parti innanzi allo Sportello Unico. Ricevuti i pareri di Questura e DTL, lo Sportello Unico convoca le parti, datore di lavoro e lavoratore irregolare, per gli adempimenti finali per la conclusione della procedura di emersione. Lo Sportello Unico effettuerà i seguenti controlli:
- Corrispondenza di quanto dichiarato nella dichiarazione di emersione acquisita dal sistema informatico con la documentazione esibita dalle parti;
- Nel caso di dichiarazione di emersione per un’attività di assistenza alla persona nel lavoro domestico, acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che attesti la limitazione dell’autosufficienza, rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza;
- Verifica del versamento del contributo forfettario di 1.000 euro per ogni lavoratore. Il datore di lavoro deve esibire la ricevuta di pagamento;
- Verifica del codice identificativo sulla marca da bollo;
- Verifica della documentazione che attesta la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;
- Verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
False dichiarazioni: le conseguenze. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non corrispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile, pertanto il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato. Per le dichiarazioni false ci saranno le conseguenze di legge connesse alla falsità degli atti.
Mancata presentazione delle parti. Se alla data di convocazione delle parti innanzi allo Sportello Unico per la conclusione della procedura di emersione, le parti non si presentano senza giustificati motivi, ci sarà l’archiviazione della dichiarazione. E la conseguente perdita del contributo versato.
La richiesta del DURC sui contributi dovuti. Lo Sportello Unico, per effettuare un controllo sulla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, provvederà a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa Edile.
L’esibizione dei bollettini MAV per il lavoro domestico. Nel caso di rapporti di lavoro che riguardano lavoratori stranieri irregolari nel settore del lavoro domestico, quindi regolarizzazione di colf, badanti, ecc., la dimostrazione del pagamento dei contributi dovrà essere attestata mediante esibizione di copia dei bollettini MAV utilizzati.
L’autocertificazione per le ritenute fiscali. Il datore di lavoro oltre che i contributi dovrà versare anche le ritenute fiscali normalmente trattenute in busta paga nei rapporti di lavoro normali. Per dimostrare l’avvenuto versamento delle ritenute, il datore di lavoro dovrà presentare apposita autocertificazione attestante la regolarizzazione ai fini fiscali delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012.
Mancata presentazione della documentazione o documentazione insufficiente. Può capitare che nel corso della convocazione delle parti vi sia qualche mancanza nella documentazione richiesta. In questa ipotesi verrà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta si procederà al rigetto dell’istanza. Ricordiamo che in questo caso il contributo di 1.000 euro andrà perso.
La stipula del contratto di soggiorno. Una volta verificati tutti i requisiti ed i versamenti dovuti, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Quest’ultimo riceverà il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.
La comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego. Una volta concluso l’iter di regolarizzazione, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (unilav) al Centro per l’Impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’Inps.
Regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale
Uno dei punti più importanti da dichiarare nella domanda di emersione è quello relativo “all’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato dalla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a 6 mesi, per i rapporti di durata inferiore al semestre”.
Ciò comporta che il datore di lavoro deve dimostrare di aver regolarizzato, quindi versato, tutti i contributi, le ritenute fiscali (Irpef, addizionali) per il periodo di lavoro che si va a dichiarare. Il Ministero del Lavoro nella circolare congiunta col Ministero dell’Interno chiarisce che “la regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore all’atto della stipula del contratto di soggiorno”.
Regolarizzazione delle somme arretrate: almeno 6 mesi. Come abbiamo visto, devono essere comunque regolarizzati minimo 6 mesi, inoltre tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’Inps. Inoltre, sempre in sede di stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare e fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comune, per un periodo non inferiore a 6 mesi.
Presentazione dell’Uniemens. Per dimostrare la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà presentare copia della denuncia uniemens all’Inps inviata all’Inps. La denuncia uniemens viene inviata mensilmente e dovrà essere effettuata per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione in modo che nel rendiconto individuale del lavoratore risulti il rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro agricolo bisognerà presentare copia del modello DMAG o il DMAG di variazione trasmesso all’Inps.
Regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico
L’iscrizione d’ufficio dell’Inps. La domanda di emersione nel caso di rapporto di lavoro domestico (colf, badanti) va presentata allo sportello unico per l’immigrazione tramite il modello EM-DOM. A seguito della presentazione, l’Inps provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico (attribuisce un codice provvisorio contraddistinto dai numeri iniziali 8912). Ai fini della registrazione saranno utilizzati i dati inseriti nella dichiarazione presentata. In quest’ultima non vi è la dichiarazione relativa alla retribuzione, quindi l’Inps prenderà a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato.
Il datore di lavoro nella domanda dichiara di erogare una retribuzione convenuta non inferiore non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (per l’anno 2012 di 429,00 euro). Nel caso in caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo. Al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio.
I bollettini Mav da pagare. L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”. I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso “ Portale dei Pagamenti “ – Lavoratori domestici – Entra nel servizio – inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.
In deroga a quanto previsto dall’Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.
I contributi per lavoro domestico normalmente si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
- 1° trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile;
- 2° trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio
- 3°trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre
- 4°trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’iscrizione definitiva. Il procedimento presso lo Sportello Unico per l’immigrazione prevede la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’Inps provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il
rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno.
Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l’Istituto provvederà all’emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato.
Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall’INPS. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
La circolare n. 10 del 17 gennaio 2013 ha precisato che “nelle more, , nel caso in cui il datore di lavoro comunichi all’Istituto l’inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, dovrà versare i contributi relativi a questi periodi utilizzando il modello F24 compilato come da facsimile rilasciato dalla Sede.
La Sede, per elaborare il conteggio, inserirà l’usuale LD15 che, nel caso di iscrizione provvisoria da emersione 2012, permetterà l’apertura di una tendina con la possibilità di scelta specifica. Su tale regolarizzazione non verranno calcolate sanzioni.
A seguito di quanto sopra specificato, è di particolare importanza che le Sedi inseriscano immediatamente le regolarizzazioni dei periodi precedenti il 9 maggio 2012 dei rapporti di lavoro con iscrizioni provvisorie ed invitino i datori di lavoro ad un immediato pagamento dei contributi dovuti.
Si sottolinea che nel momento in cui l’iscrizione provvisoria diventa definitiva, cessa la possibilità di inserire tali regolarizzazioni. Ai periodi regolarizzati successivamente all’iscrizione definitiva, ovviamente sempre nei termini prescrittivi, saranno applicate le norme generali in materia e pertanto nella procedura di acquisizione del mod. LD15 verrà inibita la scelta “emersione 2012”.
La rinuncia e la correzione degli errori della domanda nel settore domestico
Nelle more della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma anche alla data di convocazione ed in occasione della convalida del rapporto di lavoro sempre presso lo Sportello Unico, le famiglie, i datori di lavoro domestico, possono procedere alla comunicazione di rinuncia al rapporto di lavoro. E procedere al licenziamento. In alcuni casi la rinuncia al rapporto di lavoro con colf, badanti, baby sitter e tutti gli altri lavoratori domestici, è consentita immediatamente, come i casi di morte, cause di forza maggiore che impediscono la continuazione del rapporto di lavoro denunciato. Vediamo tutti gli aspetti relativi alla rinuncia alla Sanatoria nel lavoro domestico.
Un ulteriore possibilità concessa nel lavoro domestico, come comunicato dalla circolare Inps n. 10 del 17 gennaio 2013, è quella della correzione degli errori nella domanda di emersione presentata telematicamente e pervenuta al Ministero dell’Interno, il quale girando all’Inps i dati ha consentito all’ente previdenziale l’emissione dei bollettini Mav da pagare per i contributi. E’ possibile, con una comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione e all’Inps, modificare i dati relativi all’orario di lavoro, il livello di inquadramento secondo CCNL del lavoro domestico. E’ possibile altresì disconoscere la domanda se si è estranei del tutto al procedimento oppure richiedere l’annullamento del doppio invio della stessa domanda per lo stesso lavoratore. Per tutti questi aspetti vediamo la correzione degli errori nella domanda di emersione.
La sospensione dei procedimenti penali e amministrativi
Per incentivare il ricorso alla procedura di emersione, l’art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo n. 109 del 2012 in vigore dal 9 agosto, ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con l’esclusione di quelle relative all’immigrazione clandestina dell’art. 12 del Testo Unico dell’Immigrazione) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
La sospensione dei procedimenti sanzionatori cessa in caso di mancata presentazione della dichiarazione pur in presenza del versamento del contributo forfettario. Cessa anche in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione stessa.
Se l’iter di emersione va a buon fine, la sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse.
Lo straniero non può esser espulso. Un’ulteriore vantaggio è che nelle more della definizione del procedimento di emersione, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione.